IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre  1979,
per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri  relative
alle unita' di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.
802 recante  attuazione  della  direttiva  80/181/CEE  relativa  alle
unita' di misura; 
  Vista la legge 28 ottobre 1988, n. 473,  recante  attuazione  della
direttiva n. 85/1/CEE che  modifica  la  direttiva  80/181/CEE  sulle
unita' di misura, gia'  attuata  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, ed in particolare  l'art.  2,  che
dispone   che   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato provvede,  con  propri  decreti,  ad  adeguare  alle
direttive comunitarie in materia le disposizioni tecniche del decreto
del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.  802,  concernente
l'attuazione della direttiva n. 80/181/CEE sulle  unita'  di  misura,
nonche' del relativo allegato come modificato dalla citata  legge  28
ottobre 1988, n. 473; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 30 dicembre 1989, recante attuazione della direttiva
n. 89/617/CEE, che modifica la direttiva n. 80/181/CEE  sulle  unita'
di misura, gia' attuata con decreto del Presidente  della  Repubblica
n.  802  del  1982,  e  successive  modificazioni,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1990; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 29 gennaio 2001, recante attuazione della  direttiva
1999/103/CE che modifica la direttiva 80/181/CEE sul  riavvicinamento
delle legislazioni degli stati membri relative alle unita' di misura,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2001; 
  Visto il decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  17  luglio   2006,   n.   233,   recante
disposizioni  in  materia  di  riordino  delle   attribuzioni   della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri e  concernente,
in particolare, l'istituzione del Ministero dello sviluppo  economico
e l'attribuzione allo stesso delle competenze del soppresso Ministero
delle attivita' produttive e, prima ancora, dal  soppresso  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  29  ottobre
2009, recante attuazione della  direttiva  2009/3/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 che modifica la  direttiva
80/181/CEE del Consiglio sul riavvicinamento delle legislazioni degli
stati  membri  riguardo  alle  unita'  di  misura,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2009; 
  Vista altresi' la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  «Norme
generali  sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
all'attuazione  della  normativa  e   delle   politiche   dell'Unione
europea», ed in particolare l'art. 35, comma 3, della medesima legge,
che regolando in generale l'attuazione in  via  amministrativa  delle
modifiche di ordine tecnico o esecutivo a  direttive  gia'  recepite,
conferma che «nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della
Costituzione, non disciplinate dalla legge o da  regolamento  emanato
ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva  di  legge,
le direttive dell'Unione europea possono essere recepite (...) ove di
contenuto non normativo, con atto amministrativo  generale  da  parte
del Ministro con competenza prevalente nella materia»; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione del  23  luglio
2019 che modifica, ai fini  dell'adattamento  al  progresso  tecnico,
l'allegato  della  direttiva  80/181/CEE  del  Consiglio  per  quanto
riguarda le definizioni delle unita' SI di base; 
  Ritenuta la necessita' di  attuare  la  direttiva  (UE)  2019/1258,
provvedendo con proprio decreto  ad  adeguare  a  tale  direttiva  le
disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica  n.
802 del 1982, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14  gennaio  1994,
n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione  e  controllo
della Corte dei conti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1258 della  Commissione  del  23
  luglio 2019 che modifica, ai  fini  dell'adattamento  al  progresso
  tecnico, l'allegato della direttiva 80/181/CEE  del  Consiglio  per
  quanto riguarda le definizioni delle unita' SI di base 
 
  1. L'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 12  agosto
1982, n. 802, di attuazione della direttiva 80/181/CEE relativa  alle
unita'  di  misura  e  successive  modificazioni,  e'   ulteriormente
modificato come segue: 
 
    a) Il punto 1.1., del capitolo I, e' sostituito dal presente: 
  «1.1. Unita' SI di base 
    
|================================|==================================|
|                                |             Unita'               |
|  Grandezza                     |----------------|-----------------|
|                                |      Nome      |     Simbolo     |
|================================|================|=================|
|  Tempo                         |     secondo    |        s        |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
|  Lunghezza                     |      metro     |        m        |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
|  Massa                         |   chilogrammo  |       kg        |
|                                |  o kilogrammo  |                 |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
|  Intensita' di corrente        |      ampere    |        A        |
|  elettrica                     |                |                 |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
|  Temperatura termodinamica     |      kelvin    |        K        |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
|  Quantita' di sostanza         |       mole     |      mol        |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
|  Intensita' luminosa           |     candela    |       cd        |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
    
  Le definizioni delle unita' SI di base sono le seguenti: 
 
  Unita' di tempo 
  Il secondo, il cui simbolo e' «s», e'  l'unita'  SI  di  tempo.  E'
definito  dal  valore  numerico  della  frequenza  della  transizione
iperfine, ΔvCs , dello stato fondamentale imperturbato dell'atomo  di
cesio 133, fissato a 9 192 631 770  quando  espresso  nell'unita'  di
misura Hz, che equivale a s-1 . 
 
