IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, recante «Criteri e modalita' per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»; Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo»; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 89, che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e stabilisce che tali fondi, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, sono ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresi' dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo; Ritenuto necessario procedere al riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 al fine di sostenere i soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo del teatro, della danza, della musica, del circo non finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo; Ritenuto opportuno procedere con separato decreto al riparto di una ulteriore quota del medesimo fondo destinata al sostegno dei soggetti operanti nel settore dello spettacolo viaggiante, individuando criteri e modalita' adeguati alle specificita' del settore; Decreta: Art. 1 Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 1. Una quota, pari a euro 20 milioni per l'anno 2020, del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 e' destinata al sostegno degli organismi operanti nello spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo che non sono stati destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo nell'anno 2019.