IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva n. 2001/83/CE (e successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina AIFA  del  29  ottobre  2004  («Note  AIFA  2004
(Revisione delle note CUF)») e successive  modificazioni,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  Italiana  n.  259  del  4
novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  227
del  29  settembre  2006  («Manovra  per  il  governo   della   spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la determina  AIFA  n.  84798/2019  del  23  luglio  2019  di
classificazione, ai sensi  dell'art.  12,  comma  5,  della  legge  8
novembre 2012, n.  189,  del  medicinale  per  uso  umano  «PAZENIR»,
approvato con  procedura  centralizzata,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale,  n.  182  del  5
agosto 2019; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. C(2019)5303  dell'8
luglio  2019  che  trasferisce  la  titolarita'   dell'autorizzazione
all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pazenir» da
Teva B.V. a Ratiopharm  GmbH,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea il 4 ottobre 2019, serie C 334/I; 
  Vista la decisione della Commissione europea del  9  dicembre  2019
con cui  e'  stata  approvata  la  variazione  con  codice  procedura
EMEA/H/C/4441/001/IB/003/G,  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea il 31 gennaio 2020, serie C 33/I,  di  estensione
delle indicazioni terapeutiche del medicinale PAZENIR (paclitaxel); 
  Viste le domande presentate in data 21 maggio 2019  e  17  dicembre
2019  con  le  quali  la  societa'  Ratiopharm   GmbH   ha   chiesto,
rispettivamente, la riclassificazione ai fini  della  rimborsabilita'
della suddetta specialita' medicinale  «Pazenir»  (paclitaxel)  e  la
rimborsabilita' della suddetta indicazione terapeutica approvata; 
  Visti i pareri  della  Commissione  tecnico-scientifica  dell'AIFA,
espressi nelle sue sedute del 9-12 luglio 2019 e 11-14 febbraio 2020; 
  Visti i pareri del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, resi nelle
sue sedute del 23-25 luglio 2019 e 24-26 marzo 2020; 
  Vista la deliberazione n. 12 del 2 aprile  2020  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale PAZENIR (paclitaxel) nelle confezioni sotto  indicate
e' classificato come segue: 
    indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
      «La monoterapia con "Pazenir" e' indicata nel  trattamento  del
tumore metastatico  della  mammella  in  pazienti  adulti  che  hanno
fallito il trattamento di prima linea per la malattia  metastatica  e
per i quali la terapia  standard,  contenente  antraciclina,  non  e'
indicata; 
      "Pazenir" in associazione con gemcitabina e'  indicato  per  il
trattamento di prima linea  di  pazienti  adulti  con  adenocarcinoma
metastatico del pancreas». 
  Confezione: 
    5 mg/ml - polvere per dispersione per infusione - uso  endovenoso
- flaconcino (vetro) - 100 mg - 1 flaconcino - A.I.C. n.  047855010/E
(in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 167,34; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 276,17. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  L'indicazione terapeutica: 
    «Pazenir in associazione con  carboplatino  e'  indicato  per  il
trattamento di prima linea del tumore del polmone piccole cellule, in
pazienti adulti non candidati a chirurgia potenzialmente curativa e/o
a radioterapia» 
non e' rimborsata dal Servizio sanitario nazionale. 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, nella legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale PAZENIR (paclitaxel) e' classificato, ai  sensi  dell'art.
12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8,  comma  10,  lettera
c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni,
denominata classe C(nn). 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.