IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 
 
  Nell'adunanza del 5 maggio 2020; 
  Vista la delibera n. 136/CP/2012 in data 31 ottobre  2012,  con  la
quale e' stato adottato il regolamento autonomo di amministrazione  e
contabilita' della Corte  dei  conti  da  ultimo  modificato  con  la
delibera n. 82/CP/2019 in data 8 aprile 2019; 
  Vista la deliberazione n. 1/DEL/2020 delle Sezioni riunite in  sede
deliberante con la quale e' stato approvato lo schema di modifiche al
vigente regolamento autonomo di amministrazione e contabilita'  della
Corte dei conti; 
  Visto  l'art.  29,  comma  2  del  regolamento  del  Consiglio   di
presidenza, adottato con delibera n. 52/CP/2019 in data  14  febbraio
2019, concernente le competenze della Commissione per il  regolamento
e gli  atti  normativi,  ai  sensi  del  quale:  «La  Commissione  e'
competente  per  l'elaborazione  istruttoria  di  ogni   altro   atto
normativo interno a carattere  generale,  con  speciale  riguardo  ad
iniziative di semplificazione e di consolidamento regolamentare»; 
  Preso atto  della  proposta  formulata  dalla  Commissione  per  il
regolamento e gli atti normativi nella odierna adunanza; 
  Preso  atto  del  deliberato  assunto  dal  Consiglio  nell'odierna
adunanza; 
 
                             Ha assunto 
                        la seguente delibera: 
 
  Al vigente regolamento autonomo di amministrazione  e  contabilita'
della Corte dei conti, adottato con deliberazione  del  Consiglio  di
presidenza n. 136 in data 31 ottobre 2012, come da ultimo  modificato
con deliberazione del medesimo Consiglio n. 82 in data 8 aprile 2019,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 2-bis, dopo il  comma  6,  e'  aggiunto  il  seguente
comma: 
  «7. Ai sensi dell'art. 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997,  n.
127, la Corte puo' utilizzare un contingente di personale in  comando
fino a 200 unita'.»; 
    b) l'art. 4 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 4 (Struttura del bilancio di previsione). - 1. Il bilancio di
previsione, redatto in termini di competenza e di  cassa,  espone  le
entrate e le spese per il funzionamento  della  Corte  dei  conti  in
coerenza con i principi contenuti nella legge 31  dicembre  2009,  n.
196, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39. 
  2. Le entrate sono costituite dall'importo  del  fondo  annualmente
iscritto  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del   Ministero
dell'economia e delle finanze e da entrate eventuali.  Sono  altresi'
iscritte quali poste di entrata del bilancio di previsione, le  somme
di parte corrente non impegnate nel corso dell'esercizio precedente a
quello  di  riferimento,  le  quali   confluiranno   nell'avanzo   di
amministrazione. 
  3. Le entrate sono classificate in: 
    a) entrate provenienti dal bilancio dello Stato; 
    b) entrate eventuali e diverse; 
    c) avanzo di amministrazione. 
  4. Le spese nel loro complessivo importo non  possono  superare  le
entrate. 
  5. Ai fini  del  perseguimento  della  missione  di  "tutela  delle
finanze pubbliche", il bilancio di previsione della Corte  dei  conti
e' articolato in programmi di spesa, capitoli e piani gestionali.  In
appositi piani gestionali del capitolo "Fondi di accantonamento" sono
iscritti il Fondo di riserva di cui all'art. 8 e  il  Fondo  speciale
per la reiscrizione in bilancio dei residui passivi  perenti  di  cui
all'art. 9. 
  6. Il bilancio e' accompagnato da una nota integrativa, composta di
due sezioni. La prima indica il quadro di riferimento complessivo  in
cui la Corte opera e definisce i criteri utilizzati per le previsioni
di spesa. La seconda riporta il contenuto di ciascun programma  e  le
corrispondenti assegnazioni finanziarie.»; 
    c) l'art. 6 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6 (Variazioni di bilancio). - 1. Gli  eventuali  assestamenti
del bilancio sono disposti con decreto motivato  del  Presidente,  su
proposta del Segretario generale, sentiti il  Collegio  dei  revisori
dei  conti,  il  Consiglio  di  amministrazione  e  il  Consiglio  di
presidenza. Nessuna variazione di  bilancio  puo'  essere  effettuata
dopo il termine dell'esercizio. 
  2. I decreti di assestamento del bilancio sono  allegati  al  conto
consuntivo dell'esercizio al quale si riferiscono. 
  3. Con decreto del Presidente, su proposta del Segretario generale,
possono essere disposte le variazioni  compensative  nell'ambito  del
bilancio e i prelevamenti dal fondo di riserva di cui  all'art.  8  o
dal fondo speciale di cui all'art. 9.»; 
    d) dopo l'art. 52 e' inserito il seguente: 
  «Art. 52-bis (Benessere organizzativo per il personale in  servizio
presso la Corte dei conti). - 1. Le spese  relative  agli  interventi
per il benessere organizzativo del personale in  servizio  presso  la
Corte dei conti possono gravare sul  bilancio  autonomo  della  Corte
medesima nel limite massimo dell'uno  per  cento  degli  stanziamenti
definitivi di competenza e, comunque, nel  rispetto  dello  specifico
stanziamento in bilancio.  Il  Segretariato  generale  promuove  ogni
iniziativa protesa ad assicurare  in  tutti  gli  uffici  centrali  e
territoriali della Corte il  massimo  grado  possibile  di  benessere
organizzativo.». 
 
    Roma, 12 maggio 2020 
 
                                               Il presidente: Buscema