IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti per la crescita  del  Paese»,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in particolare, l'art.  58,  che
prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento dei  programmi
nazionali  di  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle   persone
indigenti nel territorio della Repubblica italiana  presso  l'Agenzia
per le erogazioni  in  agricoltura  -  AGEA,  alimentato  da  risorse
pubbliche e private; 
  Visto in particolare, il comma 2 dell'art. 58, ai sensi del  quale,
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   cooperazione
internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il  30  giugno
di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione delle  derrate
che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritative
beneficiarie, nonche' le modalita' di attuazione; 
  Visto il decreto 17 dicembre  2012  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  per  la
cooperazione internazionale  e  l'integrazione,  recante  «Indirizzi,
modalita' e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli
indigenti», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 22 febbraio 2013, n. 45, che definisce le organizzazioni
caritative destinatarie delle derrate alimentari da distribuire  agli
indigenti come i soggetti (singoli, enti caritativi o  raggruppamenti
di enti caritativi) riconosciuti e iscritti all'Albo dell'Agenzia per
le  erogazioni  in  agricoltura  -  AGEA,  per   l'applicazione   del
regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto 17 dicembre  2012,  che  dispone,
tra l'altro, la gestione del fondo da parte di AGEA attraverso propri
provvedimenti, sulla base di atti di  indirizzo  del  Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali,  dando  priorita'  dopo
l'acquisto di derrate alimentari, alla  copertura  dei  costi  per  i
servizi di  trasporto,  stoccaggio  e  trasformazione  delle  derrate
alimentari e, quindi, al rimborso dei costi dei servizi logistici  ed
amministrativi prestati dalle  organizzazioni  caritative,  quali  lo
stoccaggio,  la  conservazione  e  la  gestione  amministrativa   del
processo distributivo delle derrate alimentari; 
  Visto l'art. 10, comma 1, n. 12, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in  tema  di
operazioni esenti IVA; 
  Visto l'art.  1  della  legge  25  giugno  2003,  n.  155,  recante
«Disciplina della distribuzione dei prodotti  alimentari  a  fine  di
solidarieta' sociale» che equipara ai consumatori finali, ai fini del
corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli
alimenti, le  organizzazioni  riconosciute  come  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale  ai  sensi  dell'art.  10  del  decreto
legislativo 4 dicembre 1997,  n.  460,  che  effettuano,  a  fini  di
beneficenza,  distribuzione  gratuita  agli  indigenti  di   prodotti
alimentari, nei limiti del servizio prestato; 
  Vista la legge  19  agosto  2016,  n.  166,  recante  «Disposizioni
concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari  e
farmaceutici a fini di solidarieta'  sociale  e  per  la  limitazione
degli sprechi»; 
  Visto l'art. 1, comma 399, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2016)»,   che   ha
finanziato il fondo per la  distribuzione  delle  derrate  alimentari
alle  persone  indigenti,  di  cui  all'art.   58,   comma   1,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  per  5.000.000,00  di  euro  a
decorrere dall'anno 2017; 
  Visto l'art. 1, comma 511 della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», con il  quale
il fondo di cui all'art. 58, comma 1,  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, e' stato rifinanziato nella misura di 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022; 
  Visto l'art. 78, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario  nazionale  e
di sostegno economico per famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  che  ha  incrementato  la
dotazione del fondo per la  distribuzione  delle  derrate  alimentari
alle  persone  indigenti,  di  cui  all'art.   58,   comma   1,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, di 50.000.000,00 di  euro  per  il
2020; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 28  gennaio
2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28  marzo  2019,
n. 26, prevede che «Al fine di un utilizzo  sinergico  delle  risorse
per  la  distribuzione  alimentare  agli  indigenti,   le   eventuali
disponibilita' del Fondo di cui  all'art.  58  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, possono essere utilizzate per  il  finanziamento
di interventi complementari rispetto al Programma operativo del  FEAD
e, a tal fine, le corrispondenti risorse possono  essere  versate  al
Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,  n.
183»; 
  Considerato il decreto interministeriale  del  17  marzo  2020,  n.
