IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta'»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre
misure in materia di detenzione domiciliare o differimento
dell'esecuzione della pena, nonche' in materia di sostituzione della
custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti
domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19,
di persone detenute o internate per delitti di criminalita'
organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di
associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti
o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di
agevolare l'associazione mafiosa, nonche' di detenuti e internati
sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, nonche', infine, in materia di colloqui con i
congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli
internati e gli imputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche urgenti all'ordinamento penitenziario
1. All'articolo 47-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n.
354, le parole «nei commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti:
«nei commi 1, 1-bis e 1-ter».