IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre  2003
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di debito  pubblico»,  (di  seguito  «Testo  unico»),  ed  in
particolare  l'articolo  3,  ove   si   prevede   che   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato,   in   ogni   anno
finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra  l'altro,
al Tesoro di  effettuare  operazioni  di  indebitamento  sul  mercato
interno o estero nelle forme di prodotti  e  strumenti  finanziari  a
breve, medio e lungo termine, indicandone  l'ammontare  nominale,  il
tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la  durata,
l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed  ogni
altra caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di  seguito  «decreto
di  massima»),  con  il  quale  sono  state  stabilite   in   maniera
continuativa le caratteristiche  e  la  modalita'  di  emissione  dei
titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta; 
  Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si e'
provveduto ad integrare il «decreto di massima»,  con  riguardo  agli
articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle tranche supplementari
dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore  ai  dieci
anni; 
  Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, con il  quale  si  e'
provveduto a modificare l'articolo 12 del «decreto di  massima»,  con
particolare riferimento alla percentuale spettante  nel  collocamento
supplementare dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  con  vita  residua
superiore ai dieci anni; 
  Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in
attuazione dell'articolo 3 del  Testo  unico,  (di  seguito  «decreto
cornice»)  ove  si  definiscono  per  l'anno  finanziario  2020   gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle
operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
concernente  le  «Disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione,
negoziazione  e  ricostituzione  delle  componenti  cedolari,   della
componente  indicizzata  all'inflazione  e  del  valore  nominale  di
rimborso dei titoli di Stato (stripping)»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160  recante  il  «bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2020  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare  l'articolo
3, comma 2, come sostituito dall'articolo 2 della  legge  12  ottobre
2016, n. 196 cosi' come integrato dall'articolo 126 del decreto-legge
17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge, 24 aprile
2020, n. 27 , con  cui  e'  stato  stabilito  il  limite  massimo  di
emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle  emissioni  disposte  a  tutto  l'8
maggio 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati, a 43.150 milioni di euro; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  Direttore  della
direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti i propri decreti in data 15 gennaio, 10 aprile  e  12  giugno
2019, con i quali e' stata disposta l'emissione  delle  prime  cinque
tranche dei buoni  del  Tesoro  poliennali  3,35%  con  godimento  1°
settembre 2018 e scadenza 1° marzo 2035; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una sesta  tranche  dei  predetti  buoni  del
Tesoro poliennali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «Testo  unico»  nonche'
del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una  sesta  tranche
dei buoni del Tesoro poliennali 3,35%, avente godimento 1°  settembre
2018 e scadenza 1° marzo 2035.  L'emissione  della  predetta  tranche
viene disposta per un ammontare  nominale  compreso  fra  un  importo
minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di  1.000  milioni
di euro. 
  I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,35%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 1° marzo ed il  1°  settembre  di  ogni
anno di durata del prestito. 
  Le prime tre cedole dei  buoni  emessi  con  il  presente  decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte. 
  Sui  buoni  medesimi  possono  essere  effettuate   operazioni   di
separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore  di
rimborso del titolo («coupon stripping»). 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel «decreto di massima»,  che  qui  si  intende
interamente  richiamato,  ed  a  cui  si  rinvia   per   quanto   non
espressamente disposto dal presente decreto.