Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione
Art. 1
Consiglio olimpico congiunto
1. E' istituito, presso il Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), il «Consiglio olimpico congiunto Milano Cortina 2026»
composto da quindici membri, dei quali un rappresentante del Comitato
olimpico internazionale (CIO), uno del Comitato paralimpico
internazionale, uno del Comitato olimpico nazionale italiano, uno del
Comitato italiano paralimpico, uno del Comitato organizzatore di cui
all'articolo 2, uno della Societa' di cui all'articolo 3, (( uno del
Forum di cui all'articolo 3-bis, uno della Presidenza del Consiglio
dei ministri - Ufficio per lo sport )), uno del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, uno della Regione
Lombardia, uno della Regione Veneto, uno della Provincia autonoma di
Trento, uno della Provincia autonoma di Bolzano, uno del Comune di
Milano e uno del Comune di Cortina d'Ampezzo. Il Consiglio elegge al
proprio interno (( un portavoce, incaricato del coordinamento dei
lavori )).
2. Il Consiglio olimpico congiunto ha funzioni di indirizzo
generale sull'attuazione del programma di realizzazione dei Giochi,
assicurando il confronto tra le istituzioni coinvolte, in ordine alle
principali questioni organizzative. Il Consiglio olimpico congiunto
predispone annualmente una relazione sulle attivita' svolte, che e'
trasmessa al Parlamento per il tramite dell'Autorita' di Governo
competente in materia di sport.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del
Ministro delegato in materia di sport, sono definite, d'intesa con le
regioni e le province autonome interessate, le regole di
funzionamento del Consiglio olimpico congiunto.
4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Consiglio olimpico
congiunto (( non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Ai componenti del Consiglio olimpico
congiunto non spettano compensi, indennita' o emolumenti comunque
denominati. I rimborsi di eventuali spese sostenute dai predetti
componenti rimangono invece a carico degli enti a cui essi fanno capo
)).