IL DELEGATO DEL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326»  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie generale,
n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dedell'Agenzia italiana del farmaco ll'Agenzia italiana  del  farmaco
ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2
marzo 2020 e con decorrenza in pari data; 
  Vista la comunicazione del 9 aprile 2020, con cui, in  sostituzione
della precedente delega di cui alla comunicazione del 6 aprile  2020,
il direttore generale, perfettamente consapevole degli atti posti  in
essere dall'Agenzia  italiana  del  farmaco,  ha  delegato  il  dott.
Domenico Di Giorgio a firmare, in suo nome e conto, gli atti relativi
a  tutti  i  provvedimenti  in   corso   fino   alla   durata   della
assenza/indisponibilita' del direttore stesso, ai  sensi  dell'  art.
10, comma 4, del decreto ministeriale del 20 settembre 2004, n. 245; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219  concernente
l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina AIFA  del  29  ottobre  2004  («Note  AIFA  2004
(Revisione delle note CUF)») e successive  modificazioni,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  259  del  4
novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  Sanitario  Nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 227
del  29  settembre  2006  («Manovra  per  il  governo   della   spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la decisione della Commissione europea del 16 settembre  2011
di autorizzazione del medicinale DEXDOR  (dexmedetomidina),  iscritto
al registro  comunitario  n.  EU/1/11/718/001-006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C 383/1 del 30 dicembre
2011; 
  Vista la determina AIFA n. 730/2012 del 7 dicembre 2012 («Regime di
rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita   del   medicinale   «Dexdor»
(dexmedetomidina), autorizzato con  procedura  centralizzata  europea
dalla Commissione europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale, n. 302 del 29 dicembre 2012; 
  Vista la domanda presentata in data 7 giugno 2019 con la  quale  la
societa' Orion Corporation ha chiesto la  riclassificazione  ai  fini
della rimborsabilita' della suddetta  specialita'  medicinale  Dexdor
(dexmedetomidina); 
  Visto il parere della  Commissione  tecnico-scientifica  dell'AIFA,
espresso nella sua seduta del 6-8 novembre 2019; 
  Visto il parere del Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'AIFA,  reso
nella sua seduta del 26-28 febbraio 2020; 
  Vista la deliberazione n. 12 del 2 aprile  2020  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  Dexdor  (dexmedetomidina)  nelle  confezioni  sotto
indicate e' classificato come segue: 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
  «Per la sedazione di pazienti adulti in Unita' di Terapia Intensiva
(Intensive Care Unit, ICU) che necessitano di un livello di sedazione
non piu' profondo del risveglio in risposta alla stimolazione verbale
(corrispondente  al  valore  da  0  a  -  3  della   Scala   Richmond
Sedazione-Agitazione (Richmond Agitation-Sedation Scale, RASS). 
  Per la sedazione di pazienti adulti non intubati prima e/o  durante
procedure diagnostiche o chirurgiche che richiedono sedazione,  cioe'
sedazione procedurale/cosciente». 
  Confezione: 
    «100 mcg/ml - concentrato  per  soluzione  per  infusione  -  uso
endovenoso - fiala (vetro) - 2 ml» - 25 fiale - A.I.C. n. 041468024/E
(in base 10) 
    Classe di rimborsabilita': H. 
    Prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 393,75 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 649,85 
    «100 mcg/ml - concentrato  per  soluzione  per  infusione  -  uso
endovenoso - flaconcino (vetro) con tappo gomma grigia  bromobutilica
con rivestimento fluoro - polimero Omniflexplus 4 ml» - 4  flaconcini
- A.I.C. n. 041468048/E (in base 10). 
    Classe di rimborsabilita': H 
    Prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 126,00 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 207,95 
    «100 mcg/ml - concentrato  per  soluzione  per  infusione  -  uso
endovenoso - flaconcino (vetro) con tappo gomma grigia  bromobutilica
con rivestimento fluoro - polimero Omniflexplus 10 ml» - 4 flaconcini
- A.I.C. n. 041468063/E (in base 10). 
    Classe di rimborsabilita': H 
    Prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 315,00 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 519,88 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: 24 mesi.