IL DELEGATO DEL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici»,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003, n.  326,  che  ha  istituito  l'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle  finanze  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle  finanze  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la comunicazione del 9 aprile 2020, con cui, in  sostituzione
della precedente delega di cui alla comunicazione del 6 aprile  2020,
il direttore generale, perfettamente consapevole degli atti posti  in
essere dall'Agenzia  italiana  del  farmaco,  ha  delegato  il  dott.
Domenico Di Giorgio a firmare, in suo nome e conto, gli atti relativi
a  tutti  i  provvedimenti  in   corso   fino   alla   durata   della
assenza/indisponibilita' del direttore stesso, ai sensi dell'art. 10,
comma 4 del decreto ministeriale 20 settembre 2004 n. 245; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a
carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n.  156  del  7  luglio  2006,  concernente
«Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio
sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24  novembre  2006,  n.  326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Vista la determina n. 121891/2019 del 31 ottobre  2019,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  269  del  16
novembre  2019,  relativa   alla   classificazione   del   medicinale
«Ontruzant» (trastuzumab) ai sensi dell'art. 12,  comma  5,  legge  8
novembre 2012, n. 189 di  medicinali  per  uso  umano  approvati  con
procedura centralizzata; 
  Vista la domanda presentata in data 8 luglio 2019 con la  quale  la
societa' MSD Italia s.r.l.  ha  chiesto  la  riclassificazione  della
confezione  con  A.I.C.  n.  045778026/E   relativa   al   medicinale
«Ontruzant» (trastuzumab); 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 14-16 ottobre 2019; 
  Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella
seduta del 17-19 dicembre 2019; 
  Vista la deliberazione n. 9 in data 26 marzo 2020 del consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  ONTRUZANT  (trastuzumab)  nella  confezione   sotto
indicata e' classificato come segue: 
    indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
      «carcinoma mammario; 
      carcinoma mammario metastatico: 
        «Ontruzant» e' indicato per il trattamento di pazienti adulti
con carcinoma mammario metastatico (MBC) HER2 positivo: 
          in monoterapia per il trattamento  di  pazienti  che  hanno
ricevuto  almeno  due   regimi   chemioterapici   per   la   malattia
metastatica. La chemioterapia precedentemente somministrata deve aver
contenuto almeno un'antraciclina e un taxano, tranne nel caso in  cui
il paziente non sia idoneo a tali trattamenti. I pazienti positivi al
recettore ormonale devono inoltre  non  aver  risposto  alla  terapia
ormonale, tranne nel caso in cui il paziente non sia  idoneo  a  tali
trattamenti; 
          in  associazione  a  paclitaxel  per  il  trattamento   dei
pazienti che  non  sono  stati  sottoposti  a  chemioterapia  per  la
malattia metastatica e per i quali non e' indicato il trattamento con
antracicline; 
          in associazione a docetaxel per il trattamento dei pazienti
che non  sono  stati  sottoposti  a  chemioterapia  per  la  malattia
metastatica; 
          in  associazione  a   un   inibitore   dell'aromatasi   nel
trattamento di pazienti in postmenopausa affette da MBC positivo  per
i recettori ormonali, non precedentemente trattate con trastuzumab; 
      carcinoma mammario in fase iniziale: 
        «Ontruzant» e' indicato nel trattamento  di  pazienti  adulti
con carcinoma mammario in fase iniziale (EBC) HER2 positivo: 
          dopo chirurgia, chemioterapia (neoadiuvante o adiuvante)  e
radioterapia (se applicabile); 
          dopo   chemioterapia   adiuvante   con    doxorubicina    e
ciclofosfamide, in associazione a paclitaxel o docetaxel; 
          in associazione a chemioterapia adiuvante con  docetaxel  e
carboplatino; 
          in associazione a chemioterapia  neoadiuvante,  seguita  da
terapia con Ontruzant adiuvante, nella malattia  localmente  avanzata
(inclusa la forma infiammatoria) o in tumori di diametro > 2 cm; 
        «Ontruzant» deve essere utilizzato soltanto in  pazienti  con
carcinoma mammario metastatico  o  in  fase  iniziale  i  cui  tumori
presentano iperespressione di HER2 o amplificazione  del  gene  HER2,
come determinato mediante un test accurato e convalidato; 
      carcinoma gastrico metastatico: 
        «Ontruzant» in associazione a capecitabina o 5fluorouracile e
cisplatino  e'  indicato  nel  trattamento  di  pazienti  adulti  con
adenocarcinoma  metastatico   dello   stomaco   o   della   giunzione
gastroesofagea HER2 positivo, che  non  siano  stati  precedentemente
sottoposti a trattamento antitumorale per la malattia metastatica; 
        «Ontruzant» deve essere somministrato soltanto a pazienti con
carcinoma  gastrico  metastatico  (MGC)  i  cui   tumori   presentano
iperespressione  di  HER2,  definita  come  un  risultato   IHC2+   e
confermata da un risultato SISH o FISH, o definita come un  risultato
IHC3+. Devono essere utilizzati metodi di determinazione  accurati  e
convalidati». 
  Confezione: 
    «420 mg - polvere per concentrato  per  soluzione  per  infusione
-uso endovenoso» - flaconcino (vetro) -  1  flaconcino  -  A.I.C.  n.
045778026/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.434,50; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.367,50. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n.  60,  si  impegna  a
mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del S.S.N. 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale  «Ontruzant»  (trastuzumab)  e'  classificato,  ai   sensi
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.