Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Il Commissario straordinario del Governo,  avv.  Giovanni  Legnini,
per la ricostruzione, nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
data dal 24 agosto 2016, nominato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri in data  14  febbraio  2020,  registrato  alla
Corte dei conti il 24 febbraio 2020 con il numero 295; 
  Vista la legge n. 400 del 4 agosto 1988 «Disciplina  dell'attivita'
di  Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del   Consiglio   dei
ministri»; 
  Visto il decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018 con particolare
riferimento all'art. 38; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n.  123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  156,
recante proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato di emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici  che  hanno  colpito  il
territorio delle Regioni Lazio,  Marche,  Umbria  ed  Abruzzo  il  24
agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre  2016
e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista l'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, recante «Misure per la
riparazione  immediata  di  edifici  e  unita'  immobiliari  ad   uso
abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici  verificatisi
a  far  data  dal  24  agosto  2016  e  successivi,   temporaneamente
inagibili»; 
  Vista  l'ordinanza   n.   8   del   14   dicembre   2016,   recante
«Determinazione  del  contributo  concedibile  per   gli   interventi
immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che  hanno
subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016  e
successivi»; 
  Vista l'ordinanza n. 12 del  9  gennaio  2017  recante  «Attuazione
dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito
con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  e  modifiche
agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza  n.
8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e  5,  comma  2,
dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2,
dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»; 
  Vista l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante «Misure per  la
riparazione, il ripristino e la  ricostruzione  di  immobili  ad  uso
produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa  delle  attivita'
economiche e produttive nei territori colpiti  dagli  eventi  sismici
del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» e in particolare l'art. 7; 
  Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure  per  il
ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione  di  immobili
ad uso abitativo gravemente  danneggiati  o  distrutti  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; 
  Vista  l'ordinanza  n.  29  del  9  giugno  2017,   «Modifiche   ed
integrazioni  all'ordinanza  n.  12  del  9  gennaio  2017»,  recante
«Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.  229»,
all'ordinanza n. 10  del  19  dicembre  2016,  recante  «Disposizioni
concernenti i rilievi di agibilita'  post  sismica  conseguenti  agli
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle  Regioni  Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal  giorno  24  agosto  2016»  ed
all'ordinanza n. 24 del 12 maggio  2017,  recante  «Assegnazione  dei
finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III  livello
ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui  all'ordinanza  n.  13
del 9 gennaio 2017». 
  Visto  il  «protocollo  d'intesa  recante  i  criteri  generali   e
requisiti  minimi   per   l'iscrizione   nell'elenco   speciale   dei
professionisti abilitati di cui all'art. 34,  commi  1,  2,  5  e  7,
decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  schema  di  contratto  tipo,
censimento  dei  danni   ed   istituzione   dell'Osservatorio   della
ricostruzione», approvato con l'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 con
particolare riferimento all'art. 6 - Criteri finalizzati  ad  evitare
la concentrazione degli incarichi; 
  Vista l'ordinanza n. 62 del 3 agosto 2018 recante  «Semplificazione
dell'attivita'  istruttoria  per  l'accesso  ai  contributi  per  gli
interventi di ricostruzione privata. Modifiche alle  ordinanze  n.  4
del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9  gennaio
2017, n. 16 del 3 marzo 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 26  del  29
maggio 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017 e n. 48 del 10 gennaio 2018; 
  Vista l'ordinanza n. 68 del 5 ottobre 2018 recante «Misure  per  la
delocalizzazione definitiva di immobili a uso agricolo  e  zootecnico
distrutti o  danneggiati  dagli  eventi  sismici  verificatisi  nelle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016
e per la ripresa delle relative attivita'.» 
  Considerata l'urgenza di provvedere, garantendo la continuita'  con
i lavori istruttori svolti con il precedente Commissario,  nonostante
la  necessita'  di  un  diverso  sistema  di  classificazione   delle
ordinanze, e  delle  relative  modifiche,  per  materie  e  contenuti
unitari che ne rendano piu' agevole la comprensione e l'efficacia; 
  Vista l'intesa raggiunta  nella  cabina  di  coordinamento  del  14
febbraio 2020; 
  Vista l'intesa acquisita, in  ragione  delle  modifiche  apportate,
attraverso note prot. n.  5732  del  20  marzo  2020  a  firma  della
presidente della Regione Umbria, prot. n. 5712 del 20  marzo  2020  a
firma dell'Assessore alle politiche della ricostruzione della Regione
Lazio, prot. n. 5639 del 19 marzo 2020 a firma  del  vice  segretario
generale della Regione Marche, prot. n. 5694  del  20  marzo  2020  a
firma del presidente della Regione Abruzzo; 
  Visto l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016  e  27,
che dispone la possibilita' per l'organo emanante di dichiarare,  con
motivazione espressa, la provvisoria efficacia; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
   Modifiche all'ordinanza commissariale n. 8 del 14 dicembre 2016 
 
  1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 8 del 14  dicembre  2016,  dopo  il
comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis.  Il  costo  dell'intervento  inoltre  comprende  le   spese
sostenute  per  tributi  o  canoni  di  qualsiasi  tipo,  dovuti  per
l'occupazione di  suolo  pubblico  determinata  dagli  interventi  di
ricostruzione, ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis del decreto-legge n.
189/2016».