IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29  novembre  2007,  n.  222,  rubricata
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1º febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre  2004  («Note  AIFA  2004  (Revisione
delle  note  CUF)»)  e  successive  modificazioni,   pubblicata   nel
Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 259 del 4 novembre 2004; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre  2006  («Manovra  per  il  governo  della  spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la decisione della Commissione europea del 7 giugno 2018  con
cui  e'  stata  approvata  la   variazione   con   codice   procedura
EMEA/H/C/1037/II/65, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione
europea il 27  luglio  2018,  serie  C  266/I,  di  estensione  delle
indicazioni  terapeutiche  del  medicinale   «Cimzia»   (certolizumab
pegol); 
  Vista la domanda con la quale la societa' UCB Pharma S.a., titolare
della A.I.C., in data 17 gennaio 2019 ha chiesto  l'estensione  delle
indicazioni  terapeutiche  in  regime  di  rimborso  del   medicinale
«Cimzia»  (certolizumab  pegol)  relativamente  alle  confezioni  con
codici A.I.C. n. 039539085 e n. 039539097; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
rilasciato nella sua seduta del 9-12 luglio 2019, con cui la suddetta
ha  espresso  parere  favorevole  alla  rimborsabilita'  della  nuova
indicazione terapeutica del medicinale «Cimzia» (certolizumab  pegol)
per le suddette confezioni; 
  Visto il parere del Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'AIFA,  reso
nella sua seduta del 28-30 gennaio 2020; 
  Vista la deliberazione n. 12 del 2 aprile  2020  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
               Rimborsabilita' delle nuove indicazioni 
 
  La   nuova   indicazione   terapeutica   del   medicinale    CIMZIA
(certolizumab pegol): «"Cimzia" e' indicato per il trattamento  della
psoriasi a placche da moderata a grave in pazienti  adulti  che  sono
candidati per la terapia sistemica» 
e' rimborsata come segue: 
    confezioni: 
      200 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo  -  cartuccia
per  dispositivo  di   somministrazione,   contenente   una   siringa
preriempita  (vetro)  -  1  ml  -  2  cartucce  per  dispositivo   di
somministrazione e 2 salviettine  imbevute  di  alcool  -  A.I.C.  n.
039539085/E (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': «H»; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.020,00; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.683,42; 
      200 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo  -  cartuccia
per  dispositivo  di   somministrazione,   contenente   una   siringa
preriempita (vetro) - 1 ml - 6  (3×2)  cartucce  per  dispositivo  di
somministrazione + 6 (3×2) salviettine imbevute di alcool (confezione
multipla) - A.I.C. n. 039539097/E (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': «H»; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3.060,00; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.050,26. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni  negoziali,  per   tutte   le   indicazioni   terapeutiche
rimborsate. 
  Scheda di prescrizione ospedaliera cartacea per i farmaci biologici
per il trattamento della psoriasi a placche. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  L'accordo e' da  intendersi  novativo  delle  condizioni  negoziali
recepite con determina AIFA n. 555  del  2  aprile  2019,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  n.  89  del  15
aprile 2019, che pertanto si estingue. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.