IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie  generale
- n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29  novembre  2007,  n.  222,  rubricata
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219 e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista  la  deliberazione del Comitato  interministeriale   per   la
programmazione economica del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre  2004  («Note  AIFA  2004  (Revisione
delle  note  CUF)»)  e  successive  modificazioni,   pubblicata   nel
Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana, n. 259 del 4 novembre 2004; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'articolo 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre  2006  («Manovra  per  il  governo  della  spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la decisione della Commissione europea del 17  dicembre  2018
con cui  e'  stata  approvata  la  variazione  con  codice  procedura
EMEA/H/C/004213/II/0004,   pubblicata   nella   Gazzetta    Ufficiale
dell'Unione europea il 25 gennaio 2019, Serie C 32/I,  di  estensione
delle indicazioni terapeutiche del medicinale «Kisqali» (ribociclib); 
  Vista la domanda  con  la  quale  la  societa'  Novartis  Europharm
Limited, titolare della A.I.C., in data 31 gennaio  2019  ha  chiesto
l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del
medicinale «Kisqali» (ribociclib); 
  Visto il parere della Commissione consultiva  tecnico-  scientifica
rilasciato nella sua seduta  del  15-17  gennaio  2020,  con  cui  la
suddetta ha espresso parere  favorevole  alla  rimborsabilita'  delle
nuove indicazioni terapeutiche del medicinale «Kisqali» (ribociclib); 
  Visto il parere del Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'AIFA,  reso
nella sua seduta straordinaria del 1° aprile 2020; 
  Vista la deliberazione n. 12 del 2 aprile  2020  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
               Rimborsabilita' delle nuove indicazioni 
 
  Le  nuove   indicazioni   terapeutiche   del   medicinale   KISQALI
(ribociclib): 
    «"Kisqali", in associazione a un  inibitore  dell'aromatasi  o  a
fulvestrant, e' indicato nelle donne con carcinoma mammario in stadio
localmente avanzato o metastatico positivo per il recettore  ormonale
(HR) e negativo per  il  recettore  2  per  il  fattore  di  crescita
epidermico umano (HER2), come terapia iniziale a base endocrina o  in
donne che hanno in precedenza ricevuto una terapia endocrina. 
  In donne in pre- o perimenopausa, la terapia endocrina deve  essere
associata  ad  un  agonista  dell'ormone  di   rilascio   dell'ormone
luteinizzante (LHRH)» 
sono rimborsate come segue: 
  confezioni: 
    200 mg - compressa rivestita con  film  -  uso  orale  -  blister
(PCTFE/PVC) - 21 compresse - A.I.C. n. 045618016/E  (in  base  10)  -
classe di rimborsabilita': H - prezzo ex-factory (IVA esclusa):  euro
1.599,61 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) - euro 2.640,00; 
    200 mg - compressa rivestita con  film  -  uso  orale  -  blister
(PA/ALU/PVC) - 21 compresse - A.I.C. n. 045618028/E (in  base  10)  -
prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 1.599,61 - prezzo  al  pubblico
(IVA inclusa): euro 2.640,00; 
    200 mg - compressa rivestita con  film  -  uso  orale  -  blister
(PCTFE/PVC) - 42 compresse - A.I.C. n. 045618030/E  (in  base  10)  -
classe di rimborsabilita': H - prezzo ex-factory (IVA esclusa):  euro
3.199,23 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.280,01; 
    200 mg - compressa rivestita con  film  -  uso  orale  -  blister
(PA/ALU/PVC) - 42 compresse - A.I.C. n. 045618042/E (in  base  10)  -
classe di rimborsabilita': H - prezzo ex-factory (IVA esclusa):  euro
3.199,23 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.280,01; 
    200 mg - compressa rivestita con  film  -  uso  orale  -  blister
(PCTFE/PVC) - 63 compresse - A.I.C. n. 045618055/E  (in  base  10)  -
classe di rimborsabilita': H - prezzo ex-factory (IVA esclusa):  euro
4.798,84 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7.920,01; 
    200 mg - compressa rivestita con  film  -  uso  orale  -  blister
PA/ALU/PVC) - 63 compresse - A.I.C. n. 045618067/E  (in  base  10)  -
classe di rimborsabilita': H - prezzo ex-factory (IVA esclusa):  euro
4.798,84 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7.920,01. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri  utilizzatori
specificatamente individuati dalle  regioni,  dovranno  compilare  la
scheda raccolta dati informatizzata  di  arruolamento  che  indica  i
pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di  follow-up,   applicando   le
condizioni negoziali  secondo  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito
dell'Agenzia,         piattaforma         web -         all'indirizzo
https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte  integrante
della presente determina. 
  Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio
web-based,  onde  garantire  la  disponibilita'  del  trattamento  ai
pazienti le prescrizioni dovranno essere  effettuate  in  accordo  ai
criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza  prescrittiva  riportati
nella   documentazione   consultabile   sul   portale   istituzionale
dell'Agenzia: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1. 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  determina,  tramite  la  modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio. 
  Alla   specialita'   medicinale   «Kisqali»   (ribociclib)    viene
riconosciuto  il  requisito  dell'innovativita'  terapeutica  da  cui
conseguono: 
    l'inserimento nel fondo per i farmaci  innovativi  oncologici  di
cui all'art. 1, comma 401, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio
2017); 
    l'inserimento nei  pontuari  terapeutici  regionali  nei  termini
previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, del decreto legge
n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012); 
    l'inserimento  nell'elenco  dei  farmaci  innovativi   ai   sensi
dell'art. 1, commi 1  e  2,  dell'accordo  sottoscritto  in  data  18
novembre 2010 (Rep. atti n. 197/CSR). 
  La societa' rinuncia al beneficio economico della sospensione delle
riduzioni di legge di cui alle determinazioni AIFA del 3 luglio  2006
e   del   27   settembre   2006,   derivante    dal    riconoscimento
dell'innovativita'. 
  L'accordo di cui alla presente determina deve  intendersi  novativo
di quello recepito con determina AIFA n. 1398 del 3  settembre  2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 222 del 24 settembre 2018, che, pertanto, si estingue. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.