IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 17 luglio 2006,  n.  233,  recante  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,
recante  disposizioni  urgenti   in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle  disposizioni
in  materia  di  funzioni  e  organizzazione  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40
relativi  alle   attribuzioni   e   all'ordinamento   del   Ministero
dell'ambiente della tutela del territorio e del mare; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
luglio 2014, n. 142, recante il «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
dell'organismo indipendente di valutazione della performance e  degli
uffici di diretta collaborazione»; 
  Vista la direttiva 92/43/CEE del  Consiglio  del  21  maggio  1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e
della flora e della fauna selvatiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n. 357, e successive modificazioni  «Regolamento  recante  attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione  degli  habitat
naturali  e  seminaturali,  nonche'  della  flora   e   della   fauna
selvatiche»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione
dei siti Natura 2000», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del
24 settembre 2002; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000.
Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative  a  Zone  speciali  di  conservazione  (ZSC)  e  a  Zone  di
protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea  del  28
novembre 2019, che adotta il tredicesimo elenco aggiornato  dei  siti
di importanza comunitaria per la regione  biogeografica  mediterranea
(EU) 2020/96; 
  Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati  Natura  2000,
trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, Direzione generale per la protezione  della  natura  e  del
mare,  con  lettera  prot.  33538   del   12   dicembre   2019   alla
Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione  europea,  per  il
successivo  inoltro  alla  Commissione  europea,  Direzione  generale
ambiente; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio  2011
«La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una
Strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»; 
  Vista la  nota  della  Commissione  europea  del  14  maggio  2012,
relativa alla designazione  delle  Zone  speciali  di  conservazione,
trasmessa  dalla  Direzione  generale  ambiente  con  lettera   prot.
ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012; 
  Vista la nota della  Commissione  europea  del  23  novembre  2012,
relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti
Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con  lettera
prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013; 
  Vista la Strategia nazionale per la biodiversita', predisposta  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ai
sensi  dell'art.  6  della  Convenzione  sulla  diversita'  biologica
adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e  ratificata  dall'Italia
con la legge 14 febbraio 1994, n.  124,  sulla  quale  la  Conferenza
Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro della salute del  22  gennaio
2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile
dei  prodotti  fitosanitari,  ai  sensi  dell'art.  6   del   decreto
legislativo 14 agosto 2012, n. 150; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro della  salute  del  10  marzo
2015, con il quale, in  attuazione  del  paragrafo  A.5.1  del  sopra
citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee  guida
di indirizzo per  la  tutela  dell'ambiente  acquatico  e  dell'acqua
potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari  e  dei
relativi rischi nei Siti natura 2000 e nelle aree naturali protette»; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree naturali protette», e successive modificazioni; 
  Vista la delibera del consiglio di  amministrazione  del  Consorzio
Isola dei Ciclopi n. 7 del 15 settembre 2017, con la quale sono stati
approvati  gli  obiettivi  e  le  misure  di  conservazione  del  SIC
ITA070028 Fondali di Aci Castello (Isola Lachea-Ciclopi); 
  Visto  il  decreto  del   dirigente   generale   del   dipartimento
dell'ambiente   dell'Assessorato   regionale   del    territorio    e
dell'ambiente n. 1084 del 21 dicembre 2018, con il quale  sono  stati
approvati  gli  obiettivi  e  le  misure  di  conservazione  del  SIC
ITA070028 Fondali di Aci Castello (Isola Lachea-Ciclopi) anche per la
parte esterna alla Area marina Protetta Isola dei Ciclopi; 
  Vista la  decretazione  del  dirigente  generale  del  dipartimento
dell'ambiente   dell'Assessorato   regionale   del    territorio    e
dell'ambiente n. 375 del 24 maggio 2019, modificata  dal  decreto  n.
584 del 9 luglio 2019,  con  cui  e'  stato  approvato  il  piano  di
gestione del SIC ITA070006 Isole Ciclopi e gli obiettivi e le  misure
di conservazione dei SIC  ITA090026  Fondali  di  Brucoli  -  Agnone,
ITA090027 Fondali di Vendicari, ITA090028 Fondali dell'Isola di  Capo
Passero, ITA040012 Fondali di Capo San  Marco  -  Sciacca,  ITA080010
Fondali Foce del  Fiume  Irminio,  ITA010025  Fondali  del  Golfo  di
Custonaci, ITA030040 Fondali di Taormina  -  Isola  Bella,  ITA030041
Fondali dell'Isola di Salina; 
  Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2,  comma
4 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007 si  applicano  a  tutte  le
Zone speciali di conservazione; 
  Considerato  che,  ferme  restando  le  misure   di   conservazione
individuate  con  il  sopra  citato  atto,   dette   misure   possono
all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei  mesi  dalla
data del presente decreto, con altri piani di sviluppo  e  specifiche
misure regolamentari, amministrative o contrattuali; 
  Considerata la necessita' di assicurare l'allineamento fra le sopra
citate misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000,  mediante
una verifica da effettuarsi da parte della  Regione  Siciliana  entro
sei mesi dalla data del presente decreto; 
  Considerato  che  sulla  base  del  monitoraggio  dello  stato   di
conservazione delle specie e degli habitat di  interesse  comunitario
potranno essere definite integrazioni  o  modifiche  alle  misure  di
conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2,  comma  1  del
citato  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007; 
  Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 357 del  1997,  alla  designazione
quali «Zone speciali di  conservazione»  di  10  siti  di  importanza
comunitaria della regione biogeografica mediterranea  insistenti  nel
territorio della Regione Siciliana; 
  Vista  l'intesa  sul  presente  decreto  espressa   dalla   Regione
Siciliana con deliberazione della giunta  regionale  del  16  gennaio
2020, n. 9; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Designazione delle ZSC 
 
  1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC)  della
regione biogeografica mediterranea i dieci (10)  Siti  di  importanza
comunitaria insistenti nel territorio della Regione  Siciliana,  gia'
proposti  alla  Commissione  europea   quali   Siti   di   importanza
comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della  direttiva
92/43/CEE, come da allegato 1 al presente provvedimento. 
  2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e  delle  specie  di
fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui  al  comma  1  sono
designate, sono quelli comunicati alla Commissione  europea,  secondo
il  formulario  standard  dalla  stessa  predisposto,   relativamente
all'omonimo SIC con lettera prot. 33538 del 12  dicembre  2019.  Tale
documentazione e' pubblicata, a seguito dell'emanazione del  presente
decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare  www.minambiente.it  nell'apposita  sezione
relativa alle ZSC designate. Le eventuali  modifiche  sono  apportate
nel rispetto delle  procedure  europee  e  sono  riportate  in  detta
sezione.