IL DELEGATO DEL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Vista le legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale; 
  Visto il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  16  novembre  2001,  n.  405,  che  reca
«Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
gennaio  2017  recante  «Definizione  e  aggiornamento  dei   livelli
essenziali di assistenza, di cui all'art.  1,  comma  7  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento  AIFA,  a  norma
dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge n.  269  del  2003,  citato,
come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la comunicazione del 9 aprile 2020, con cui, in  sostituzione
della precedente delega di cui alla comunicazione del 6 aprile  2020,
il direttore generale, perfettamente consapevole degli atti posti  in
essere dall'Agenzia  italiana  del  farmaco,  ha  delegato  il  dott.
Domenico Di Giorgio a firmare, in suo nome e conto, gli atti relativi
a  tutti  i  provvedimenti  in   corso   fino   alla   durata   della
assenza/indisponibilita' del direttore stesso, ai sensi dell'art. 10,
comma 4 del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004 che ha
costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
febbraio  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio
2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70
del 17 marzo 2020; 
  Vista l'ordinanza 20 marzo 2020 recante «Ulteriori  misure  urgenti
in materia di contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; 
  Vista l'ordinanza  22  marzo  2020  «Ulteriori  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, applicabili sull'intero  territorio  nazionale»  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 22 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo
2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23  febbraio
2020, n. 6, recante misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   applicabili
sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 76 del 22 marzo 2020; 
  Vista  la  dichiarazione  dello  stato   di   pandemia   dichiarato
dall'Organizzazione mondiale della sanita' in data 11 marzo 2020; 
  Vista la determina  direttoriale  n.  256  dell'11  marzo  2020  di
costituzione dell'Unita' di crisi per il contrasto e il  contenimento
della diffusione del virus da COVID-19 presso questa agenzia, al fine
di  adottare  le  misure  di  gestione  della   predetta   emergenza,
coerentemente con i compiti e le funzioni  istituzionali  di  cui  al
citato art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269; 
  Vista  la  determina  direttoriale  n.  258  del  17  marzo   2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 17 marzo  2020,  avente
ad  oggetto  la  rimborsabilita'  a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale    dei    medicinali     clorochina,     idrossiclorochina,
lopinavir/ritonavir, darunavir/cobicistat, darunavir,  ritonavir  per
il trattamento anche in regime domiciliare dei  pazienti  affetti  da
infezione da SARS-CoV2 (COVID-19); 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Considerata la mancanza di farmaci autorizzati per  il  trattamento
dell'infezione da SARS-CoV2 (COVID-19) sia in Italia  sia  nel  resto
del mondo nonche' la non applicabilita' della legge 23 dicembre 1996,
n. 648, di conversione del decreto-legge 21  ottobre  1996,  n.  536,
recante misure per il contenimento  della  spesa  farmaceutica  e  la
ridetermina del tetto di spesa per  l'anno  1996,  per  mancanza  dei
requisiti regolatori dalla stessa richiesti; 
  Ritenuto indispensabile rendere fruibili in modo continuo tutte  le
informazioni progressivamente disponibili riguardo alla  sicurezza  e
all'efficacia dei trattamenti  per  l'infezione  da  SARS-CoV2  e  di
adattare, in relazione ad esse, le decisioni relative ai  farmaci  in
un processo di aggiornamento continuo; 
  Ritenuto di dover adottare con procedura urgente provvedimenti atti
a non ostacolare l'accesso ad  alcuni  medicinali  gia'  presenti  in
protocolli nazionali e internazionali; 
  Ritenuto di dover predisporre delle schede  che  rendano  espliciti
gli indirizzi terapeutici entro cui e'  possibile  prevedere  un  uso
corretto e sicuro nell'ambito dell'emergenza sanitaria  COVID-19,  in
cui siano riportate in modo chiaro le prove di efficacia e  sicurezza
disponibili, le interazioni e le modalita' d'uso raccomandabili; 
  Ritenuto di dover condividere le schede prodotte  con  il  Comitato
tecnico-scientifico identificato dalla Protezione civile  nell'ambito
del piano nazionale di gestione dell'emergenza COVID-19; 
  Ritenuto di dover adottare una procedura urgente e  flessibile,  in
relazione   alle   progressive   evidenze,   per   la   modifica    e
l'aggiornamento  delle   suddette   schede,   pubblicate   sul   sito
istituzionale          di          AIFA          alla          pagina
https://www.aifa.gov.it/emergenza-covid-19 
  Tenuto   conto   delle   decisioni   assunte   dalla    Commissione
tecnico-scientifica dell'AIFA in data 2  aprile  2020  e  in  data  6
aprile 2020; 
  Ritenuto necessario e urgente, pertanto, modificare  le  condizioni
di prescrizione e dispensazione, anche  in  regime  domiciliare,  dei
medicinali   clorochina,   idrossiclorochina,    lopinavir/ritonavir,
darunavir/cobicistat,  darunavir/ritonavir,  a  totale   carico   del
Servizio sanitario nazionale, per i soggetti affetti da infezione  da
SARS-CoV2 (COVID-19) ai sensi della determina direttoriale n. 258 del
17 marzo 2020; 
  Tenuto conto che la somministrazione di  tali  farmaci  a  soggetti
affetti da infezione da SARS-CoV2 (COVID-19) rientra in  un  uso  off
label, che richiede necessariamente il consenso del paziente; 
  Ritenuta, inoltre, necessaria la comunicazione  ad  AIFA  dei  dati
relativi  al  monitoraggio  dei  suddetti  farmaci,  seppure  con  la
sollecitudine permessa dall'attuale momento di emergenza sanitaria; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  I  medicinali  a   base   di   clorochina,   idrossiclorochina,
lopinavir/ritonavir, darunavir/cobicistat, darunavir, ritonavir  sono
a totale carico del Servizio sanitario nazionale per  il  trattamento
dei pazienti  affetti  da  infezione  da  SARS-CoV2  (COVID-19),  nel
rispetto  delle  condizioni  per  essi  indicate  nelle  schede   dei
rispettivi farmaci pubblicate e  continuamente  aggiornate  sul  sito
dell'Agenzia. 
  2. L'uso off label dei sopracitati farmaci e' consentito unicamente
nell'ambito del piano nazionale di gestione dell'emergenza COVID-19 e
nel rispetto degli elementi riportati nelle schede. 
  3.  Le  schede  pubblicate  sul  sito  dell'Agenzia   alla   pagina
https://www.aifa.gov.it/emergenza-covid-19 sono parte integrante  del
presente  provvedimento,  a  far  data   dal   momento   della   loro
pubblicazione o del loro aggiornamento. 
  4. I contenuti delle schede potranno essere  aggiornati  attraverso
la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell'AIFA  alla   pagina
https://www.aifa.gov.it/emergenza-covid-19