Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Il  Commissario   straordinario   del   Governo   ai   fini   della
ricostruzione  nei  territori  interessati   dagli   eventi   sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2020, ai  sensi
dell'art. 38 del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,  avv.
Giovanni Legnini; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  27  ottobre
2016, recante l'estensione degli effetti  della  dichiarazione  dello
stato di emergenza adottata con la delibera del  25  agosto  2016  in
conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il  giorno
26 ottobre 2016 hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  31  ottobre
2016,   recante   l'ulteriore   estensione   degli   effetti    della
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la  deliberazione
del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali  eventi
sismici che il giorno 30 ottobre 2016  hanno  nuovamente  colpito  il
territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto l'art. 1, il comma 990, della legge n. 145  del  30  dicembre
2018, a mente del quale «allo scopo di assicurare il proseguimento  e
l'accelerazione del processo di  ricostruzione  e  di  consentire  la
progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione
delle medesime da parte degli  entri  ordinariamente  competenti,  il
termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'  prorogato  fino  al  31
dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e
50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi  limiti
di spesa annui previsti per l'anno 2018»; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.  229,  modificato  e
integrato dal decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,  e  da  ultimo
modificato con decreto-legge n. 123 del 24 ottobre  2019,  convertito
in legge n. 156 del 12 dicembre 2019, in particolare: 
    l'art.  2,  comma  1,  lettera  b),  il  quale  prevede  che   il
Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione  e
riparazione degli immobili privati di cui al titolo II,  capo  I  del
medesimo decreto, sovraintendendo all'attivita' dei  vice  commissari
di concessione ed erogazione  dei  relativi  contributi  e  vigilando
sulla fase attuativa degli stessi; 
    l'art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   Commissario
straordinario provvede, anche a  mezzo  di  ordinanze,  nel  rispetto
della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento  giuridico
e delle norme dell'ordinamento europeo; 
    l'art. 3, comma 3, il quale prevede che gli uffici  speciali  per
la ricostruzione, tra l'altro, curano l'istruttoria per  il  rilascio
delle  concessioni  di  contributi  e  tutti  gli  altri  adempimenti
relativi alla ricostruzione privata; 
    l'art. 5, comma 1, lettera a), n. 2), il  quale  prevede  che  il
Commissario  straordinario,  con  provvedimenti  adottati  ai   sensi
dell'art. 2, comma 2, provvede a individuare i contenuti del processo
di ricostruzione e  ripristino  del  patrimonio  danneggiato,  e  fra
questi gli interventi  di  ripristino  con  miglioramento  sismico  o
ricostruzione puntuale con adeguamento  sismico  delle  abitazioni  e
attivita' produttive danneggiate o  distrutte  che  presentano  danni
gravi; 
    l'art. 5, comma 1, lettera f), il quale prevede che ai  fini  del
riconoscimento dei contributi nell'ambito dei  territori  interessati
dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con  provvedimenti
adottati ai sensi dell'art.  2,  comma  2,  provvede  a  stabilire  i
parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi
parametrici; 
    l'art. 6, comma 1, il quale stabilisce l'entita'  dei  contributi
che possono essere previsti per gli interventi di ricostruzione o  di
recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli  eventi
sismici; 
    l'art. 6,  comma  7,  il  quale  prevede,  fra  l'altro,  che  il
Commissario straordinario provvede a predisporre, d'intesa con i vice
commissari, un prezzario unico interregionale sulla  base  del  quale
gli interessati provvederanno a redigere i computi metrici estimativi
allegati alle domande di contributo; 
    l'art. 12, comma  6,  il  quale  prevede  fra  l'altro  che,  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2,  sono  definiti
modalita' e termini per la presentazione delle domande di concessione
dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, e che nei
medesimi provvedimenti possono  essere  altresi'  indicati  ulteriori
documenti e informazioni  da  produrre  in  allegato  all'istanza  di
contributo,  anche  in  relazione  alle   diverse   tipologie   degli
interventi ricostruttivi; 
    l'art.  13,  il  quale  demanda  ad  appositi  provvedimenti  del
Commissario straordinario la definizione delle modalita' e condizioni
per il riconoscimento di contributi per gli ulteriori  danni  causati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  agli
immobili siti nei comuni di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge
gia' danneggiati da precedenti eventi sismici; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  4  del  17
novembre 2016, con  la  quale  e'  stata  dettata  la  disciplina  di
dettaglio per l'avvio degli  interventi  di  ricostruzione  immediata
sugli immobili che hanno riportato  danni  lievi,  e  in  particolare
l'art. 4, comma 2, che ha fatto rinvio a quanto  stabilito  dall'art.
