Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla
diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio
nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere
adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu'
misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati,
ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e
modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello
stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 31 gennaio 2020, (( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del
1° febbraio 2020, )) e con possibilita' di modularne l'applicazione
in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico
del predetto virus.
2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1, possono essere
adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al
rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio
nazionale ovvero sulla totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti
misure:
a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo
limitazioni alla possibilita' di allontanarsi dalla propria
residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali
limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative,
da situazioni di necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre
specifiche ragioni ((. Ai soggetti con disabilita' motorie o con
disturbi dello spettro autistico, con disabilita' intellettiva o
sensoriale o con problematiche psichiatriche e comportamentali con
necessita' di supporto, certificate ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e' consentito uscire dall'ambiente domestico con un
accompagnatore qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico
della persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni di
sicurezza sanitaria ));
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, (( aree da
gioco )), ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in
territori comunali, provinciali o regionali, nonche' rispetto al
territorio nazionale;
d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai
soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di
malattia infettiva diffusiva o che (( entrano nel territorio
nazionale )) da aree ubicate al di fuori del territorio italiano;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o
dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena ((,
applicata dal sindaco quale autorita' sanitaria locale, )) perche'
risultate positive al virus;
(( f) (soppressa); ))
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di
qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione (( o di
assembramento )) in luogo pubblico o privato, anche di carattere
culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione
dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
(( h-bis) adozione di protocolli sanitari, d'intesa con la
Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla
cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai fini dello
svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza; ))
i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto ((,)) sale da
ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri
culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi
di aggregazione;
l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di evento sociale e di
ogni altra attivita' convegnistica o congressuale, salva la
possibilita' di svolgimento a distanza;
m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di
ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa
la possibilita' di disporre la chiusura temporanea di palestre, ((
centri termali, centri sportivi )), piscine, centri natatori e
impianti sportivi, anche se privati, nonche' di disciplinare le
modalita' di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli
stessi luoghi;
n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche, ricreative,
sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico
((, garantendo comunque la possibilita' di svolgere individualmente,
ovvero con un accompagnatore per i minori o le persone non
completamente autosufficienti, attivita' sportiva o attivita'
motoria, purche' nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di
almeno un metro per le attivita' motorie, ludiche e ricreative ));
o) possibilita' di disporre o di (( demandare )) alle competenti
autorita' statali e regionali la limitazione, la riduzioneo (( o la
sospensione )) di servizi di trasporto di persone e di merci,
automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne,
anche non di linea, nonche' di trasporto pubblico locale ((; in ogni
caso, la prosecuzione del servizio di trasporto delle persone e'
consentita solo se il gestore predispone le condizioni per garantire
il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di
contagio ));
p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle
attivita' didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonche'
delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita' e
le istituzioni di alta formazione artistica ((,)) musicale e
coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni
sanitarie e universita' per anziani, nonche' (( dei corsi
professionali e delle attivita' formative svolti )) da altri enti
pubblici, anche territoriali e locali ((,)) e da soggetti privati, o
di altri analoghi corsi, attivita' formative o prove di esame, ferma
la possibilita' del loro svolgimento di attivita' in modalita' a
distanza;
q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di
scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche
comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;
r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico
o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di
cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche'
dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o
gratuito a tali istituti e luoghi;
s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici
delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attivita'
indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente
mediante il ricorso a modalita' di lavoro agile;
t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e
selettive ((, ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e
socio-sanitario,)) finalizzate all'assunzione di personale presso
datori di lavoro pubblici e privati, con possibilita' di esclusione
dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a distanza,
fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i
termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le
quali risulti gia' ultimata la valutazione dei candidati e la
possibilita' di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di
specifici incarichi;
u) limitazione o sospensione delle attivita' commerciali di
vendita al dettaglio (( o all'ingrosso )), a eccezione di quelle
necessarie per assicurare la reperibilita' dei generi agricoli,
alimentari e di prima necessita' da espletare con modalita' idonee ad
evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di
predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza
di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o
ridurre il rischio di contagio;
v) limitazione o sospensione delle attivita' di somministrazione
al pubblico di bevande e alimenti, nonche' di consumo sul posto di
alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti ((, ad esclusione delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione
che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro, e della ristorazione con consegna a domicilio ovvero con
asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per le
attivita' sia di confezionamento che di trasporto, con l'obbligo di
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali
e con il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi
));
z) limitazione o sospensione di altre attivita' d'impresa o
professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche
funzioni, nonche' di lavoro autonomo, con possibilita' di esclusione
dei servizi di pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di
sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la
distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a
prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di
contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione
individuale;
aa) (( limitazione o sospensione )) di fiere e mercati, a
eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilita' dei
generi agricoli, alimentari e di prima necessita';
bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei
pazienti nelle sale di attesa dei (( dipartimenti di
emergenza-urgenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso ))
(DEA/PS);
(( cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e visitatori
in strutture di ospitalita' e lungodegenza, residenze sanitarie
assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture
residenziali per persone con disabilita' o per anziani,
autosufficienti e no, nonche' istituti penitenziari e istituti
penitenziari per minori; sospensione dei servizi nelle strutture
semiresidenziali e residenziali per minori e per persone con
disabilita' o non autosufficienti, per persone con disturbi mentali e
per persone con dipendenza patologica; sono in ogni caso garantiti
gli incontri tra genitori e figli autorizzati dall'autorita'
giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie o, ove non
possibile, in collegamento da remoto; ))
dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei
confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a
rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale
della sanita' o dal Ministro della salute;
ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto
al rischio epidemiologico;
ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile, anche in deroga
alla disciplina vigente;
gg) previsione che le attivita' consentite si svolgano previa
assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a
evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le
condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il
rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessita', laddove
non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione
di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti
di protezione individuale;
hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle
attivita' economiche di cui al presente comma, con verifica caso per
caso affidata a autorita' pubbliche specificamente individuate.
3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, puo' essere
imposto lo svolgimento delle attivita' non oggetto di sospensione in
conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente articolo,
ove cio' sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettivita'
e la pubblica utilita', con provvedimento del prefetto ((,)) assunto
dopo avere sentito, senza formalita', le parti sociali interessate.
Riferimenti normativi
- La delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale serie generale del 1° febbraio
2020, n. 26.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino
a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera
e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O.:
«Art. 2. (Organizzazione del Sistema integrato di
educazione e di istruzione). - 1. Nella loro autonomia e
specificita' i servizi educativi per l'infanzia e le scuole
dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie
caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi
di cura, educazione ed istruzione per la completa
attuazione delle finalita' previste all'art. 1.
2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione
accoglie le bambine e i bambini in base all'eta' ed e'
costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle
scuole dell'infanzia statali e paritarie.
3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati
in:
a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i
bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e concorrono con
le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione,
promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identita',
dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalita'
organizzative e di funzionamento diversificate in relazione
ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacita'
ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in
continuita' con la scuola dell'infanzia;
b) sezioni primavera, di cui all'art. 1, comma 630,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine
e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta' e
favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero a
sei anni di eta'. Esse rispondono a specifiche funzioni di
cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate ai
tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle
bambine e dei bambini nella fascia di eta' considerata.
Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia
statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;
c) servizi integrativi che concorrono all'educazione
e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i
bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato
sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si
distinguono in:
1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da
dodici a trentasei mesi di eta' affidati a uno o piu'
educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato
con finalita' educative, di cura e di socializzazione, non
prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza
flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
2. centri per bambini e famiglie, che accolgono
bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un
adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per
esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e
momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi
dell'educazione e della genitorialita', non prevedono il
servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
3. servizi educativi in contesto domiciliare,
comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e
bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le
famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono
caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno
o piu' educatori in modo continuativo.
4. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti
dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri
enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera
possono essere gestite anche dallo Stato.
5. La scuola dell'infanzia, di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e all'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,
n. 89, assume una funzione strategica nel Sistema integrato
di educazione e di istruzione operando in continuita' con i
servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di
istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto ordinamentale
vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia
scolastica e sulla parita' scolastica, tenuto conto delle
vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le
bambine e i bambini di eta' compresa tra i tre ed i sei
anni.»
- Si riporta il testo dell'art. 101 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n.137), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.;
«Art. 101. (Istituti e luoghi della cultura). - 1.Ai
fini del presente codice sono istituti e luoghi della
cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) «museo», una struttura permanente che acquisisce,
cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per
finalita' di educazione e di studio;
b) «biblioteca», una struttura permanente che
raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di
libri, materiali e informazioni, comunque editi o
pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) «archivio», una struttura permanente che
raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di
interesse storico e ne assicura la consultazione per
finalita' di studio e di ricerca;
d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla
presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di eta' antica;
e) «parco archeologico», un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
f) «complesso monumentale», un insieme formato da una
pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una
autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio
privato di utilita' sociale.»