IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, recante
«Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1,
commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23
giugno 2017, n. 103»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire
l'entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni
telefoniche ed ambientali come dettata dal decreto legislativo n. 216
del 2017 e rimodulata dal decreto-legge n. 161 del 2019 per le
esigenze di adeguamento delle strutture, il cui processo in corso e'
stato rallentato dalla grave emergenza epidemiologica da COVID-19 in
atto;
Ritenuta la necessita' ed urgenza di integrare la disciplina
dell'ordinamento penitenziario in materia di rinvio dell'esecuzione
della pena in detenzione domiciliare e permessi nel caso di detenuti
per reati gravi o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis
del medesimo ordinamento, nonche' di introdurre con urgenza le
necessarie disposizioni di coordinamento e adeguamento della
disciplina sulla sospensione dei termini processuali per contrastare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche' disposizioni
integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa
e contabile;
Considerata la necessita' e l'urgenza di introdurre misure urgenti
per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19;
Acquisito sull'articolo 6 il parere del Garante per la protezione
dei dati personali, reso nell'adunanza del 29 aprile 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 aprile 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, della salute e
dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 agosto 2020»;
b) al comma 2, le parole «1° maggio 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «1° settembre 2020».
2. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, il
comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente
articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente
al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6
che sono di immediata applicazione.».