IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014,  n.
702/2014,  che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo; 
  Visto il regolamento (UE) n.  2019/316  della  Commissione  del  21
febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernente,   tra   l'altro,   gli
interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a  sostegno  delle
imprese agricole  danneggiate  da  calamita'  naturali  e  da  eventi
climatici avversi; 
  Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in  crisi  e  del
settore  ittico  nonche'  di  sostegno  alle  imprese  agroalimentari
colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e  per
l'emergenza  nello  stabilimento  Stoppani,  sito   nel   Comune   di
Cogoleto», convertito con modificazioni dalla legge 21  maggio  2019,
n. 44; 
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.  27,  convertito
con modificazioni dalla legge 21  maggio  2019,  n.  44,  riguardante
misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo oleario, ed  in
particolare: 
    il comma 2-bis ai sensi del quale sono previsti, in  deroga  alla
legislazione nazionale vigente,  interventi  compensativi  a  ristoro
della produzione perduta per l'anno 2019, nel limite  complessivo  di
spesa di 2 milioni di euro  per  il  medesimo  anno  a  favore  delle
imprese  del  settore  olivicolo-oleario  ubicate  nei  comuni  della
Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno  subito  danni
causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018  e  che
non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei
rischi,  secondo  modalita'  e  procedure  indicate  ai   sensi   del
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014; 
    il comma 2-ter che stanzia 2 milioni di euro per l'anno 2019  per
l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis; 
    il comma 2-quater dove e' stabilito che entro trenta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della   legge   di   conversione   del
decreto-legge, con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali,  adottato  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sono  definite  le  modalita'  per  la
concessione del contributo di cui al comma 2-bis e per la  disciplina
dell'istruttoria delle relative richieste nonche' i relativi casi  di
revoca e di decadenza; 
  Considerato che il regolamento (UE)  n.  702/2014,  individuato  ai
sensi del citato art. 7, comma 2-bis del  decreto-legge  n.  27/2019,
quale normativa sugli aiuti di Stato al settore agricolo  nell'ambito
della quale individuare le modalita' e le procedure per  l'erogazione
degli aiuti, non prevede interventi compensativi a favore di  imprese
agricole che hanno subito danni da incendio; 
  Ritenuto di conseguenza necessario attivare gli  aiuti  di  cui  al
presente provvedimento nell'ambito del regolamento (UE) n. 1408/2013,
aiuti de minimis al settore agricolo, come modificato dal regolamento
(UE) n. 2019/316; 
  Ritenuto pertanto necessario  provvedere  all'individuazione  delle
modalita' per la concessione del contributo di cui all'art. 7,  comma
2-bis  del  decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,  convertito  con
modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 e per  la  disciplina
dell'istruttoria delle relative richieste nonche' i relativi casi  di
revoca e di decadenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Modalita' per la concessione del contributo 
 
  1.  Gli  aiuti  di  cui   al   presente   decreto   sono   concessi
successivamente alla presentazione della domanda di  aiuto  da  parte
del richiedente. 
  2. Possono presentare domanda di aiuto gli  agricoltori  attivi  di
cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, come modificato dal
regolamento  (UE)  n.  2017/2393,  nonche'  ai  sensi   del   decreto
ministeriale  7  giugno  2018,  n.  5465,  che  conducono   superfici
destinate ad oliveto che risultano danneggiate dall'incendio  del  25
settembre 2018 nei territori dei Comuni di Calci, Vicopisano  e  Buti
in Provincia di Pisa. 
  3. La domanda di aiuto deve essere presentata alla Regione  Toscana
entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 
  4. Tutte le domande di aiuto presentate sono sottoposte a controlli
di ricevibilita' e di ammissibilita' atti a  verificare  il  possesso
dei requisiti necessari per la concessione ed erogazione dell'aiuto. 
  5. La Regione Toscana approva lo schema  di  domanda  con  l'elenco
della  documentazione  da  presentare,  la  lista  dei  controlli  da
effettuare e la relativa modalita'.