8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del  2016  quanto  a  termini  e
modalita' di richiesta e  concessione  dei  contributi  per  i  detti
interventi; 
  Vista l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, con la quale e'  stato
approvato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del  decreto-legge  n.  189
del 2016, il prezzario unico da  utilizzare  per  i  computi  metrici
estimativi da allegare ai progetti di ricostruzione e alle domande di
concessione dei relativi contributi; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  8  del  14
dicembre  2016,  con  la  quale,  a  integrazione  della   precedente
ordinanza  n.  4,  sono  stati  individuati  i  criteri  e  i   costi
parametrici per l'erogazione dei contributi  per  gli  interventi  di
ricostruzione immediata eseguiti sugli immobili con danni  lievi,  ed
in particolare l'art. 7 (Erogazione del contributo); 
  Vista l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 con la quale sono  state
previste  le  misure  per  la  riparazione,  il   ripristino   e   la
ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e
per la ripresa delle attivita' economiche e produttive nei  territori
colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016,  ed
in particolare gli articoli 16 (Erogazione  dei  contributi  per  gli
interventi relativi agli immobili), 17 (Erogazione del contributo per
gli interventi relativi ai beni mobili strumentali),  18  (Erogazione
dei contributi relativi agli interventi di ripristino delle scorte  e
di ristoro dei  danni  economici  subiti  da  prodotti  in  corso  di
maturazione); 
  Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e successive  modifiche,
con la quale  sono  state  previste  misure  per  il  ripristino  con
miglioramento di immobili ad uso abitativo gravemente  danneggiati  o
distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24  agosto
2016, ed in particolare l'art. 14 (Erogazione del contributo); 
  Vista l'ordinanza n. 58, registrata il 5 luglio 2018  al  n.  1466,
con  la  quale  e'  stato  approvato  il  nuovo  elenco  prezzi   che
sostituisce integralmente quello approvato con ordinanza n. 7 del  14
dicembre 2016; 
  Vista l'ordinanza n. 68 del 5 ottobre 2018, e successive modifiche,
con la quale sono  state  previste  misure  per  la  delocalizzazione
definitiva di immobili  a  uso  agricolo  e  zootecnico  distrutti  o
danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 e per la ripresa
delle relative attivita'; 
  Richiamate tutte le disposizioni normative emanate dal Governo  per
fronteggiare il nuovo fenomeno epidemiologico denominato  coronavirus
(2019-nCoV) e in particolare: 
    l'ordinanza del Ministro della salute  30  gennaio  2020  «Misure
profilattiche contro il nuovo coronavirus (2019-nCoV)»; 
    la deliberazione del  Consiglio  dei  ministri  31  gennaio  2020
«Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza  del  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
    il decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6  «Misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19»; 
    il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 «Misure urgenti  di  sostegno
per   famiglie,   lavoratori   e   imprese   connesse   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero
territorio nazionale»; 
    il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18  «Misure  di  potenziamento
del  servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico   per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza  epidemiologica
da COVID-19»; 
    il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure  per  il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli
ambienti di lavoro sottoscritto in data 14 marzo 2020 su  invito  del
Presidente del Consiglio, del Ministro  dell'economia,  del  Ministro
del lavoro,  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  Ministro  della
salute, dalle organizzazioni sindacali e datoriali; 
