IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979,
per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative
alle unita' di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.
802 recante attuazione della direttiva 80/181/CEE relativa alle
unita' di misura;
Vista la legge 28 ottobre 1988, n. 473, recante attuazione della
direttiva n. 85/1/CEE che modifica la direttiva 80/181/CEE sulle
unita' di misura, gia' attuata con decreto del Presidente della
Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, ed in particolare l'art. 2, che
dispone che il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede, con propri decreti, ad adeguare alle
direttive comunitarie in materia le disposizioni tecniche del decreto
del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, concernente
l'attuazione della direttiva n. 80/181/CEE sulle unita' di misura,
nonche' del relativo allegato come modificato dalla citata legge 28
ottobre 1988, n. 473;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 30 dicembre 1989, recante attuazione della direttiva
n. 89/617/CEE, che modifica la direttiva n. 80/181/CEE sulle unita'
di misura, gia' attuata con decreto del Presidente della Repubblica
n. 802 del 1982, e successive modificazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1990;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 29 gennaio 2001, recante attuazione della direttiva
1999/103/CE che modifica la direttiva 80/181/CEE sul riavvicinamento
delle legislazioni degli stati membri relative alle unita' di misura,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2001;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri e concernente,
in particolare, l'istituzione del Ministero dello sviluppo economico
e l'attribuzione allo stesso delle competenze del soppresso Ministero
delle attivita' produttive e, prima ancora, dal soppresso Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre
2009, recante attuazione della direttiva 2009/3/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 che modifica la direttiva
80/181/CEE del Consiglio sul riavvicinamento delle legislazioni degli
stati membri riguardo alle unita' di misura, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2009;
Vista altresi' la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione
europea», ed in particolare l'art. 35, comma 3, della medesima legge,
che regolando in generale l'attuazione in via amministrativa delle
modifiche di ordine tecnico o esecutivo a direttive gia' recepite,
conferma che «nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della
Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato
ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge,
le direttive dell'Unione europea possono essere recepite (...) ove di
contenuto non normativo, con atto amministrativo generale da parte
del Ministro con competenza prevalente nella materia»;
Vista la direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione del 23 luglio
2019 che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico,
l'allegato della direttiva 80/181/CEE del Consiglio per quanto
riguarda le definizioni delle unita' SI di base;
Ritenuta la necessita' di attuare la direttiva (UE) 2019/1258,
provvedendo con proprio decreto ad adeguare a tale direttiva le
disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica n.
802 del 1982, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti;
Decreta:
Art. 1
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione del 23
luglio 2019 che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso
tecnico, l'allegato della direttiva 80/181/CEE del Consiglio per
quanto riguarda le definizioni delle unita' SI di base
1. L'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto
1982, n. 802, di attuazione della direttiva 80/181/CEE relativa alle
unita' di misura e successive modificazioni, e' ulteriormente
modificato come segue:
a) Il punto 1.1., del capitolo I, e' sostituito dal presente:
«1.1. Unita' SI di base
|================================|==================================|
| | Unita' |
| Grandezza |----------------|-----------------|
| | Nome | Simbolo |
|================================|================|=================|
| Tempo | secondo | s |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| Lunghezza | metro | m |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| Massa | chilogrammo | kg |
| | o kilogrammo | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| Intensita' di corrente | ampere | A |
| elettrica | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| Temperatura termodinamica | kelvin | K |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| Quantita' di sostanza | mole | mol |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| Intensita' luminosa | candela | cd |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
Le definizioni delle unita' SI di base sono le seguenti:
Unita' di tempo
Il secondo, il cui simbolo e' «s», e' l'unita' SI di tempo. E'
definito dal valore numerico della frequenza della transizione
iperfine, ΔvCs , dello stato fondamentale imperturbato dell'atomo di
cesio 133, fissato a 9 192 631 770 quando espresso nell'unita' di
misura Hz, che equivale a s-1 .
Unita' di lunghezza
Il metro, il cui simbolo e' «m», e' l'unita' SI di lunghezza. E'
definito dal valore numerico della velocita' della luce in vuoto, c,
fissato a 299 792 458 quando espresso nell'unita' di misura m/s, dove
il secondo e' definito in termini di ΔvCs .
Unita' di massa
Il chilogrammo, o kilogrammo, il cui simbolo e' «kg», e' l'unita'
SI di massa. E' definito dal valore numerico della costante di
Planck, h, fissata a 6,626 070 15 × 10-34 quando espressa nell'unita'
di misura J s, che equivale a kg m² s-1 , dove il metro e il secondo
sono definiti in termini di c e ΔvCs .
Unita' di intensita' di corrente elettrica
L'ampere, il cui simbolo e' «A», e' l'unita' SI di intensita' di
corrente elettrica. E' definito dal valore numerico della carica
elementare, e, fissato a 1,602 176 634 × 10-19 quando espressa
nell'unita' di misura C, che equivale a A s, dove il secondo e'
definito in termini di ΔvCs .
Unita' di temperatura termodinamica
Il kelvin, il cui simbolo e' «K», e' l'unita' SI di temperatura
termodinamica. E' definito dal valore numerico della costante di
Boltzmann, k, fissato a 1,380 649 × 10-23 quando espresso nell'unita'
di misura J K-1 , che equivale a kg m² s-2 K-1 , dove il chilogrammo,
il metro e il secondo sono definiti in termini di h, c e ΔvCs .
Unita' di quantita' di sostanza
La mole, il cui simbolo e' «mol», e' l'unita' SI di quantita' di
sostanza. Una mole contiene esattamente 6,022 140 76 × 1023 entita'
elementari. Tale numero corrisponde al valore numerico fissato della
costante di Avogadro NA quando espresso nell'unita' di misura mol-1 ,
ed e' chiamato numero di Avogadro. La quantita' di sostanza di un
sistema, il cui simbolo e' «n», e' una misura del numero di entita'
elementari specificate. Un'unita' elementare puo' essere un atomo,
una molecola, uno ione, un elettrone o qualsiasi altra particella
oppure raggruppamenti specificati di tali particelle.
Unita' di intensita' luminosa
La candela, il cui simbolo e' «cd», e' l'unita' SI di intensita'
luminosa in una determinata direzione. E' definita dal valore
numerico dell'efficacia luminosa di una radiazione monocromatica di
frequenza 540 × 1012 Hz, Kcd , fissato a 683 quando espresso
nell'unita' di misura lm W-1 , che equivale a cd sr W-1 , oppure a cd
sr kg-1 m-2 s³, dove il chilogrammo, il metro e il secondo sono
definiti in termini di h, c e ΔvCs ».
b) Il punto 1.1.1., del capitolo I, e' sostituito dal presente:
«1.1.1. Nome e simbolo per esprimere la temperatura in gradi
Celsius
|================================|==================================|
| | Unita' |
| Grandezza |----------------|-----------------|
| | Nome | Simbolo |
|================================|================|=================|
| Temperatura Celsius | Grado Celsius | °C |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
La temperatura Celsius t e' definita dalla differenza t = T - T0
tra due temperature termodinamiche T e T0 , dove T0 = 273,15 K. Un
intervallo o una differenza di temperatura possono essere espressi in
kelvin o in gradi Celsius. Una variazione di temperatura di un grado
Celsius equivale alla variazione di un kelvin».