IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e, in particolare, l'art. 18-quater, che, ai commi 1 e 2, estende l'ambito di operativita' del Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a tutti gli Stati non appartenenti dell'Unione europea o allo Spazio economico europeo, e indica che gli interventi del Fondo rotativo possono consistere anche nella sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento soci; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l'art. 2, commi 10-ter e 10-quater, che attribuiscono al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le competenze prima spettanti al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 18-quater del decreto-legge n. 34 del 2019 e ai sensi dell'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare, l'art. 12 secondo il quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, che istituisce la Societa' italiana per le imprese all'estero - Simest S.p.a. e ne disciplina l'operativita', ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera h-quinquies) che attualmente dispone che la SIMEST provvede «in base ad apposite convenzioni con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a gestire i fondi di cui al comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nonche' i fondi rotativi di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e quelli istituiti ai sensi dell'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273»; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, che ha istituito la Societa' finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'est europeo - Finest S.p.a. e ne disciplina l'operativita'; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, ed in particolare, l'art. 25 a norma del quale la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo e' attribuita alla Simest S.p.a.; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 9 giugno 1999, n. 87 (Deliberazione n. 87/99), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 182 del 5 agosto 1999, recante «Attivita' della Simest S.p.a. - Deroghe ai limiti ordinari», ai sensi della quale, qualora Simest S.p.a. utilizzi risorse proprie unitamente a fondi affidati in gestione da terzi, la partecipazione complessiva non potra' eccedere il 49 per cento del capitale sociale di ciascuna impresa partecipata all'estero; Vista la legge 21 marzo 2001, n. 84, ed, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera c), che ha istituito presso la Simest S.p.a. un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della societa' medesima con finalita' di capitale di rischio, per l'acquisizione di partecipazioni societarie temporanee e di minoranza in societa' o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica; Visti i decreti del Vice Ministro delle attivita' produttive, emanati ai sensi dell'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, istitutivi dei fondi rotativi di venture capital per l'acquisizione di partecipazioni aggiuntive a quelle acquisite in proprio dalla Simest S.p.a. ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 e dalla Finest S.p.a. ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 19 ed, in particolare: il decreto 4 aprile 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 110 del 14 maggio 2003) recante «Costituzione di un fondo rotativo per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia»; il decreto 4 aprile 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 110 del 14 maggio 2003) recante «Partecipazione azionaria della Simest, per conto del Ministero delle attivita' produttive, in imprese costituite o da costituirsi in Paesi del Bacino del Mediterraneo»; decreto 3 giugno 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 146 del 26 giugno 2003), recante «Utilizzo dello stanziamento di Euro 10.329.137,98 (lire venti miliardi), di cui alla legge n. 266/1999, per il sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia»; decreto 11 novembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 287 dell'11 dicembre 2003), recante «Costituzione del fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, in Iraq (o in Paesi confinanti con l'Iraq, purche' l'oggetto sociale preveda in via esclusiva o prevalente l'attivita' nel suddetto Paese) e nei Paesi dell'Africa a sud del Sahara. (Decreto n. 422).»; decreto 11 novembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 282 del 4 dicembre 2003) recante «Costituzione del fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture capital nella Repubblica Popolare Cinese»; decreto 19 novembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 287 dell'11 dicembre 2003) recante «Fondo di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, recante "Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica", per l'acquisizione temporanea di quote di capitale di rischio (venture capital) in societa' o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica. (Decreto n. 428)»; decreto 24 marzo 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 88 del 15 aprile 2004) recante «Sostegno di operazioni di "venture capital" nella Federazione Russa, nell'Ucraina, nella Moldova, nell'Armenia, nella Azerbaijan e nella Georgia»; decreto 27 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 124 del 30 maggio 2006), recante «Costituzione del Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi dell'America centrale e in quelli dell'America meridionale»; Visto il decreto del Vice Ministro delle attivita' produttive 3 giugno 2003 che all'art. 5 ha istituito il Comitato di indirizzo e rendicontazione, organismo competente a deliberare sugli interventi a valere sulle disponibilita' dei predetti Fondi rotativi di venture capital, i cui compiti e la cui composizione sono stati definiti con decreto del Vice Ministro delle attivita' produttive 26 agosto 2003, e che da ultimo e' stato ricostituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° dicembre 2016; Visto l'art. 1, comma 12, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in base al quale i benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese, che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attivita' di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonche' di una parte sostanziale delle attivita' produttive; Visto l'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha unificato in un unico fondo tutti i fondi rotativi gestiti dalla Simest S.p.a., destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea, e il fondo di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84; Visto l'art. 23-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 recante «Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, n. 260 recante «Regolamento di attuazione dell'art. 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonche' altre modifiche all'organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»; Vista la Convenzione stipulata il 28 marzo 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e Simest S.p.a. concernente le modalita' di gestione dei predetti Fondi rotativi di venture capital unificati nel Fondo rotativo unico per le operazioni di venture capital di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvata e resa esecutiva con decreto 28 marzo 2014 del direttore generale per le Politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello sviluppo economico, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2014, e il relativo atto di proroga fino al 30 giugno 2020 tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e Simest S.p.a., sottoscritto il 24 gennaio 2020 e approvato con decreto del direttore generale per la Promozione del sistema Paese n. 0020154 del 5 febbraio 2020; Considerata la necessita' di disciplinare con un unico decreto l'operativita' del Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tutti gli Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo con sottoscrizione anche di strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento soci, nonche' l'amministrazione e gestione del Fondo stesso, unificando e razionalizzando la disciplina in materia recata dai decreti indicati in premessa; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «Fondo»: il Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) «Ministero»: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; c) «intervento di Simest»: acquisizione temporanea e di minoranza, da parte di Simest S.p.a. in nome e per conto proprio, di quote di capitale in imprese e societa' costituite o da costituire in Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo e sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento soci, in conformita' a quanto previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni e integrazioni; d) «intervento di Finest»: acquisizione temporanea e di minoranza, da parte di Finest S.p.a. in nome e per conto proprio, di quote di capitale in imprese e societa' costituite o da costituire in Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo e concessione di finanziamenti soci alle societa' partecipate, in conformita' a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni e integrazioni; e) «intervento del Fondo»: acquisizione temporanea di quote di capitale di minoranza in imprese e societa' costituite o da costituire in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo e sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento soci, a valere sulle disponibilita' del Fondo. L'intervento del Fondo e' aggiuntivo all'intervento di Simest e/o all'intervento di Finest; f) «Comitato»: il Comitato di indirizzo e rendicontazione; g) Simest: Societa' italiana per le imprese all'estero - Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modifiche e integrazioni, soggetto gestore del Fondo.