IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione dell'8 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione dell'8 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27, concernente, tra l'altro, gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale, nonche' un sostegno finanziario per i fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale ed altresi' un sostegno per uno strumento di stabilizzazione del reddito per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo di reddito; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 1307/2001 e (CE) n. 1234/2007; Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi; Visto il programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2015) 8312 del 20 novembre 2015, ed in particolare la misura 17 «Gestione del rischio»; Considerato che, a seguito delle indicazioni dei servizi comunitari, le modifiche al PSRN 2014-2020 approvate dal Comitato di sorveglianza tramite procedura scritta conclusasi in data 18 settembre 2019 sono state oggetto di due distinte proposte di modifica, delle quali la prima presentata in data 30 settembre 2019 e approvata con decisione C (2019)7685 del 22 ottobre 2019 mentre la seconda presentata in data 24 ottobre 2019 in corso di approvazione; Considerate le misure di sostegno alla gestione del rischio attivate nell'ambito di taluni programmi di sviluppo rurale regionali 2014-2020 ed in particolare la misura 5 «Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamita' naturali ed eventi catastrofici», prevista dall'art. 18 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e le sottomisure 8.3 «Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamita' naturali ed eventi catastrofici» e 8.4 «Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamita' naturali ed eventi catastrofici», previste dall'art. 24 del regolamento (UE) n. 1305/2013; Considerato il Piano nazionale di sostegno del settore ortofrutta in attuazione del citato regolamento (UE) n. 1308/2013; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg. n. 623, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2015, n. 82, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale ed il relativo decreto direttoriale n. 15757 del 24 luglio 2015 con il quale sono state impartite le opportune disposizioni applicative coerentemente con il regolamento (UE) n. 702/2014 - regime di aiuti in esenzione SA.49425(2017/XA); Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2015, n. 59, e successive modificazioni, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio; Considerati il Piano assicurativo individuale (di seguito PAI), il Piano di mutualizzazione individuale (di seguito PMI) ed il Piano di stabilizzazione del reddito aziendale (di seguito PiSRA) di cui all'allegato B, lettere b) ed f), del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale n. 10158 del 5 maggio 2016, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36 paragrafo 1, lettere b), c) e d) del reg. (UE) n. 1305/2013, cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 1104 del 31 gennaio 2019; Visto il decreto ministeriale n. 1411 del 7 febbraio 2019, recante procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei soggetti gestori di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni. Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 4 marzo 2020, n. 55; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» ed in particolare l'art. 1, comma 1 che ha trasferito le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero dei beni culturali e il conseguente comma 16 dello stesso articolo, ai sensi del quale la denominazione: «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»; Considerate le richieste pervenute da parte delle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e della Provincia autonoma di Bolzano; Considerate le proposte presentate in sede di confronto tecnico dalla Confederazione italiana agricoltori - CIA, Confederazione generale dell'agricoltura Italiana - Confagricoltura, dall'alleanza delle cooperative, dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici -ANIA, dall'Associazione nazionale dei consorzi di difesa - ASNACODI, dall'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni - IVASS, e dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA; Ritenuto di accogliere le proposte che migliorano la funzione di indirizzo del piano verso gli obiettivi del programma di sviluppo rurale nazionale e favoriscono l'adozione di strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole e un ampliamento delle imprese assicurate anche mediante una migliore distribuzione territoriale e settoriale; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 31 marzo 2020; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, dal regolamento (UE) n. 1305/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2393, dal Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020.