Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11  settembre
2017 con cui l'on. Paola De Micheli  e'  stata  nominata  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito  con
modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in  particolare
l'art. 39, il quale  prevede  che  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri e' nominato un Commissario  straordinario  che
subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per
la  ricostruzione,  l'assistenza  alla  popolazione  e   la   ripresa
economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica  del
9 settembre 2016 di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016 (comma 1) e che al Commissario
si applicano le disposizioni del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 109  del  2018,  e
ogni altra disposizione vigente concernente  gli  interventi  per  la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la  ripresa  economica
dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016 (comma 2); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
ottobre 2018, con il  quale  il  prof.  Piero  Farabollini  e'  stato
nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza
alla popolazione e la ripresa economica dei territori  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge di  bilancio  2019,  con  il
quale la gestione straordinaria di  cui  all'art.  1,  comma  5,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' stata prorogata fino  al  31
dicembre 2020; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato
e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare: 
    l'art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
    l'art. 6, il quale disciplina in via  generale  i  criteri  e  la
modalita' per la concessione dei contributi  per  gli  interventi  di
ricostruzione privata; 
    l'art. 12, comma  6,  il  quale  prevede  che  con  provvedimenti
adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2,  sono  definiti  modalita'  e
termini  per  la  presentazione  delle  domande  di  concessione  dei
contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la
dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche, e che
nei medesimi provvedimenti possono essere altresi' indicati ulteriori
documenti e informazioni  da  produrre  in  allegato  all'istanza  di
contributo,  anche  in  relazione  alle   diverse   tipologie   degli
interventi ricostruttivi, nonche' le modalita' e le procedure per  le
misure da adottare in esito alle verifiche di cui al precedente comma
5 del medesimo articolo; 
    l'art.  50,  comma  1,  il  quale  prevede  che  il   Commissario
straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera
con  piena  autonomia  amministrativa,  finanziaria  e  contabile  in
relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna
della struttura posta alle proprie dipendenze anche in aree e  unita'
organizzative  con  propri  atti  in  relazione   alle   specificita'
funzionali e di competenza; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  4  del  17
novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  278  del  28
novembre 2016,  recante  «Misure  per  la  riparazione  immediata  di
edifici  e  unita'  immobiliari  ad  uso   abitativo   e   produttivo
danneggiati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili»; 
  Vista  l'ordinanza   n.   8   del   14   dicembre   2016,   recante
«Determinazione  del  contributo  concedibile  per   gli   interventi
immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che  hanno
subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016  e
successivi»; 
  Vista  l'ordinanza   n.   9   del   14   dicembre   2016,   recante
«Delocalizzazione immediata e temporanea delle  attivita'  economiche
danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» 
  Vista l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante «Misure per  la
riparazione, il ripristino e la  ricostruzione  di  immobili  ad  uso
produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa  delle  attivita'
economiche e produttive nei territori colpiti  dagli  eventi  sismici
del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» e in particolare l'art.  7,  che
al  comma  1,  come  modificato  dapprima  dall'art.  8,   comma   1,
dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, quindi dall'art. 1, comma 7,
lettera a), dell'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017,  successivamente
dall'art. 4, comma 6, dell'ordinanza n. 46 del  10  gennaio  2018,  e
infine dall'art. 1 dell'ordinanza n. 69 del 30 ottobre 2018, fissa al
31 dicembre 2018 il termine per la  presentazione  delle  domande  di
accesso ai contributi per gli interventi da eseguire  sugli  immobili
suindicati; 
  Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure  per  il
ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione  di  immobili
ad uso abitativo gravemente  danneggiati  o  distrutti  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016» e in  particolare
l'art. 9, che al comma 1, come modificato dapprima dall'art. 5, comma
8,  lettera  a),  dell'ordinanza  n.  46   del   10   gennaio   2018,
successivamente dall'art. 10, comma 1, lettera g), dell'ordinanza  n.
62 del 3 agosto 2018, e infine dall'art. 2 dell'ordinanza n.  69  del
30 ottobre 2018,  fissa  al  31  dicembre  2018  il  termine  per  la
presentazione  delle  domande  di  accesso  ai  contributi  per   gli
interventi da eseguire sugli  immobili  a  uso  abitativo  con  danni
gravi; 
  Vista l'ordinanza n. 22 del 4 maggio 2017, recante  «Seconde  linee
direttive per la ripartizione  e  l'assegnazione  del  personale  con
professionalita' di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di
tipo  amministrativo  contabile  destinato  ad  operare   presso   la
struttura commissariale centrale, presso gli uffici speciali  per  la
ricostruzione, presso le regioni, le province, i comuni  e  gli  enti
parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli  numeri  3,
50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.» 
  Rilevato che fra le ragioni che  hanno  indotto  il  legislatore  a
disporre  una  proroga  di  ulteriori   due   anni   della   gestione
straordinaria della ricostruzione vi e' certamente, sulla scorta  dei
dati forniti dai territori interessati, la necessita' di un ulteriore
lasso di tempo per consentire l'avvio a regime  degli  interventi  di
ricostruzione relativi agli immobili  a  uso  abitativo  e  a  quelli
adibiti a uso produttivo; 
  Ritenuto, pertanto, che e' necessario disporre un'ulteriore proroga
dei termini fissati dalle suindicate ordinanze n. 8, n. 13  e  n.  19
per la presentazione da parte  degli  interessati  delle  domande  di
accesso a contributo per i suddetti interventi di ricostruzione; 
  Ritenuto che per le suddette proroghe e' opportuno  individuare  il
termine del 30 giugno 2020  per  l'ordinanza  n.  8,  mentre  per  le
ordinanze n. 13 e n. 19 al 31 dicembre 2020; 
  Raggiunta l'intesa con la cabina di coordinamento  il  19  dicembre
2019; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Ritenuto di dover disporre l'immediata trasmissione alla Corte  dei
conti per il visto  di  legittimita',  ai  sensi  delle  disposizioni
suindicate, in considerazione dell'urgente e indifferibile necessita'
di evitare ogni soluzione di continuita' dell'attivita' degli  uffici
speciali per la ricostruzione  nella  ricezione  e  istruzione  delle
domande di contributo per gli interventi in questione; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
         Modifiche all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016  
 
  1.  Al  comma  3  dell'art.  6   dell'ordinanza   del   Commissario
straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  le  parole  «31  dicembre  2019»,  ovunque  ricorrano,   sono
sostituite, a decorrere dalla data anzidetta  e  senza  soluzione  di
continuita', dalle parole: «30 giugno 2020»; 
    b) al terzo capoverso aggiungere le seguenti parole: «e, nei soli
casi di inosservanza dei termini  previsti  dai  precedenti  periodi,
anche  la  decadenza  dal  contributo  per  l'autonoma   sistemazione
eventualmente percepito dal soggetto interessato».