IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza
internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale
della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19
e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale
rendono necessarie misure volte a garantire uniformita'
nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;
Visti i verbali n. 64, 65, 66, 67, 68 e 69, di cui alle sedute del
3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 maggio 2020 del comitato tecnico-scientifico di
cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli
affari regionali e le autonomie, per le pari opportunita' e la
famiglia, nonche' sentito il Presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome, che in data 17
maggio 2020 ha espresso il proprio parere condizionato, tra l'altro,
alla necessita' che le linee guida condivise dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome siano richiamate nelle premesse e
allegate al provvedimento;
Viste le linee guida per la riapertura delle attivita' economiche e
produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17, trasmesse in data 17
maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome;
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio
nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti
misure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre
(maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio,
contattando il proprio medico curante;
b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini
pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto del divieto di
assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche' della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito l'accesso
dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente
conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di
parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attivita' ludica o
ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento
per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
c) a decorrere dal 15 giugno 2020, e' consentito l'accesso di
bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attivita'
ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o
all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia
e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza
predisposti in conformita' alle linee guida del dipartimento per le
politiche della famiglia di cui all'allegato 8; le Regioni e le
Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o
posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la
compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con
l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e
che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi
contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' motoria
all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove
accessibili, purche' comunque nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per ogni altra attivita' salvo che non sia
necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone
non completamente autosufficienti;
e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di
consentire la graduale ripresa delle attivita' sportive, nel rispetto
di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di
diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti,
professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di
squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento
sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti,
professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse
nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni,
in vista della loro partecipazione a competizioni di livello
nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione
all'altra, previa convocazione della federazione di appartenenza. Ai
fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono emanate, previa
validazione del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il
Dipartimento della protezione civile, apposite linee-guida a cura
dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei
ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione
Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali,
le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
f) l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere
svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici
e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attivita'
dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico,
sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e
senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali
fini, sono emanate linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport,
sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi
emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art.
1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020. Le Regioni e le
Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o
posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la
compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con
l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e
che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento
o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati
dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle
linee guida nazionali;
g) per l'attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti
lettere e) e f), e in conformita' ad esse, le Federazioni Sportive
Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione
Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonche' le associazioni, le
societa', i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche
se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano,
per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della
normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi
protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la
salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro
che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono
l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere;
h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche e' consentito
soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano
osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di
contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai
sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
l) sono sospese le attivita' di sale giochi, sale scommesse e
sale bingo;
m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da
concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto
restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti
spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati
e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli
spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli
all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni
singola sala. Le regioni e le province autonome possono stabilire una
diversa data, in relazione all'andamento della situazione
epidemiologica nei propri territori. L'attivita' degli spettacoli e'
organizzata secondo le linee guida di cui all'allegato 9. Restano
sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o
all'aperto quando non e' possibile assicurare il rispetto delle
condizioni di cui alla presente lettera; restano comunque sospese le
attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali
assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.
n) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative
tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di
almeno un metro;
o) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7;
p) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri
istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti e
luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori (piu' o
meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalita' di fruizione
contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e
da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra
loro di almeno un metro. Il servizio e' organizzato tenendo conto dei
protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i
soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della
cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di
prevenzione e protezione, nonche' di tutela dei lavoratori, tenuto
conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte;
q) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le
attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonche' la frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione
superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali,
master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani,
nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da
altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti
privati, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di
attivita' formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i
corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i
medici in formazione specialistica e le attivita' dei tirocinanti
delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire
anche in modalita' non in presenza. Sono altresi' esclusi dalla
sospensione, a decorrere dal 20 maggio 2020, i corsi abilitanti e le
prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della
motorizzazione civile e dalle autoscuole, secondo le modalita'
individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Al fine di mantenere il
distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di
aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi
collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di
ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la
pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili
concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non
facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
r) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della
sospensione delle attivita' didattiche nelle scuole, modalita' di
didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze
degli studenti con disabilita';
s) nelle Universita' e nelle Istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della
sospensione, le attivita' didattiche o curriculari possono essere
svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle
medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e
le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria
funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni
caso individuandone le relative modalita', il recupero delle
attivita' formative nonche' di quelle curriculari ovvero di ogni
altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del percorso didattico; nelle universita', nelle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli
enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini,
attivita' di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed
esercitazioni, ed e' altresi' consentito l'utilizzo di biblioteche, a
condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale
da ridurre al massimo il rischio di prossimita' e di aggregazione e
che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e
protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e
della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle
persone con disabilita', di cui al «Documento tecnico sulla possibile
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2
nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato
dall'INAIL. Per le finalita' di cui al precedente periodo, le
universita', le istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi
dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento
delle suddette attivita';
t) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le
esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle
Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale
e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con
modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e
Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano,
laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche'
ai fini delle relative valutazioni;
u) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto
direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai
rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalita' didattiche ed
organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere
universitario del personale delle forze di polizia e delle forze
armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali
siano state applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma 1,
lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami a
distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi,
ferma restando la validita' delle prove di esame gia' sostenute ai
fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi
di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al
fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento
del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio,
l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi
corsi;
v) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi
sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o personale
incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di
pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine
di efficacia del presente decreto ogni altra attivita' convegnistica
o congressuale;
z) sono sospese le attivita' di centri benessere, centri termali
(fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei
livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali;
aa) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di
permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e
accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse
indicazioni del personale sanitario preposto;
bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita'
e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani,
autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla
direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della
salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della
giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del
contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a
garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in
condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di
valutare la possibilita' di misure alternative di detenzione
domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica o
video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle
disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato il
colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto
una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e
la semiliberta' o di modificare i relativi regimi in modo da evitare
l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilita' di
misure alternative di detenzione domiciliare;
dd) le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono a
condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di
almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che
venga impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo
necessario all'acquisto dei beni; le suddette attivita' devono
svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei
principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e
comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si
raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato
11;
ee) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che
le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato
la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con
l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e
che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento
o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati
dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle
linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui
all'allegato 10; continuano a essere consentite le attivita' delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale, che
garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a
domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per
l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' la
ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di
servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo
restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti
all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate
vicinanze degli stessi;
ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo
di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale
di almeno un metro;
gg) le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite
a condizione che le regioni e le province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle
suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o
linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10; resta fermo lo svolgimento
delle attivita' inerenti ai servizi alla persona gia' consentite
sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
26 aprile 2020;
hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi
nonche' l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono
beni e servizi;
ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione del
servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche
non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo
fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione
deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il
sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le
medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, puo'
disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19,
riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche
internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti,
agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori;
ll) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile
per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o in
modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione
collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e,
laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di
almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione
di strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi
di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori
sociali;
mm) le attivita' degli stabilimenti balneari sono esercitate a
condizione che le regioni e le province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle
suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida
sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente
lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.
Per tali attivita' e nelle spiagge di libero accesso deve essere in
ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale,
garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un
metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a
prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle
caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilita'. I
protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
1) l'accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti
all'interno dei medesimi;
2) l'accesso dei fornitori esterni;
3) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione;
4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da
assegnare ai bagnanti;
5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli
utenti;
6) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e
sportive;
7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione
degli utenti;
8) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori
circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire
all'interno degli stabilimenti balneari;
9) le spiagge di libero accesso;
nn) le attivita' delle strutture ricettive sono esercitate a
condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento
sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza
di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle
linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10,
tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I
protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
1) le modalita' di accesso, ricevimento, assistenza agli
ospiti;
2) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione;
3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti
comuni;
4) l'accesso dei fornitori esterni;
5) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e
sportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione
dei clienti;
7) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori
circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire
all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi
all'aperto di pertinenza.