IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di debito  pubblico»,  (di  seguito  «Testo  unico»),  ed  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di  seguito  «decreto
di massima»), e successive modifiche ed integrazioni,  con  il  quale
sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e  le
modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da
collocare tramite asta; 
  Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in
attuazione  dell'art.  3  del  testo  unico,  (di  seguito   «decreto
cornice»)  ove  si  definiscono  per  l'anno  finanziario  2020   gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22  dicembre  2009  ed  in
particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli
di Stato italiani»; 
  Visto il decreto  dirigenziale  n.  993039  dell'11  novembre  2011
(decreto  dirigenziale  specialisti),  concernente  la  selezione   e
valutazione degli specialisti in titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143,  con  cui  e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina   della
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui  e'  stato  affidato  alla
Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli  di
Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle
operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
concernente  le  «Disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione,
negoziazione  e  ricostituzione  delle  componenti  cedolari,   della
componente  indicizzata  all'inflazione  e  del  valore  nominale  di
rimborso dei titoli di Stato (stripping)»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante  il  «bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2020  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2 , cosi' come integrato dall'art.  126  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in  legge  24  aprile
2020, n. 27,  con  cui  e'  stato  stabilito  il  limite  massimo  di
emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte  a  tutto  il  5
maggio 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati a 43.150 milioni di euro; 
  Visti i propri decreti in data 22 settembre e 10 novembre 2010,  11
gennaio, 8 marzo e 12 luglio 2011, 12 settembre e 11  dicembre  2012,
12 febbraio e 9 maggio 2013 nonche' 18 ottobre 2018, con i  quali  e'
stata disposta l'emissione delle prime diciotto tranche dei buoni del
Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1°
marzo 2026; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2020, ed in
particolare l'aggiornamento aprile 2020 determinato dalle  necessita'
causate dall'emergenza COVID-19; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una diciannovesima tranche dei predetti buoni
del Tesoro poliennali; 
  Considerato che, in  concomitanza  con  l'emissione  della  tranche
predetta, viene disposta l'emissione  della  diciassettesima  tranche
dei buoni del Tesoro poliennali 2,00%, con godimento 1° febbraio 2018
e scadenza 1° febbraio 2028; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «Testo  unico»  nonche'
del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una  diciannovesima
tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%,  avente  godimento  1°
settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2026. I  predetti  titoli  vengono
emessi congiuntamente  ai  BTP  con  godimento  1°  febbraio  2018  e
scadenza 1° febbraio 2028 per un ammontare  nominale  complessivo  di
1.000 milioni di euro, da regolarsi secondo quanto previsto dall'art.
5. 
  I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,50%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 1° marzo ed il  1°  settembre  di  ogni
anno di durata del prestito. 
  Le prime  diciannove  cedole  dei  buoni  emessi  con  il  presente
decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte. 
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche  e  modalita'  di
emissione stabilite dal citato «decreto di massima». 
  Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7
dicembre 2012, n. 96718,  possono  essere  effettuate  operazioni  di
«coupon stripping».