Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di
conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti
legislativi», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo
1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo
qui trascritto.
Art. 1
Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale
dipendente del Servizio sanitario nazionale
1. Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate
alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del
personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del
Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attivita'
di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal
diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di
lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanita' e i
fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del
personale del comparto sanita' sono complessivamente incrementati,
per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo
indicato per ciascuna di esse nella tabella A allegata al presente
decreto.
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 250
milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente
stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga
alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie
speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento
sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno
sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli
importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto.
3. Per le finalita' di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a),
e 5, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro, a
valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno
2020, nei limiti degli importi indicati nella tabella A allegata al
presente decreto.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 23 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e)e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 23. Salario accessorio e sperimentazione
1. (Omissis)
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016. "