IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di  seguito,
decreto-legge n. 104 del 2013); 
  Visto l'art. 10 del citato  decreto-legge  n.  104  del  2013,  che
prevede  che,  al  fine  di  favorire  interventi   straordinari   di
ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in  sicurezza,  adeguamento
sismico,  efficientamento  energetico  di  immobili   di   proprieta'
pubblica adibiti  all'istruzione  scolastica  e  all'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica  e  immobili  adibiti  ad  alloggi  e
residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi  edifici  scolastici  pubblici  e  la
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole  o  di  interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche  esistenti  per  la
programmazione  triennale,  le  regioni  interessate  possano  essere
autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  con
il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  a  stipulare
appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale  carico
dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la  Banca
di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi  e
prestiti  S.p.a.  e  con   i   soggetti   autorizzati   all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385; 
  Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato  art.
10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca   e   con   il   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  per  definire  le   modalita'   di
attuazione  della  norma  per  l'attivazione  dei  mutui  e  per   la
definizione  di  una  programmazione  triennale,  in  conformita'  ai
contenuti dell'intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il
1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano e le autonomie locali; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica, e in particolare gli  articoli  4  e  7,  recanti  norme,
rispettivamente,  in  materia   di   programmazione,   attuazione   e
finanziamento degli interventi,  nonche'  di  anagrafe  dell'edilizia
scolastica; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di
contabilita' e finanza pubblica; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria  2004),  e  in  particolare  l'art.  4,  comma   177-bis,
introdotto dall'art. 1, comma 512 della legge 27  dicembre  2006,  n.
296; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in  particolare
l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di  un
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la  definizione  di
priorita' strategiche, modalita' e termini per la  predisposizione  e
l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita',
di   interventi   di   edilizia   scolastica   nonche'   i   relativi
finanziamenti; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti e in  particolare  l'art.  1,  comma
160»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016) e, in particolare, la Tabella E con la  quale  e'
stato  disposto  il  rifinanziamento   della   programmazione   unica
nazionale in materia di edilizia scolastica; 
  Vista la legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in  particolare,  l'Allegato
relativo agli stati di previsione; 
  Vista la legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  recante
istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni, a  norma  dell'art.  1,  commi  180  e  181,
lettera e) della legge 13 luglio 2015,  n.  107  e,  in  particolare,
l'art. 3, comma 9; 
  Visto il decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  7  aprile  2017,  n.  45,  recante  nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
sismici del 2016 e del 2017 e, in particolare, l'art.  20-bis,  comma
2; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare
l'art. 6, concernente  «Interventi  urgenti  sull'organizzazione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca»,  che
modifica l'art. 1, comma 345 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
  Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,  recante  disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca, attualmente in  corso  di
conversione, e in particolare l'art. 4; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
ottobre   2019,   n.    140,    recante    regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 26 settembre  2014,  n.  753,  ancora  in  vigore,  che
individua  gli  uffici   di   livello   dirigenziale   non   generale
dell'amministrazione   centrale   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e, in particolare, l'Allegato 4; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
novembre 2018, con il  quale  sono  state  ripartite  in  favore  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   le
risorse di cui all'art. 1, comma 1072 della legge n. 205 del 2017; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  3
gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di
redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020  in  materia
di edilizia scolastica; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto
all'approvazione della programmazione unica  nazionale  2018-2020  in
materia di edilizia scolastica e al riparto della rata di mutuo, pari
ad euro 170.000.000,00 annui, tra le regioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e'  proceduto
alla rettifica della programmazione nazionale in materia di  edilizia
scolastica 2018-2020 con riferimento ai piani  presentati  da  alcune
regioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 21 febbraio 2019, n.  119,  con  il  quale  sono  stati
stabiliti i termini  per  l'invio  e  per  l'approvazione  dei  piani
annuali 2019 da parte delle singole regioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale  si  e'  proceduto
all'aggiornamento  della  programmazione  triennale   2018-2020   con
riferimento all'annualita' 2019; 
  Vista l'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata  il  6
settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province  e  gli  enti
locali ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo  del  28
agosto 1997, n. 281; 
  Dato atto che con il decreto-legge  n.  1  del  2020  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' stato  suddiviso
nel Ministero dell'istruzione  e  nel  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca e che secondo quanto previsto dall'art.  2  del  citato
decreto-legge le attivita' connesse alla  sicurezza  nelle  scuole  e
all'edilizia scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero
dell'istruzione; 
  Dato atto che con nota del 17 dicembre 2019, protocollo  n.  36713,
e' stata comunicata alle regioni la disponibilita', nel bilancio  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  di  un
importo complessivo pari  ad  euro  510.000.000,00  da  destinare  al
finanziamento  di   un   piano   di   interventi   rientranti   nella
programmazione 2018-2020, i cui piani dovevano essere  inviati  entro
il 31 gennaio 2020; 
  Considerato che in tale nota e' stato altresi' comunicato l'importo
massimo spettante a ciascuna  regione,  determinato  sulla  base  dei
medesimi criteri stabiliti nella Conferenza unificata del 6 settembre
2018 e relativi alla  medesima  programmazione  nazionale  triennale,
cosi' come di seguito indicato: 
 