    il protocollo condiviso di regolamentazione per  il  contenimento
della diffusione del covid-19 nei cantieri adottato in data 19  marzo
2020 dal Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  e  condiviso
con Anas S.p.a., RFI, ANCE, Feneal UIL, Filca-CISL e Fillea CGIL; 
    il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»  con  il  quale  il  Governo  ha  emanato
disposizioni normative rivolte a mitigare gli  effetti  negativi  sul
sistema economico a seguito delle misure restrittive adottate ai fini
del contenimento del contagio da COVID-19; 
    il protocollo condiviso di regolamentazione per  il  contenimento
della diffusione del COVID-19  nei  cantieri  adottato  dal  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e  condiviso  con  Anas  S.p.a.,
RFI, ANCE, Feneal UIL, Filca-CISL e Fillea CGIL; 
  Richiamata  altresi'   la   direttiva   emanata   dal   Commissario
straordinario in data 20 marzo 2020, con la quale, oltre a richiamare
le misure da adottare per garantire la sicurezza sui cantieri, veniva
evidenziata  la  necessita'  di  garantire  la  conclusione  di  quei
procedimenti per i quali sussistono le condizioni per essere  portati
a definizione, con particolare riguardo a quelli urgenti, anche sulla
base di motivate istanze degli interessati e di provvedere a disporre
tutti i  pagamenti  previsti  dalla  norma,  ivi  compresi  i  SAL  a
professionisti e  imprese,  comunque  impegnati  nelle  attivita'  di
ricostruzione; 
  Ritenuto  necessario  assicurare  liquidita'  a  professionisti   e
imprese impegnati nella ricostruzione, anche al  fine  di  consentire
agli stessi il tempestivo pagamento delle retribuzioni  al  personale
dipendente; 
  Richiamato altresi' il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri dell'11 marzo 2020, nonche' quello  22  marzo  2020  con  il
quale  sono  state  dettate  ulteriori  disposizioni  attuative   del
decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6  per  il  contenimento  e  la
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  Visto il decreto del Ministro per  lo  sviluppo  economico  del  25
marzo  2020  recante  «Modifica  all'elenco   dei   codici   di   cui
all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
22 marzo 2020»; 
  Tenuto  conto  di  quanto  riportato  nella  «Comunicazione   della
Commissione  al  Parlamento  europeo,  al   Consiglio   europeo,   al
Consiglio, alla Banca centrale europea, alla Banca  europea  per  gli
investimenti e all'Eurogruppo» COM(2020) 112 final del 13 marzo 2020,
ed in particolare al paragrafo 6 ove si sollecita, per  le  finalita'
di cui sopra,  anche  il  ricorso  a  misure  di  sostegno  quali  le
«anticipazioni   di   pagamenti»    da    parte    delle    pubbliche
amministrazioni; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 1º aprile 2020
con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. La  presente  ordinanza,  in  ragione  degli  effetti  economici
dell'emergenza COVID-19, come richiamata in  premessa,  in  deroga  a
quanto previsto dall'art. 7  dell'ordinanza  n.  8  del  2016,  dagli
articoli 16, 17 e 18 dell'ordinanza n.  13  del  2017,  dall'art.  14
dell'ordinanza n. 19 del 2017 e dall'art. 5 dell'ordinanza n. 68  del
2018,  disciplina  la  facolta'  e  le  modalita'  di  richiesta  del
pagamento dei SAL relativi agli interventi di  ricostruzione  privata
in corso, delle spese tecniche nonche' delle spese sostenute per  gli
interventi sui beni mobili strumentali  e  per  il  ripristino  delle
scorte, secondo quanto previsto dal successivo art. 2. 
  2. Le disposizioni della  presente  ordinanza  sono  attuate  dalla
struttura commissariale e dagli Uffici speciali per la ricostruzione.
Le medesime disposizioni possono essere  attuate  anche  dagli  altri
soggetti attuatori impegnati nella ricostruzione pubblica, in  quanto
applicabili. 
  3. Le disposizioni della presente  ordinanza  trovano  applicazione
sino alla data del 30 giugno.