IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, concernente il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, concernente la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, gli articoli 9 e seguenti del medesimo decreto legislativo, relativi agli istituti zooprofilattici sperimentali; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'art. 1, commi 422 e seguenti, concernente la disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) secondo i principi della Carta europea dei ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005; Visto l'art. 1, comma 432, della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dall'art. 1, comma 543 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che in sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto sanita' di cui al comma 423, il personale in servizio presso gli istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianita' di servizio ovvero sia titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque, puo' essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalita' e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427; Visto l'art. 25, comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha modificato il comma 432 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017, stabilendo che siano destinatari della fase transitoria anche coloro che, alla data del 31 dicembre 2017, erano in servizio presso gli istituti con rapporti di lavoro flessibile ovvero erano titolari di borsa di studio erogata dagli istituti, a seguito di procedura selettiva e che, alla data del 31 dicembre 2019, abbiano maturato un'anzianita' di servizio di almeno tre anni negli ultimi sette; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto sanita' - sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attivita' di supporto alla ricerca sanitaria - stipulato l'11 luglio 2019 tra l'Aran e le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 1, comma 423 della predetta legge n. 205 del 2017; Visto in particolare l'art. 3, commi 1 e 2 dell'allegato 1 del predetto CCNL, concernente l'istituzione dei profili professionali di «ricercatore sanitario» e di «collaboratore professionale di ricerca sanitaria»; Visto il successivo comma 3 dell'art. 3 del menzionato CCNL, riguardante le tre posizioni retributive, iniziale, intermedia ed elevata, individuate per ciascuno dei due profili professionali, volte a valorizzare la specificita' delle funzioni e delle attivita' svolte; Vista la delibera di certificazione della Corte dei conti adottata dalle Sezioni riunite in sede di controllo nell'adunanza del 2 luglio 2019, che prevede che le assunzioni potranno avvenire nei limiti della programmazione della spesa degli IRCCS e degli IZS, della definizione del fabbisogno di professionalita' e di quanto stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 425 della citata legge n. 205 del 2017; Visto il decreto 20 novembre 2019, n. 164, adottato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, concernente il «Regolamento recante la valutazione del personale di ricerca sanitaria»; Visto, in particolare, l'art. 8, comma 2 del citato decreto n. 164 del 2019 che prevede che entro il termine di sei mesi dalla data di assunzione in fase di prima applicazione, l'istituto procede alla valutazione finalizzata all'attribuzione delle fasce economiche, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 8 e 12 del CCNL del comparto sanita' - sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attivita' di supporto alla ricerca sanitaria, con effetto dalla predetta data di assunzione; Visto l'art. 1, comma 432-bis della citata legge n. 205 del 2017 il quale prevede che il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i criteri cui gli istituti si attengono ai fini dell'attribuzione delle fasce economiche al personale di cui al comma 432; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 16 gennaio 2020 e 3 febbraio 2020; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione Il presente decreto individua i criteri, in fase di prima applicazione, cui gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di seguito IRCCS, e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito IZS, si attengono, ai fini dell'attribuzione, nei limiti delle risorse di cui al comma 424 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, delle fasce economiche al personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 432, della legge n. 205 del 2017 e successive modificazioni.