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |ABRUZZO                      |           Euro 16.583.403,29|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |BASILICATA                   |            Euro 9.729.347,08|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |CALABRIA                     |           Euro 27.761.299,90|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |CAMPANIA                     |           Euro 51.314.283,50|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |EMILIA-ROMAGNA               |           Euro 32.525.556,31|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |FRIULI-VENEZIA GIULIA        |           Euro 12.636.560,13|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |LAZIO                        |           Euro 42.052.127,67|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |LIGURIA                      |           Euro 11.357.954,74|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |LOMBARDIA                    |           Euro 66.921.250,48|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |MARCHE                       |           Euro 15.951.484,81|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |MOLISE                       |            Euro 5.564.598,00|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |PIEMONTE                     |           Euro 34.446.759,99|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |PUGLIA                       |           Euro 33.906.846,45|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |SARDEGNA                     |           Euro 17.536.160,73|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |SICILIA                      |           Euro 47.110.861,59|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |TOSCANA                      |           Euro 31.103.267,79|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |UMBRIA                       |           Euro 11.325.372,23|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |VALLE D'AOSTA                |            Euro 2.734.562,88|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |VENETO                       |           Euro 39.438.302,43|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |                             |          Euro 510.000.000,00|
    +-----------------------------+-----------------------------+
 
  Dato atto che entro il termine del 31 gennaio 2020 sono pervenuti i
piani di interventi da parte delle singole regioni; 
  Considerato che per alcune regioni si e' reso necessario richiedere
chiarimenti in merito ai criteri di individuazione  degli  interventi
inseriti all'interno dei piani proposti; 
  Dato atto che a seguito  di  istruttoria  da  parte  del  Ministero
dell'istruzione sono stati considerati immediatamente  ammissibili  i
piani di  alcune  regioni,  mentre  per  altre  si  rende  necessaria
un'ulteriore istruttoria e, pertanto, al fine  di  garantire  l'avvio
delle procedure e dei finanziamenti per gli interventi delle  regioni
che risultano in regola, anche alla luce di quanto previsto  in  sede
di intesa in Conferenza  unificata  del  6  settembre  2018,  occorre
rinviare l'ammissione al finanziamento degli interventi delle regioni
che richiedono un supplemento di istruttoria a un successivo  decreto
del Ministro dell'istruzione; 
  Dato atto altresi', che anche per due enti locali di regioni, i cui
piani di intervento vengono approvati con  il  presente  decreto,  si
rende necessaria una ulteriore fase istruttoria al fine  di  valutare
la congruita' dei finanziamenti richiesti; 
  Dato  atto  che  lo   stanziamento   complessivo   pari   ad   euro
510.000.000,00 trova copertura sul capitolo 8106, piano gestionale 2,
come da richiesta di rimodulazione di cui alla nota del  27  dicembre
2019, protocollo n. 37212 della direzione generale per interventi  in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei Fondi strutturali
per l'istruzione e per l'innovazione digitale; 
  Vista la comunicazione di registrazione della  predetta  variazione
da parte dell'ufficio centrale di  bilancio  competente  in  data  24
febbraio 2020; 
  Ritenuto quindi, possibile finanziare gli  interventi,  cosi'  come
individuati dalle regioni nell'ambito della programmazione  triennale
in materia di edilizia scolastica 2018-2020 di cui all'Allegato A che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
  Ritenuto  di   rinviare   a   successivo   decreto   del   Ministro
dell'istruzione l'ammissione a finanziamento degli interventi  e  dei
relativi enti locali delle regioni che richiedono un  supplemento  di
istruttoria alla luce di quanto previsto in sede  di  intesa  sancita
nella Conferenza unificata del 6 settembre 2018; 
  Ritenuto altresi', di rinviare a successivo  decreto  del  Ministro
dell'istruzione anche l'eventuale ammissione al finanziamento  per  i
due enti locali  di  regioni,  i  cui  piani  di  intervento  vengono
approvati con il presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                           Riparto risorse 
 
