IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
  Tenuto  conto  che  l'organizzazione  mondiale  della  sanita'   ha
dichiarato la pandemia da COVID-19; 
  Preso atto dell'attuale stato della situazione epidemiologica; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  emanare  nuove
disposizioni per l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  adottando
adeguate e proporzionate misure  di  contrasto  e  contenimento  alla
diffusione del predetto virus; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 maggio 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, della
giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
        Misure di contenimento della diffusione del COVID-19 
 
  1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere  effetto  tutte
le misure limitative della circolazione  all'interno  del  territorio
regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, e tali misure possono essere adottate o  reiterate,  ai  sensi
degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a  specifiche  aree
del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della
situazione epidemiologica. 
  2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di
trasporto pubblici e privati,  in  una  regione  diversa  rispetto  a
quella in cui attualmente ci  si  trova,  salvo  che  per  comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza. 
  3. A decorrere dal 3 giugno 2020,  gli  spostamenti  interregionali
possono essere limitati solo  con  provvedimenti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19  del  2020,  in  relazione  a
specifiche  aree  del  territorio  nazionale,  secondo  principi   di
adeguatezza   e   proporzionalita'    al    rischio    epidemiologico
effettivamente presente in dette aree. 
  4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli  spostamenti  da  e  per
l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati,  salvo  che  per
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi
di salute  o  negli  ulteriori  casi  individuati  con  provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19  del  2020;
resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione  o  residenza.  A  decorrere  dal  3  giugno   2020,   gli
spostamenti da e  per  l'estero  possono  essere  limitati  solo  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge  n.
19 del 2020, anche  in  relazione  a  specifici  Stati  e  territori,
secondo  principi  di  adeguatezza  e  proporzionalita'  al   rischio
epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti  dall'ordinamento
dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. 
  5. Gli spostamenti tra lo Stato della  Citta'  del  Vaticano  o  la
Repubblica di San  Marino  e  le  regioni  con  essi  rispettivamente
confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione. 
  6. E' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione o  dimora
alle  persone   sottoposte   alla   misura   della   quarantena   per
provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto  risultate  positive
al virus  COVID-19,  fino  all'accertamento  della  guarigione  o  al
ricovero in una struttura sanitaria  o  altra  struttura  allo  scopo
destinata. 
  7. La  quarantena  precauzionale  e'  applicata  con  provvedimento
dell'autorita' sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti
con casi confermati di soggetti positivi al  virus  COVID-19  e  agli
altri  soggetti  indicati  con  i  provvedimenti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. 
  8. E' vietato l'assembramento  di  persone  in  luoghi  pubblici  o
aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di
qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli  di
carattere culturale, ludico,  sportivo  e  fieristico,  nonche'  ogni
attivita' convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al
pubblico,  si   svolgono,   ove   ritenuto   possibile   sulla   base
dell'andamento dei dati epidemiologici, con  le  modalita'  stabilite
con  i  provvedimenti  adottati  ai   sensi   dell'articolo   2   del
decreto-legge n. 19 del 2020. 
  9. Il sindaco puo' disporre la chiusura  temporanea  di  specifiche
aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare
adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza  interpersonale
di almeno un metro. 
  10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto  della  distanza
di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
  11. Le funzioni religiose  con  la  partecipazione  di  persone  si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni contenenti le misure  idonee  a  prevenire  il
rischio di contagio. 
  12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge  n.
19 del 2020,  che  possono  anche  stabilire  differenti  termini  di
efficacia. 
  13. Le attivita' didattiche nelle scuole di ogni  ordine  e  grado,
nonche' la frequenza delle  attivita'  scolastiche  e  di  formazione
superiore,  comprese  le  Universita'  e  le  Istituzioni   di   Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali,
master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani,
nonche' i corsi professionali e  le  attivita'  formative  svolte  da
altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti
privati,  sono  svolte  con  modalita'  definite  con   provvedimento
adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. 
  14. Le attivita' economiche, produttive e sociali devono  svolgersi
nel rispetto dei contenuti di  protocolli  o  linee  guida  idonei  a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento
o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In  assenza  di  quelli
regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati
a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita' economiche,
produttive e  sociali  possono  essere  adottate,  nel  rispetto  dei
principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma
16. 
  15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle  linee
guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al  comma  14  che
non assicuri adeguati livelli di protezione determina la  sospensione
dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 
  16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di  sicurezza  delle
attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con
cadenza giornaliera l'andamento della situazione  epidemiologica  nei
propri territori e, in relazione a tale andamento, le  condizioni  di
adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del  monitoraggio
sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute,
all'Istituto superiore di sanita' e al  comitato  tecnico-scientifico
di cui all'ordinanza  del  Capo  del  dipartimento  della  protezione
civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e  successive  modificazioni.  In
relazione   all'andamento   della   situazione   epidemiologica   sul
territorio, accertato secondo i criteri  stabiliti  con  decreto  del
Ministro  della  salute  del  30  aprile   2020   e   sue   eventuali
modificazioni, nelle more dell'adozione dei  decreti  del  Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.
19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della
salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive,
rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.