IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio»; 
  Vista la legge 17 luglio 2006,  n.  233,  recante  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,
recante  disposizioni  urgenti   in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle  disposizioni
in  materia  di  funzioni  e  organizzazione  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli  articoli  da
35 a 40 relativi alle attribuzioni e  all'ordinamento  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 97, recante il  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli
uffici di diretta collaborazione»; 
  Vista la direttiva n.  2000/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'8 maggio 2000 sul  ravvicinamento  delle  legislazioni
degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale  delle
macchine  ed  attrezzature  destinate  a  funzionare   all'aperto   e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento e di vigilanza del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la decisione n. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 luglio 2008  relativa  a  un  quadro  comune  per  la
commercializzazione  dei  prodotti  e  che  abroga  la  decisione  n.
93/465/CEE; 
  Visto il decreto legislativo 4  settembre  2002,  n.  262,  recante
attuazione della  direttiva  n.  2000/14/CE  concernente  l'emissione
acustica  ambientale  delle  macchine  ed  attrezzature  destinate  a
funzionare all'aperto; 
  Visto l'articolo 14 del decreto legislativo 4  settembre  2002,  n.
262, a norma del quale le integrazioni e le modifiche degli  allegati
al decreto sono apportate con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   adottato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 23 luglio 2009,  n.  99,  recante  «Disposizioni  in
materia di sviluppo e internazionalizzazione delle  imprese,  nonche'
in materia di energia», e in  particolare  l'articolo  4  concernente
attuazione  del  capo  II  del  regolamento  (CE)  n.  765/2008   del
Parlamento europeo e del Consiglio, che  pone  norme  in  materia  di
accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei
prodotti; 
  Considerata la necessita' di  introdurre  le  necessarie  modifiche
all'allegato II del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262,  al
fine di assicurare la conformita' alla direttiva n. 2000/14/CE; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 settembre 2019; 
  Vista la comunicazione inviata alla Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, con nota prot. 24974 dell'8 novembre 2019; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
 
                           Articolo unico 
 
 
          Modifiche all'Allegato II del decreto legislativo 
                      4 settembre 2002, n. 262 
 
  1. All'Allegato II del decreto legislativo  4  settembre  2002,  n.
262, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «rinvio al presente decreto» sono sostituite  dalle
seguenti: «rinvio alla direttiva n. 2000/14/CE»; 
    b) le parole: «dichiarazione  di  conformita'  ai  requisiti  del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:  «dichiarazione  di
conformita' ai requisiti della direttiva n. 2000/14/CE». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 20 febbraio 2020 
 