  1. L'importo  complessivo  di  euro  510.000.000,00,  assegnato  al
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  per
interventi  di  edilizia  scolastica,  ai  sensi  del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, e'  suddiviso
tra le  regioni  per  il  finanziamento  di  interventi  di  edilizia
scolastica  ricompresi  nella  programmazione   triennale   nazionale
2018-2020, sulla base dei criteri e dei parametri di cui all'art.  2,
comma 3 del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  3
gennaio 2018, cosi' come definiti nell'intesa del  6  settembre  2018
sancita in Conferenza unificata, cosi' come di seguito riportato: 
 
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |ABRUZZO                      |           Euro 16.583.403,29|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |BASILICATA                   |            Euro 9.729.347,08|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |CALABRIA                     |           Euro 27.761.299,90|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |CAMPANIA                     |           Euro 51.314.283,50|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |EMILIA-ROMAGNA               |           Euro 32.525.556,31|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |FRIULI-VENEZIA GIULIA        |           Euro 12.636.560,13|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |LAZIO                        |           Euro 42.052.127,67|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |LIGURIA                      |           Euro 11.357.954,74|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |LOMBARDIA                    |           Euro 66.921.250,48|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |MARCHE                       |           Euro 15.951.484,81|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |MOLISE                       |            Euro 5.564.598,00|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |PIEMONTE                     |           Euro 34.446.759,99|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |PUGLIA                       |           Euro 33.906.846,45|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |SARDEGNA                     |           Euro 17.536.160,73|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |SICILIA                      |           Euro 47.110.861,59|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |TOSCANA                      |           Euro 31.103.267,79|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |UMBRIA                       |           Euro 11.325.372,23|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |VALLE D'AOSTA                |            Euro 2.734.562,88|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |VENETO                       |           Euro 39.438.302,43|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |                             |          Euro 510.000.000,00|
    +-----------------------------+-----------------------------+
 
  2. L'importo complessivo da assegnare agli  enti  locali,  definito
sulla base dei piani regionali presentati, di cui all'Allegato A, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente  decreto,  e'
pari ad euro 420.907.035,62. 
  3. La somma  residua  pari  ad  euro  89.092.964,38  rispetto  allo
stanziamento complessivo di  euro  510.000.000,00  e'  assegnata  con
successivo decreto del Ministro dell'istruzione in favore  dei  piani
di interventi delle regioni non autorizzate con il presente  decreto,
secondo quanto  previsto  in  sede  di  Conferenza  unificata  del  6
settembre 2018, al fine di garantire un'ulteriore istruttoria e/o  in
favore  di  ulteriori  enti  locali  nell'ambito  dello  stanziamento
complessivo riconosciuto a ciascuna regione. 
  4. Le economie accertate a seguito di  monitoraggio,  derivanti  da
revoche o risultanti dal quadro economico post gara o a seguito della
conclusione dei lavori, restano nella disponibilita' delle regioni di
riferimento per essere assegnate con successivo decreto del  Ministro
dell'istruzione a ulteriori interventi presenti nella  programmazione
triennale nazionale in materia di edilizia scolastica. 
  5. Le risorse di cui al comma 1 gravano sul  capitolo  8106,  piano
gestionale 2 dall'anno 2020 all'anno 2024, cosi'  come  rimodulate  a
seguito della richiesta di cui alla nota della direzione generale per
interventi in materia di edilizia scolastica,  per  la  gestione  dei
Fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione  digitale  del
27 dicembre 2019, protocollo n. 37212. 
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