IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle  finanze  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle  finanze  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a
carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un Codice comunitario concernenti i  medicinali  per  uso
umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina AIFA del 29 ottobre  2004  («Note  AIFA  2004  -
Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  259  del  4  novembre  2004   e   successive
modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326,  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
AIFA; 
  Vista la determina AIFA n. 2/2020 del 16 gennaio  2020,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie  generale,
n.  23  del  29  gennaio  2020  relativa  alla  classificazione   del
medicinale «Ambrisentan Mylan» (ambrisentan) ai sensi  dell'art.  12,
comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di  medicinali  per  uso  umano
approvati con procedura centralizzata (EU/1/19/1368/003); 
  Vista la domanda presentata in data 12 settembre 2019 con la  quale
la societa'  Mylan  S.A.S,  ha  chiesto  la  riclassificazione  delle
confezioni con A.I.C. nn.  048081018/E,  048081032/E,  048081020/E  e
048081044/E del medicinale «Ambrisentan Mylan» (ambrisentan); 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 14-16 ottobre 2019; 
  Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella
seduta del 24-26 marzo 2020; 
  Vista la deliberazione n. 14 del 16 aprile 2020  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale  AMBRISENTAN  MYLAN  (ambrisentan)  nelle  confezioni
sotto indicate e' classificato come segue: 
    indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
      «"Ambrisentan Mylan" e' indicato  in  pazienti  adulti  per  il
trattamento dell'ipertensione polmonare arteriosa (Pulmonary Arterial
Hypertension,  PAH)  di  classe  II  e  III   della   classificazione
funzionale dell'OMS,  ivi  incluso  il  trattamento  in  combinazione
(vedere paragrafo 5,1), La sua  efficacia  e'  stata  dimostrata  nei
pazienti con PAH idiopatica (IPAH) e nella PAH associata  a  malattia
del tessuto connettivo». 
  Confezione:  5  mg  compresse  rivestite  con   film   in   blister
PVC/PVDC/ALU - 30 compresse - A.I.C. n. 048081018/E (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 1.451,71. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.722,68. 
  Confezione:  10  mg  compresse  rivestite  con  film   in   blister
PVC/PVDC/ALU- 30 compresse - A.I.C. n. 048081032/E (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 1.451,71. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.722,68. 
  Confezione:  5  mg  compresse  rivestite  con   film   in   blister
PVC/PVDC/ALU - 30 x 1 compresse - A.I.C. n. 048081020/E (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 1.451,71. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.722,68. 
  Confezione:  10  mg  compresse  rivestite  con  film   in   blister
PVC/PVDC/ALU- 30 x 1 compresse - A.I.C. n. 048081044/E (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 1.451,71. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.722,68. 
  Sconto  obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con  il  Servizio  sanitario  nazionale  come  da
condizioni negoziali. 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art,  11,  comma  1,  ultimo
periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, nella legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Ambrisentan  Mylan»  (ambrisentan)  e'  classificato,  ai
sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre  2012,  n.
189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art, 8,  comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.