Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Il  Commissario   straordinario   del   Governo   ai   fini   della
ricostruzione  nei  territori  interessati   dagli   eventi   sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2020, ai  sensi
dell'art. 38 del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,  avv.
Giovanni Legnini; 
  Vista la legge n. 400 del 4 agosto 1988 «Disciplina  dell'attivita'
di  Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del   Consiglio   dei
ministri»; 
  Visto  il  decreto-legge  del  28  settembre  2018,  n.   109   con
particolare riferimento all'art. 38; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n.  123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  156,
recante proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato di emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici  che  hanno  colpito  il
territorio delle Regioni Lazio,  Marche,  Umbria  ed  Abruzzo  il  24
agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  244  del  18  ottobre  2016,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  294  del  17  dicembre  2016,  modificato  e
integrato  dal  decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  da  ultimo
modificato con decreto-legge n. 123 del 24 ottobre  2019,  convertito
in legge n. 156 del 12 dicembre 2019, in particolare: 
    l'art.  2,  comma  1,  lettera  b),  il  quale  prevede  che   il
Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione  e
riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II,  Capo  I  del
medesimo decreto, sovraintendendo all'attivita' dei  vice  commissari
di concessione ed erogazione  dei  relativi  contributi  e  vigilando
sulla fase attuativa degli stessi; 
    l'art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
    l'art. 3, comma 3, il quale prevede che gli uffici  speciali  per
la ricostruzione, fra l'altro, curano l'istruttoria per  il  rilascio
delle  concessioni  di  contributi  e  tutti  gli  altri  adempimenti
relativi alla ricostruzione privata; 
    l'art. 4, comma 3, 1° periodo, il quale prevede le  anticipazioni
ai professionisti di cui all'art. 34, comma 7-bis; 
    l'art. 5, comma 1, lettera a), n. 2), il  quale  prevede  che  il
Commissario  straordinario,  con  provvedimenti  adottati  ai   sensi
dell'art. 2, comma 2, provvede a individuare i contenuti del processo
di ricostruzione e  ripristino  del  patrimonio  danneggiato,  e  fra
questi gli interventi  di  ripristino  con  miglioramento  sismico  o
ricostruzione puntuale con adeguamento  sismico  delle  abitazioni  e
attivita' produttive danneggiate o  distrutte  che  presentano  danni
gravi; 
    l'art. 5, comma 1, lettera f), il quale prevede che ai  fini  del
riconoscimento dei contributi nell'ambito dei  territori  interessati
dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con  provvedimenti
adottati ai sensi dell'art.  2,  comma  2,  provvede  a  stabilire  i
parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi
parametrici; 
    l'art. 6, comma 1, il quale stabilisce l'entita'  dei  contributi
che possono essere previsti per gli interventi di ricostruzione o  di
recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati  dalla  crisi
sismica; 
    l'art. 6,  comma  7,  il  quale  prevede,  fra  l'altro,  che  il
Commissario straordinario provvede a predisporre d'intesa con i  vice
commissari un prezzario unico interregionale sulla base del quale gli
interessati provvederanno a redigere  i  computi  metrici  estimativi
allegati alle domande di contributo; 
    l'art. 12, comma  6,  il  quale  prevede  fra  l'altro  che,  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2,  sono  definiti
modalita' e termini per la presentazione delle domande di concessione
dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, e che nei
medesimi provvedimenti possono  essere  altresi'  indicati  ulteriori
documenti e informazioni  da  produrre  in  allegato  all'istanza  di
contributo,  anche  in  relazione  alle   diverse   tipologie   degli
interventi ricostruttivi; 
    l'art.  13,  il  quale  demanda  ad  appositi  provvedimenti  del
Commissario straordinario la definizione delle modalita' e condizioni
per il riconoscimento di contributi per gli ulteriori  danni  causati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  agli
immobili siti nei comuni di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge
gia' danneggiati da precedenti eventi sismici; 
    l'art. 30, comma 6, il quale prevede per gli operatori  economici
interessati  a  partecipare,  a  qualunque  titolo  e  per  qualsiasi
attivita', agli interventi di ricostruzione l'obbligo  di  iscrizione
in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di  missione  istituita
presso il Ministero dell'interno a norma del  comma  1  del  medesimo
art. 30 e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori; 
    l'art. 34, comma 7-bis, «Ai tecnici e  professionisti  incaricati
delle prestazioni  tecniche  relative  agli  interventi  di  edilizia
privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli  eventi  sismici
verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi  che
per danni gravi, spetta, alla presentazione  dei  relativi  progetti,
secondo quanto previsto dal presente decreto, un'anticipazione del 50
per cento del compenso relativo alle attivita' professionali poste in
essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50 per
cento del compenso relativo alla redazione della relazione  geologica
e alle indagini specialistiche resesi necessarie per la presentazione
del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con
miglioramento  sismico  o  demolizione  e  ricostruzione.   L'importo
residuo,  fino  al  raggiungimento  del  100  per  cento  dell'intera
parcella del professionista o studio tecnico professionale,  comprese
la relazione geologica e le indagini specialistiche,  e'  corrisposto
ai professionisti in concomitanza con gli stati  di  avanzamento  dei
lavori. Con ordinanza commissariale sono  definite  le  modalita'  di
pagamento delle prestazioni di cui  al  precedente  periodo.  Per  le
anticipazioni di cui al presente  comma  non  puo'  essere  richiesta
alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di  avvio  delle  eventuali
procedure di recupero anche tramite compensazione.»; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  4  del  17
novembre 2016, con  la  quale  e'  stata  dettata  la  disciplina  di
dettaglio per l'avvio degli  interventi  di  ricostruzione  immediata
sugli immobili che hanno riportato  danni  lievi,  e  in  particolare
l'art. 4, comma 2, che ha fatto rinvio a quanto  stabilito  dall'art.
