IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17,  comma  10  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente   adottati   dal   consiglio    di    amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente con  deliberazione
8 aprile 2016, n. 12 e con  deliberazione  3  febbraio  2016,  n.  6,
approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione
pubblica ed il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  della  cui
pubblicazione nel proprio sito istituzionale  e'  stato  dato  avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33 della legge 24 novembre 2003, n. 326, che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 279 del 30  novembre  2007  e  rubricata  «Interventi  urgenti  in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008  della  Commissione  del  24
novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle
autorizzazioni all'immissione in  commercio  di  medicinali  per  uso
umano e di medicinali veterinari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 334/7 del 12 dicembre 2008; 
  Vista   la   deliberazione   del   Comitato   interministeriale per
la programmazione economica del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina AIFA  del  29  ottobre  2004  («Note  AIFA  2004
(Revisione delle note CUF)») e successive  modificazioni,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera  c)  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre  2006  («Manovra  per  il  governo  della  spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA n. 766/2015 del 15 giugno 2015,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 156 dell'8 luglio 2015, con  la  quale  la  societa'  Teva  Italia
S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in  commercio  del
medicinale «Tanzolan» (lansoprazolo) e con cui  lo  stesso  e'  stato
collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata classe «C (nn)»; 
  Vista la  determina  AIFA  AAM/PPA  n.  347  del  10  aprile  2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale -  n.  94  del  23  aprile  2018,  con  la  quale  e'  stata
autorizzato il  trasferimento  di  titolarita'  dalla  societa'  Teva
Italia S.r.l. alla societa' S.F. Group S.r.l.; 
  Vista la domanda presentata in data 30 dicembre 2019, con la  quale
la societa' S.F. Group S.r.l. ha chiesto la  riclassificazione  dalla
classe  «C  (nn)»  alla  classe   «A»   del   medicinale   «Tanzolan»
(lansoprazolo)  relativamente  alle  confezioni  aventi   A.I.C.   n.
043054156, n. 043054143, n. 043054612, n. 043054473, n.  043054295  e
n. 043054461; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 12-14 febbraio 2020; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  TANZOLAN  (lansoprazolo)  nelle  confezioni   sotto
indicate e' classificato come segue. 
  Confezione: «15 mg capsule rigide gastroresistenti» - 56×1  capsule
in blister AL/AL - A.I.C. n. 043054156 (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': «C». 
  Confezione: «15 mg capsule rigide gastroresistenti» - 56 capsule in
blister AL/AL - A.I.C. n. 043054143 (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': «C». 
  Confezione: «30 mg capsule rigide gastroresistenti» - 56 capsule in
flacone HDPE - A.I.C. n. 043054612 (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': «C». 
  Confezione: «30 mg capsule rigide gastroresistenti» - 56×1  capsule
in blister AL/AL - A.I.C. n. 043054473 (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': «C». 
  Confezione: «15 mg capsule rigide gastroresistenti» - 56 capsule in
flacone HDPE - A.I.C. n. 043054295 (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': «C». 
  Confezione: «30 mg capsule rigide gastroresistenti» - 56 capsule in
blister AL/AL - A.I.C. n. 043054461 (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': «C».