Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto l'art. 112 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all'art. 1, il dott. Domenico Arcuri e' stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122; Considerato il combinato disposto dell'art. 6 e art. 122 del citato decreto-legge n. 18 con cui sono stati attribuiti al Capo del Dipartimento della protezione civile e al Commissario straordinario il potere di disporre la requisizione in uso o in proprieta', tra i vari beni, di presidi sanitari medico-chirurgici nonche' di beni mobili di qualsiasi genere; Considerato l'art. 122 richiamato con cui il Commissario, nell'esercizio dei poteri requisitori sopracitati, puo' avvalersi di soggetti attuatori e di societa' in house, nonche' di centrali di acquisto; Vista l'ordinanza n. 1/2020 del Commissario straordinario con la quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' stata individuata soggetto attuatore al fine di procedere, a richiesta del Commissario, alle requisizioni dei beni mobili indicati dallo stesso; Ritenuto necessario, stante la situazione emergenziale, assicurare il funzionamento del Servizio sanitario nazionale e dei servizi allo stesso afferenti nonche' la continuita' dei servizi essenziali; Vista la necessita' di individuare una procedura di sdoganamento che consenta di velocizzare i tempi delle attivita' compiute dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con garanzia, in ogni caso, del rispetto delle citate disposizioni nonche' presidio della salute e dei correlati interessi pubblici; Dispone: Art. 1 Attivita' frontaliera dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito «ADM»), nello svolgimento delle attivita' di propria competenza provvede, senza differimento, a porre in essere ogni azione utile al fine di consentire la celere sdoganalizzazione di tutti i dispositivi di protezione individuale (di seguito «DPI») ed in particolare i DPI di protezione via aeree FFP2, FFP3, N95, KN95 indicati nella circolare del Ministero della salute prot. 4373 del 12 febbraio 2020, nonche' di beni mobili di qualsiasi genere occorrenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, compresi gli strumenti ed i dispositivi di ventilazioni invasivi e non invasivi.