IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al  Governo
e   ulteriori   disposizioni   in   materia    di    semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,  recante  «Testo
unico in materia di foreste e filiere forestali», e, in  particolare,
l'art. 10, comma  8,  lettera  a),  che  prevede  la  definizione  di
«disposizioni per la definizione dei  criteri  minimi  nazionali  per
l'iscrizione agli elenchi o albi regionali di cui al comma 2»; 
  Vista la definizione «impresa forestale» di cui all'art.  3,  comma
2, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; 
  Visto il regolamento (UE) n.  995  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 ottobre 2010; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) n.  607  della  Commissione
del 6 luglio 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 di  attuazione
del regolamento (CE) n.  2173/2005  relativo  all'istituzione  di  un
sistema di  licenze  FLEGT  per  le  importazioni  di  legname  nella
Comunita' europea e del regolamento (UE) n. 995/2010  che  stabilisce
gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da
esso derivati (14G00191); 
  Tenuto conto del documento di orientamento per  il  regolamento  UE
sul legno C(2016) 755 final del 12 febbraio 2016  ed  in  particolare
delle indicazioni relative alla definizione di commercializzazione di
legno o prodotti da esso  derivati  destinati  alla  distribuzione  o
all'uso nell'ambito di un'attivita' commerciale; 
  Considerata la concertazione realizzata nel Tavolo di  filiera  del
legno, istituito con decreto ministeriale 14 settembre 2018, n.  8746
e nel Tavolo  di  concertazione  permanente  del  settore  forestale,
istituito con decreto ministeriale 26 giugno 2019, n. 6792; 
  Acquisita  l'intesa  in  data  8  aprile  2020  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, come previsto all'art. 10, comma  8,
del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Criteri minimi nazionali 
 
  1. Sono di seguito definiti i criteri  minimi  nazionali  richiesti
per l'iscrizione agli elenchi o  albi  regionali  delle  imprese  che
eseguono lavori o forniscono servizi forestali di  cui  all'art.  10,
comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. 
  2. Al fine di semplificare il recepimento  delle  disposizioni  del
presente decreto, si adotta il solo termine di «albi delle  imprese»,
comprendendo con tale definizione anche gli  elenchi  regionali  gia'
istituiti alla sua data di entrata in vigore. 
  3. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34, sono fatte salve le competenze delle regioni  a  statuto
speciale e delle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  che
provvedono  alle  finalita'  del  presente  decreto  ai   sensi   dei
rispettivi statuti speciali e delle  relative  norme  di  attuazione,
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. 
  4. Ferma restando la mutua riconoscibilita' delle imprese  iscritte
in riferimento  ai  requisiti  minimi,  le  regioni,  per  quanto  di
competenza  e  sulla  base  delle  loro  esigenze  e  caratteristiche
territoriali, socio-economiche nonche' delle peculiarita' del tessuto
imprenditoriale, possono prevedere  ulteriori  criteri  in  relazione
alla  natura  e  complessita'  dell'intervento  selvicolturale,   nel
rispetto delle finalita' di cui all'art. 10,  comma  1,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34.