Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19.
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020,
recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto l'art. 112 del predetto decreto-legge che prevede che con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un
Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri, anche
in deroga alle disposizioni vigenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo
2020, n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all'art. 1, il dott.
Domenico Arcuri e' stato nominato Commissario straordinario per
l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 a cui
sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122;
Considerato il combinato disposto dell'art. 6 e art. 122 del citato
decreto-legge n. 18 con cui sono stati attribuiti al Capo del
Dipartimento della protezione civile e al Commissario straordinario
il potere di disporre la requisizione in uso o in proprieta', tra i
vari beni, di presidi sanitari medico-chirurgici nonche' di beni
mobili di qualsiasi genere;
Considerato l'art. 122 richiamato con cui il Commissario,
nell'esercizio dei poteri requisitori sopracitati, puo' avvalersi di
soggetti attuatori e di societa' in house, nonche' di centrali di
acquisto;
Vista l'ordinanza n. 1/2020 del Commissario straordinario con la
quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' stata individuata
soggetto attuatore al fine di procedere, a richiesta del Commissario,
alle requisizioni dei beni mobili indicati dallo stesso;
Ritenuto necessario, stante la situazione emergenziale, assicurare
il funzionamento del Servizio sanitario nazionale e dei servizi allo
stesso afferenti nonche' la continuita' dei servizi essenziali;
Vista la necessita' di individuare una procedura di sdoganamento
che consenta di velocizzare i tempi delle attivita' compiute
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con garanzia, in ogni caso,
del rispetto delle citate disposizioni nonche' presidio della salute
e dei correlati interessi pubblici;
Dispone:
Art. 1
Attivita' frontaliera dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito «ADM»), nello
svolgimento delle attivita' di propria competenza provvede, senza
differimento, a porre in essere ogni azione utile al fine di
consentire la celere sdoganalizzazione di tutti i dispositivi di
protezione individuale (di seguito «DPI») ed in particolare i DPI di
protezione via aeree FFP2, FFP3, N95, KN95 indicati nella circolare
del Ministero della salute prot. 4373 del 12 febbraio 2020, nonche'
di beni mobili di qualsiasi genere occorrenti per fronteggiare
l'emergenza COVID-19, compresi gli strumenti ed i dispositivi di
ventilazioni invasivi e non invasivi.