IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288  e  successive
modificazioni, concernente il riordino degli istituti di  ricovero  e
cura a carattere scientifico; 
  Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, concernente la
riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero  della  salute,  a
norma dell'art.  2  della  legge  4  novembre  2010,  n.  183  e,  in
particolare,  gli  articoli  9  e  seguenti  del   medesimo   decreto
legislativo, relativi agli istituti zooprofilattici sperimentali; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare,  l'art.  1,
commi 422 e seguenti,  concernente  la  disciplina  dei  rapporti  di
lavoro del  personale  della  ricerca  sanitaria  degli  Istituti  di
ricovero e cura a carattere  scientifico  (IRCCS)  pubblici  e  degli
Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) secondo i principi  della
Carta europea dei  ricercatori  di  cui  alla  raccomandazione  della
Commissione europea dell'11 marzo 2005; 
  Visto l'art. 1, comma 432, della citata legge n. 205 del 2017, come
modificato dall'art. 1, comma 543 della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, il quale prevede  che  in  sede  di  prima  applicazione,  entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione  del
contratto collettivo del comparto sanita' di cui  al  comma  423,  il
personale in servizio presso gli istituti alla data del  31  dicembre
2017, con rapporti di  lavoro  flessibile  instaurati  a  seguito  di
procedura selettiva  pubblica  ovvero  titolare,  alla  data  del  31
dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli istituti a seguito di
procedura selettiva pubblica, che  abbia  maturato  un'anzianita'  di
servizio ovvero sia titolare di borsa di studio di  almeno  tre  anni
negli ultimi cinque, puo' essere assunto con contratto  di  lavoro  a
tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di
cui al comma 424 e secondo le modalita' e i criteri stabiliti con  il
decreto del Ministro della salute di cui al comma 427; 
  Visto l'art. 25, comma 4 del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8, il quale ha modificato il comma 432 dell'art. 1 della citata legge
n.  205  del  2017,  stabilendo  che  siano  destinatari  della  fase
transitoria anche coloro che, alla data del 31 dicembre  2017,  erano
in servizio presso gli istituti con  rapporti  di  lavoro  flessibile
ovvero erano titolari di borsa di studio erogata  dagli  istituti,  a
seguito di procedura selettiva e che, alla data del 31 dicembre 2019,
abbiano maturato un'anzianita' di servizio di almeno tre  anni  negli
ultimi sette; 
  Visto il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  (CCNL)  del
comparto sanita' - sezione del  personale  del  ruolo  della  ricerca
sanitaria e delle attivita' di  supporto  alla  ricerca  sanitaria  -
stipulato l'11 luglio 2019 tra l'Aran e le  organizzazioni  sindacali
ai sensi dell'art. 1, comma 423 della predetta legge n. 205 del 2017; 
  Visto in particolare l'art. 3, commi 1  e  2  dell'allegato  1  del
predetto CCNL, concernente l'istituzione dei profili professionali di
«ricercatore sanitario» e di «collaboratore professionale di  ricerca
sanitaria»; 
  Visto il successivo  comma  3  dell'art.  3  del  menzionato  CCNL,
riguardante le tre posizioni  retributive,  iniziale,  intermedia  ed
elevata, individuate per  ciascuno  dei  due  profili  professionali,
volte a valorizzare la specificita' delle funzioni e delle  attivita'
svolte; 
  Vista la delibera di certificazione della Corte dei conti  adottata
dalle Sezioni riunite in sede di controllo nell'adunanza del 2 luglio
2019, che prevede che le  assunzioni  potranno  avvenire  nei  limiti
della programmazione della spesa  degli  IRCCS  e  degli  IZS,  della
definizione del fabbisogno di professionalita' e di quanto  stabilito
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art.
1, comma 425 della citata legge n. 205 del 2017; 
  Visto il decreto 20 novembre 2019, n. 164,  adottato  dal  Ministro
della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, sentite  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative, concernente il «Regolamento recante  la  valutazione
del personale di ricerca sanitaria»; 
  Visto, in particolare, l'art. 8, comma 2 del citato decreto n.  164
del 2019 che prevede che entro il termine di sei mesi dalla  data  di
assunzione in fase di prima  applicazione,  l'istituto  procede  alla
valutazione finalizzata all'attribuzione delle fasce  economiche,  ai
sensi di quanto previsto dagli articoli 8 e 12 del CCNL del  comparto
sanita' - sezione del personale del ruolo della ricerca  sanitaria  e
delle attivita' di supporto alla ricerca sanitaria, con effetto dalla
predetta data di assunzione; 
  Visto l'art. 1, comma 432-bis della citata legge n. 205 del 2017 il
quale  prevede  che   il   Ministero   della   salute,   sentite   le
organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative,  individua  i
criteri cui gli istituti si attengono ai fini dell'attribuzione delle
fasce economiche al personale di cui al comma 432; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
data 16 gennaio 2020 e 3 febbraio 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  Il  presente  decreto  individua  i  criteri,  in  fase  di   prima
applicazione, cui  gli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico,  di  seguito  IRCCS,  e  gli  Istituti   zooprofilattici
sperimentali,   di   seguito   IZS,    si    attengono,    ai    fini
dell'attribuzione, nei limiti delle  risorse  di  cui  al  comma  424
dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, delle  fasce  economiche  al
personale assunto a tempo determinato ai  sensi  dell'art.  1,  comma
432, della legge n. 205 del 2017 e successive modificazioni.