Il Commissario straordinario  per  l'attuazione  e  il  coordinamento
  delle   misure   di   contenimento   e   contrasto   dell'emergenza
  epidemiologica COVID-19. 
 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19; 
  Visto il decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020,
recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario  nazionale  e
di sostegno economico per famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto l'art. 112 del predetto decreto-legge  che  prevede  che  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  e'  nominato  un
Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
misure occorrenti per il contenimento e il  contrasto  dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri,  anche
in deroga alle disposizioni vigenti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo
2020, n. 0006119P4.8.1.4.1., con  il  quale,  all'art.  1,  il  dott.
Domenico Arcuri  e'  stato  nominato  Commissario  straordinario  per
l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 a cui
sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122; 
  Considerato che il citato art.  122  statuisce,  altresi',  che  il
Commissario straordinario sovraintenda ai processi  di  distribuzione
di farmaci, apparecchiature ed altri dispositivi medici di protezione
individuale per far fronte all'emergenza nazionale COVID-19; 
  Vista l'ordinanza n. 9/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
96 del 10  aprile  2020,  contenente  «Disposizioni  urgenti  per  la
vendita al dettaglio di  dispositivi  di  protezione  individuale  da
parte delle farmacie»; 
  Vista l'ordinanza n. 11/2020, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
n.  108  del  27  aprile  2020,  con  la  quale  sono  state  emanate
«Disposizioni  urgenti  per  la  vendita  al  consumo  di  mascherine
facciali» con fissazione del prezzo finale di vendite al  consumo  di
mascherine  facciali   -   standard   UNI   EN   14683,   aventi   le
caratteristiche indicate nell'allegato 1  della  predetta  ordinanza,
pari a euro 0,50 per ciascuna unita', al netto dell'IVA; 
  Visto il protocollo d'intesa sottoscritto, in data 1° maggio  2020,
fra il Commissario straordinario  per  l'emergenza  e  le  principali
associazioni   di   rappresentanza   di    farmacie,    parafarmacie,
distributori: Federfarma, Assofarm, Farmacie Unite,  Unaftisp,  FTPI,
FNP, PI, Federfardis, MNLS, ULPI, Federfarma Servizi ed ADF; 
  Visto il protocollo d'intesa sottoscritto, in data 3  maggio  2020,
fra  il  Commissario  straordinario   per   l'emergenza   ed   alcune
associazioni  di  rappresentanza   di   aziende   di   distribuzione:
Confcommercio, Federdistribuzione ed ANCD Conad; 
  Ritenuto   necessario   estendere    l'ambito    di    applicazione
dell'ordinanza n. 9/2020, integrandola con la presente  ordinanza,  a
tutti i soggetti di cui ai citati protocolli al fine di garantire  la
piu'  ampia  diffusione  della  vendita  di  mascherine  facciali   e
dispositivi di protezione individuale (DPI); 
  Visto quanto disposto dall'ordinanza n. 9/2020, con la  quale  sono
state  disciplinate  le  modalita'  di  vendita  al  pubblico   delle
mascherine facciali; 
  Visto quanto disposto dall'ordinanza n.  11/2020  circa  il  prezzo
massimo di vendita al consumo delle mascherine facciali; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                             Estensione 
 
  1. Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 9/2020  del  Commissario
straordinario circa la vendita al consumo di  mascherine  facciali  e
DPI in assenza di imballaggi sono integralmente estese agli  iscritti
alle associazioni di cui ai  protocolli  meglio  sopra  identificati,
nonche', a tutte le altre associazioni che, nel prosieguo, aderiranno
ai detti accordi.