                                                   Il Ministro: Costa 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2020 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, reg. n. 1, foglio n. 1559 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - La legge 8  luglio  1986,  n.  349  (Istituzione  del
          Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia  di   danno
          ambientale), e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          luglio 1986, n. 162, S.O. 
              -  La  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri), e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              - La legge 17  luglio  2006,  n.  233  (Conversione  in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006,
          n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino
          delle  attribuzioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  e  dei  Ministeri.  Delega  al  Governo  per   il
          coordinamento delle disposizioni in materia di  funzioni  e
          organizzazione della Presidenza del Consiglio dei  ministri
          e dei Ministeri), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
          luglio 2006, n. 164. 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  35  e  40,  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997,  n.  59),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: 
                «Art. 35 (Istituzione del ministero e  attribuzioni).
          - 1. E' istituito il ministero dell'ambiente e della tutela
          del territorio. 
                2. Al Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  sono  attribuite  le  funzioni  e   i   compiti
          spettanti allo Stato relativi  alla  tutela  dell'ambiente,
          del territorio e dell'ecosistema, con particolare  riguardo
          alle seguenti materie: 
                  a) individuazione, conservazione  e  valorizzazione
          delle aree naturali protette, tutela della biodiversita'  e
          della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
          gestione, fatte salve le competenze  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri,
          della Convenzione di  Washington  (CITES)  e  dei  relativi
          regolamenti   comunitari,   della   difesa   del   mare   e
          dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale; 
                  b) gestione dei rifiuti ed interventi  di  bonifica
          dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa
          gestione, fatta salva la  competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole e forestali; 
                  c) promozione di politiche di sviluppo  durevole  e
          sostenibile, nazionali e internazionali; 
                  c-bis)  politiche  di  promozione  per   l'economia
          circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve  le
          competenze del Ministero dello sviluppo economico; 
                  c-ter) coordinamento delle misure  di  contrasto  e
          contenimento  del  danno  ambientale  e  di  ripristino  in
          sicurezza dei siti inquinati; 
                  d)  sorveglianza,  monitoraggio  e  recupero  delle
          condizioni ambientali conformi agli interessi  fondamentali
          della  collettivita'  e  all'impatto   sull'ambiente,   con
          particolare  riferimento  alla  prevenzione  e  repressione
          delle   violazioni   compiute   in   danno   dell'ambiente,
          prevenzione  e  protezione  dall'inquinamento  atmosferico,
          acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; 
                  e) difesa e assetto del territorio con  riferimento
          ai valori naturali e ambientali. 
                3. Al ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le   funzioni   e   i   compiti   dei   ministeri
          dell'ambiente e  dei  lavori  pubblici,  eccettuate  quelle
          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  ministeri
          o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni  conferite
          alle regioni e agli enti locali anche ai sensi  e  per  gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b) della legge  15  marzo  1997,  n.  59;  sono  altresi'
          trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al  ministero
          delle politiche agricole in materia  di  polizia  forestale
          ambientale.». 
                «Art.  40  (Abrogazioni).  -  1.  Sono  abrogate   le
          seguenti disposizioni: 
                  a) l'art. 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  11,
          12 e 13, della legge 18 maggio 1989, n. 183; 
                  b) l'art. 1-ter, 2  e  2-ter  del  decreto-legge  4
          dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 gennaio 1994, n. 61.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          19 giugno 2019, n, 97 (Regolamento  di  organizzazione  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare,  dell'Organismo  indipendente  di  valutazione  della
          performance e degli Uffici di diretta  collaborazione),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2019, n. 201. 
              -  La  direttiva  2000/14/CE  del  8  maggio  2000  del
          Parlamento europeo  e  del  Consiglio  (sul  ravvicinamento
          delle   legislazioni   degli   Stati   membri   concernenti
          l'emissione   acustica   ambientale   delle   macchine   ed
          attrezzature  destinate  a   funzionare   all'aperto),   e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 3 luglio 2000, n. L 162. 
              - Il regolamento (CE) n. 765/2008 del 9 luglio 2008 del
          Parlamento europeo e del Consiglio (che fissa le  norme  in
          materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE)  n.
          339/93) e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008,  n.  L
          218. 
              - La decisione n. 768/2008/CE del  9  luglio  2008  del
          Parlamento europeo e del Consiglio (relativa  a  un  quadro
          comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga
          la decisione 93/465/CEE.) e' pubblicata nella  G.U.U.E.  13
          agosto 2008, n. L 218. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  del   decreto
          legislativo 4 settembre  2002,  n.  262  (Attuazione  della
          direttiva  2000/14/CE  concernente   l'emissione   acustica
          ambientale  delle  macchine  ed  attrezzature  destinate  a
          funzionare all'aperto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          21 novembre 2002, n. 273, S.O.: 
                «Art. 14 (Procedura di modifica degli allegati). - 1.
          Le integrazioni e le modifiche degli allegati  al  presente
          decreto   sono   apportate   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400. 
              - La legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni  per  lo
          sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  nonche'
          in  materia  di  energia),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          citata legge n. 400, del 1988 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
          Nota all'articolo unico: 
              - Si riporta il  testo  dell'allegato  II,  del  citato
          decreto legislativo n. 262, del 2002, come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Allegato II 
                (art. 8). 
              Dichiarazione CE di conformita' 
              La dichiarazione CE di  conformita'  deve  contenere  i
          seguenti elementi: 
                nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario
          stabilito nella Comunita'; 
                nome  e  indirizzo  della  persona  che  detiene   la
          documentazione tecnica; 
                descrizione dell'attrezzatura: 
                  tipo  di  macchina   secondo   la   classificazione
          dell'allegato I; 
                  tipo (numero/nome del  modello),  numero  di  serie
          (facoltativo) ecc.; 
                  potenza netta installata o qualsiasi  altro  valore
          connesso con l'emissione sonora; per le  macchine  elencate
          all'allegato I, parte b),  occorre  indicare  il  parametro
          riportato nella tabella di cui alla  medesima  parte  dello
          stesso allegato; per le macchine  elencate  all'allegato  I
          parte c) sono indicati i parametri raccomandati. 
                  procedura di valutazione della conformita'  seguita
          e, se del caso, nome e indirizzo  dell'organismo  designato
          che l'ha effettuata.  La  procedura  di  valutazione  della
          conformita' seguita dal fabbricante  deve  essere  indicata
          nel modo seguente: 
                    procedura di cui all'allegato V; 
                    procedura 1 o 2 di cui all'allegato VI e  nome  e
          indirizzo dell'organismo notificato 
                    procedura  di  cui  all'allegato  VII  e  nome  e
          indirizzo dell'organismo notificato 
                    procedura di  cui  all'allegato  VIII  e  nome  e
          indirizzo dell'organismo notificato 
                    livello   di   potenza   sonora    misurato    di
          un'apparecchiatura rappresentativa del tipo  oggetto  della
          dichiarazione di conformita'; 
                    livello   di   potenza   sonora   garantita   per
          l'apparecchiatura; 
                    rinvio alla direttiva 2000/14/CE; 
                    dichiarazione di conformita' ai  requisiti  della
          direttiva 2000/14/CE; 
                    all'occorrenza    la/le    dichiarazione/i     di
          conformita' e estremi delle altre normative applicate; 
                    il luogo e la data della dichiarazione; 
                    dati  sulla  persona  abilitata  a   firmare   la
          dichiarazione giuridicamente vincolante per il  fabbricante
          o per il suo mandatario stabilito nella Comunita'.».