Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Il Commissario straordinario del Governo, avv. Giovanni Legnini, per la ricostruzione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020 con il numero 295; Vista la legge n. 400 del 4 agosto 1988 «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018 con particolare riferimento all'art. 38; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, recante proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista l'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, recante «Misure per la riparazione immediata di edifici e unita' immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili»; Vista l'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, recante «Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi»; Vista l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 recante «Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»; Vista l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attivita' economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» e in particolare l'art. 7; Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; Vista l'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, «Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017», recante «Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilita' post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016» ed all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante «Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017». Visto il «protocollo d'intesa recante i criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione», approvato con l'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 con particolare riferimento all'art. 6 - Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi; Vista l'ordinanza n. 62 del 3 agosto 2018 recante «Semplificazione dell'attivita' istruttoria per l'accesso ai contributi per gli interventi di ricostruzione privata. Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 16 del 3 marzo 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 26 del 29 maggio 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017 e n. 48 del 10 gennaio 2018; Vista l'ordinanza n. 68 del 5 ottobre 2018 recante «Misure per la delocalizzazione definitiva di immobili a uso agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 e per la ripresa delle relative attivita'.» Considerata l'urgenza di provvedere, garantendo la continuita' con i lavori istruttori svolti con il precedente Commissario, nonostante la necessita' di un diverso sistema di classificazione delle ordinanze, e delle relative modifiche, per materie e contenuti unitari che ne rendano piu' agevole la comprensione e l'efficacia; Vista l'intesa raggiunta nella cabina di coordinamento del 14 febbraio 2020; Vista l'intesa acquisita, in ragione delle modifiche apportate, attraverso note prot. n. 5732 del 20 marzo 2020 a firma della presidente della Regione Umbria, prot. n. 5712 del 20 marzo 2020 a firma dell'Assessore alle politiche della ricostruzione della Regione Lazio, prot. n. 5639 del 19 marzo 2020 a firma del vice segretario generale della Regione Marche, prot. n. 5694 del 20 marzo 2020 a firma del presidente della Regione Abruzzo; Visto l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, che dispone la possibilita' per l'organo emanante di dichiarare, con motivazione espressa, la provvisoria efficacia; Dispone: Art. 1 Modifiche all'ordinanza commissariale n. 8 del 14 dicembre 2016 1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il costo dell'intervento inoltre comprende le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis del decreto-legge n. 189/2016».