Estratto determina AAM/AIC n. 49 del 13 maggio 2020 
 
    Descrizione  del  medicinale   e   attribuzione   n.   A.I.C.: e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: COLECALCIFEROLO
MYLAN,  nella  forma  e  confezioni  alle   condizioni   e   con   le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.:  Mylan  S.p.a.,  con  sede  legale  e  domicilio
fiscale in Milano (MI) - via Vittor Pisani  n.  20  -  c.a.p.  20124,
Italia. 
    Confezioni e numeri A.I.C.: 
      «50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 1 contenitore monodose  in
vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 043942059 (in base 10)  19×05C  (in  base
32); 
      «50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 2 contenitori monodose  in
vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 043942061 (in base 10)  19×05F  (in  base
32); 
      «50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 4 contenitori monodose  in
vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 043942073 (in base 10)  19×05T  (in  base
32). 
    Forma farmaceutica: soluzione orale. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Condizioni  particolari  per  la  conservazione:   conservare   a
temperatura inferiore a 30° C, nella confezione originale per  tenere
il medicinale al riparo dalla luce. 
    Composizione: 
      un contenitore monodose da 2,5 ml contiene: 
        principio attivo: Colecalciferolo (vitamina D3 ) 1,25 mg pari
a 50.000 U.I.; 
        eccipienti: olio di oliva raffinato. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Doppel Farmaceutici S.r.l. - via Martiri delle  Foibe  n.  1  -
29016 Cortemaggiore (PC); 
      Doppel Farmaceutici S.r.l. - via Volturno n. 48 - 20089  Quinto
de' Stampi, Rozzano (MI). 
    Indicazioni terapeutiche: trattamento della carenza di vitamina D
nell'adulto. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      Classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RR  -  medicinale
soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se  il  principio  attivo  viene  inserito
nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea  (elenco
EURD)  di  cui  all'art.  107-quater,  par.  7  della  direttiva   n.
2010/84/CE e pubblicato sul  portale  web  dell'Agenzia  europea  dei
medicinali.   In   tal   caso   il    titolare    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.