8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del  2016  quanto  a  termini  e
modalita' di richiesta e  concessione  dei  contributi  per  i  detti
interventi; 
  Vista l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, con la quale e'  stato
approvato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del  decreto-legge  n.  189
del 2016, il Prezzario unico da  utilizzare  per  i  computi  metrici
estimativi da allegare ai progetti di ricostruzione e alle domande di
concessione dei relativi contributi; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  8  del  14
dicembre  2016,  con  la  quale,  a  integrazione  della   precedente
ordinanza  n.  4,  sono  stati  individuati  i  criteri  e  i   costi
parametrici per l'erogazione dei contributi  per  gli  interventi  di
ricostruzione immediata eseguiti sugli immobili con danni lievi; 
  Vista l'ordinanza n. 12 del 21 dicembre 2016, con la quale e' stato
approvato il protocollo  d'intesa  sottoscritto  fra  il  Commissario
straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica
e scientifica, a norma dell'art. 34  del  decreto-legge  n.  189  del
2016; 
  Vista l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 con la quale sono  state
previste  le  misure  per  la  riparazione,  il   ripristino   e   la
ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e
per la ripresa delle attivita' economiche e produttive nei  territori
colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016; 
  Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e  successive  modifiche
recante «Misure per il ripristino con miglioramento  di  immobili  ad
uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», in particolare l'art.  7
«Disciplina delle spese tecniche» che al comma 2 prevede che le spese
tecniche per la progettazione sono ammesse a  contributo  ed  erogate
con il primo stato di avanzamento lavori (SAL 0) nella misura massima
dell'80% del contributo ammissibile per le stesse spese; 
  Vista l'ordinanza n. 58 registrata il 5 luglio 2018 al n. 1466, con
la quale e' stato approvato il nuovo elenco  prezzi  che  sostituisce
integralmente quello approvato con ordinanza n.  7  del  14  dicembre
2016; 
  Considerato che occorre dettare disposizioni per  le  modalita'  di
erogazione  dell'anticipazione  ai  professionisti  sulla  base   del
decreto-legge  n.   189/2016,   come   da   ultimo   modificato   con
decreto-legge n. 123/2019 convertito in legge n. 156 del 12  dicembre
2019; 
  Tenuto conto che ai fini dell'erogazione delle anticipazioni  trova
applicazione l'interpello n. 956-40/2018 - art. 11, legge  27  luglio
2000,  n.  212  rilasciato  dall'Agenzia  delle  entrate  su  istanza
presentata dalla Regione Marche in data 30 gennaio 2018; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modifiche, in base ai quali i provvedimenti  commissariali  divengono
efficaci decorso il termine di  trenta  giorni  per  l'esercizio  del
controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento  del  19  dicembre
2019 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Vista l'intesa acquisita, in  ragione  delle  modifiche  apportate,
attraverso nota  prot.  n.  5694  del  20  marzo  2020  a  firma  del
presidente della Regione Abruzzo, prot. n. 5711 del 20 marzo  2020  a
firma dell'Assessore alle politiche della ricostruzione della Regione
Lazio, prot. n. 5731 del 20 marzo 2020 a firma della presidente della
Regione Umbria, prot. n. 5638 del 19 marzo  2020  a  firma  del  vice
segretario generale della Regione Marche; 
  Visto l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016  e  27,
che dispone la possibilita' per l'organo emanante di dichiarare,  con
motivazione espressa, la provvisoria efficacia; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
            Ambito di applicazione e soggetti beneficiari 
 
  1.  Le  disposizioni  della  presente  ordinanza,   in   attuazione
dell'art. 34, comma 7-bis del decreto e legge  17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229 da ultimo modificato con decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019
convertito in legge n.  156  del  12  dicembre  2019  (d'ora  innanzi
«decreto-legge»), sono  finalizzate  a  disciplinare  i  criteri,  le
modalita'  e   i   tempi   dell'anticipazione   ai   tecnici   e   ai
professionisti, delle spese tecniche per la progettazione  e  per  la
relazione geologica, e, alle imprese esecutrici,  delle  spese  delle
indagini  preliminari  geognostiche  e/o  prove  di  laboratorio  sui
materiali  afferenti  agli  interventi   di   edilizia   privata   di
ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi
a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni  lievi  che  per  danni
gravi, necessarie per la presentazione del  progetto  di  riparazione
con rafforzamento locale o ripristino  con  miglioramento  sismico  o
demolizione e ricostruzione, ubicati nei comuni di cui all'art. 1 del
citato decreto-legge.