1528, recante  il  Programma  annuale  di  distribuzione  di  derrate
alimentari per le persone  indigenti,  per  una  quota,  pari  a  sei
milioni di euro, dello stanziamento ordinario del Fondo per il 2020; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 4  giugno  2014,  n.  3399,  con  il  quale,  ai  sensi
dell'art. 7 del decreto 17 dicembre 2012,  e'  istituito  il  «Tavolo
permanente di coordinamento», ora «Tavolo per la lotta agli sprechi e
per l'assistenza alimentare» (di seguito  denominato  «Tavolo»),  cui
compete, tra l'altro, la formulazione di pareri e  proposte  relativi
alla gestione del  fondo  e  delle  erogazioni  liberali  di  derrate
alimentari; 
  Considerato che la  finalita'  primaria  del  Fondo  e'  quella  di
finanziare  la  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle  persone
indigenti e che l'attuale emergenza epidemiologica rende  ancor  piu'
necessario provvedere al  sostentamento  delle  classi  sociali  piu'
deboli, in linea con lo spirito del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18; 
  Considerata l'opportunita' di prevedere un paniere  bilanciato  per
le persone in situazione di maggiore disagio  socio-economico  e,  al
contempo, di  considerare  le  situazioni  maggiormente  critiche  in
determinati settori produttivi con particolare riguardo a quelli dove
vi sono maggiori rischi di eccedenze e sprechi alimentari,  in  linea
con lo spirito della legge 19 agosto  2016,  n.  166,  di  promuovere
politiche per la riduzione degli sprechi e il recupero delle  derrate
alimentari; 
  Considerata la proposta formulata  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali elaborata, sentiti i  componenti  del
Tavolo con mail del 26 marzo 2020,  tenendo  conto  delle  necessita'
espresse dalle  organizzazioni  caritative,  di  destinare  la  quota
straordinaria  del  Fondo  stanziata  dall'art.  78,  comma  3,   del
decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  per  l'anno  2020,  pari  a
50.000.000,00 di euro, all'acquisto di un paniere di  prodotti,  come
definito all'Allegato 1 del presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Integrazione al Programma annuale 2020 
 
  1. E' adottato il programma annuale  di  distribuzione  di  derrate
alimentari alle persone indigenti per l'anno  2020,  a  valere  sulla
quota stanziata dall'art. 78, comma 3,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18,  per  il  «Fondo  per  il  finanziamento  dei  programmi
nazionali  di  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle   persone
indigenti», di cui al comma 1 dell'art. 58, del decreto-legge del  22
giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto
2012, n. 134. Il fondo e'  istituito  presso  AGEA,  Agenzia  per  le
erogazioni in agricoltura, conformemente alle modalita' previste  dal
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 17 dicembre 2013. 
  2. Le tipologie di prodotti alimentari da distribuire alle  persone
piu' bisognose, e le somme rispettivamente stanziate, sono  riportate
nell'Allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
  3. AGEA provvede  all'espletamento  delle  procedure  di  gara  per
l'acquisizione dei prodotti di cui all'Allegato 1,  per  la  consegna
dei  prodotti  in  causa  alle  organizzazioni  caritative   definite
dall'art. 1, comma 4 del decreto 17 dicembre  2012.  L'aggiudicazione
definitiva e' condizionata e successiva alla conversione in legge del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, in particolare, dell'art.  78,
comma 3.4. Gli operatori che partecipano alle procedure  di  gara  di
cui al  comma  3,  si  impegnano  all'acquisto  di  prodotti  di  cui
all'allegato 1 provenienti  dalle  regioni  italiane,  a  partire  da
quelle maggiormente colpite dalla emergenza COVID-19, e  nei  periodi
maggiormente a rischio di spreco. 
  4. Le spese per la copertura dei costi  dei  servizi  logistici  ed
amministrativi  prestati  dalle  organizzazioni  caritative,  di  cui
all'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto 17 dicembre  2012,  sono
ammissibili nel limite del 5%  dei  costi  dell'acquisto  di  derrate
alimentari per singola aggiudicazione della  fornitura  del  prodotto
alimentare. 
  5. La quota residua per il 2020 del Fondo, di cui al comma 1, sara'
oggetto di separato provvedimento.