IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
E PER IL TURISMO
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e
le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli
uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance»;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive
modificazioni, recante «Criteri e modalita' per l'erogazione,
l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal
vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163»;
Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante
«Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
nonche' i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti
misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus
Covid-19;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 89, che, al
fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e
dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19,
prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di
parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei
settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e stabilisce che
tali fondi, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per
l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50
milioni di euro per gli interventi in conto capitale, sono ripartiti
e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori,
interpreti ed esecutori, tenendo conto altresi' dell'impatto
economico negativo conseguente all'adozione delle misure di
contenimento del COVID-19, secondo le modalita' stabilite con decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;
Ritenuto necessario procedere al riparto di quota parte del fondo
di parte corrente istituito ai sensi dell'art. 89 del decreto-legge
n. 18 del 2020 al fine di sostenere i soggetti operanti nel settore
dello spettacolo dal vivo del teatro, della danza, della musica, del
circo non finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo;
Ritenuto opportuno procedere con separato decreto al riparto di una
ulteriore quota del medesimo fondo destinata al sostegno dei soggetti
operanti nel settore dello spettacolo viaggiante, individuando
criteri e modalita' adeguati alle specificita' del settore;
Decreta:
Art. 1
Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui
all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020
1. Una quota, pari a euro 20 milioni per l'anno 2020, del Fondo
emergenze di parte corrente di cui all'art. 89 del decreto-legge n.
18 del 2020 e' destinata al sostegno degli organismi operanti nello
spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della danza, della musica
e del circo che non sono stati destinatari di contributi a valere sul
Fondo unico per lo spettacolo nell'anno 2019.