  Unita' di lunghezza 
  Il metro, il cui simbolo e' «m», e' l'unita' SI  di  lunghezza.  E'
definito dal valore numerico della velocita' della luce in vuoto,  c,
fissato a 299 792 458 quando espresso nell'unita' di misura m/s, dove
il secondo e' definito in termini di ΔvCs . 
 
  Unita' di massa 
  Il chilogrammo, o kilogrammo, il cui simbolo e' «kg»,  e'  l'unita'
SI di massa. E'  definito  dal  valore  numerico  della  costante  di
Planck, h, fissata a 6,626 070 15 × 10-34 quando espressa nell'unita'
di misura J s, che equivale a kg m² s-1 , dove il metro e il  secondo
sono definiti in termini di c e ΔvCs . 
 
  Unita' di intensita' di corrente elettrica 
  L'ampere, il cui simbolo e' «A», e' l'unita' SI  di  intensita'  di
corrente elettrica. E' definito  dal  valore  numerico  della  carica
elementare, e, fissato a  1,602  176  634  ×  10-19  quando  espressa
nell'unita' di misura C, che equivale a  A  s,  dove  il  secondo  e'
definito in termini di ΔvCs . 
 
  Unita' di temperatura termodinamica 
  Il kelvin, il cui simbolo e' «K», e'  l'unita'  SI  di  temperatura
termodinamica. E' definito dal  valore  numerico  della  costante  di
Boltzmann, k, fissato a 1,380 649 × 10-23 quando espresso nell'unita'
di misura J K-1 , che equivale a kg m² s-2 K-1 , dove il chilogrammo,
il metro e il secondo sono definiti in termini di h, c e ΔvCs . 
 
  Unita' di quantita' di sostanza 
  La mole, il cui simbolo e' «mol», e' l'unita' SI  di  quantita'  di
sostanza. Una mole contiene esattamente 6,022 140 76 ×  1023  entita'
elementari. Tale numero corrisponde al valore numerico fissato  della
costante di Avogadro NA quando espresso nell'unita' di misura mol-1 ,
ed e' chiamato numero di Avogadro. La quantita'  di  sostanza  di  un
sistema, il cui simbolo e' «n», e' una misura del numero  di  entita'
elementari specificate. Un'unita' elementare puo'  essere  un  atomo,
una molecola, uno ione, un elettrone  o  qualsiasi  altra  particella
oppure raggruppamenti specificati di tali particelle. 
 
  Unita' di intensita' luminosa 
  La candela, il cui simbolo e' «cd», e' l'unita'  SI  di  intensita'
luminosa  in  una  determinata  direzione.  E'  definita  dal  valore
numerico dell'efficacia luminosa di una radiazione  monocromatica  di
frequenza 540 ×  1012  Hz,  Kcd  ,  fissato  a  683  quando  espresso
nell'unita' di misura lm W-1 , che equivale a cd sr W-1 , oppure a cd
sr kg-1 m-2 s³, dove il chilogrammo,  il  metro  e  il  secondo  sono
definiti in termini di h, c e ΔvCs ». 
 
    b) Il punto 1.1.1., del capitolo I, e' sostituito dal presente: 
  «1.1.1. Nome e  simbolo  per  esprimere  la  temperatura  in  gradi
Celsius 
    
|================================|==================================|
|                                |             Unita'               |
|  Grandezza                     |----------------|-----------------|
|                                |      Nome      |     Simbolo     |
|================================|================|=================|
|  Temperatura Celsius           | Grado Celsius  |       °C        |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
    
  La temperatura Celsius t e' definita dalla differenza t =  T  -  T0
tra due temperature termodinamiche T e T0 , dove T0 =  273,15  K.  Un
intervallo o una differenza di temperatura possono essere espressi in
kelvin o in gradi Celsius. Una variazione di temperatura di un  grado
Celsius equivale alla variazione di un kelvin».