IL DIRETTORE GENERALE 
              per la vigilanza sugli enti cooperativi, 
                sulle societa' e sul sistema camerale 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  93
del 19 giugno 2019 con il quale e' stato emanato il  «Regolamento  di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  178
del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2,  comma  16,
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Visto il decreto direttoriale n. 22/SGC/2019 in data 15 luglio 2019
con il quale la societa' cooperativa «I.B.I.S. - societa' cooperativa
edilizia a r.l.», con sede in Roma (RM)  -  c.f.  n.  9700500058,  e'
stata nuovamente posta in gestione commissariale ai  sensi  dell'art.
2545-sexiesdecies del codice civile per un periodo di sei  mesi,  con
contestuale  nomina  dell'avv.  Giuseppe  Leone   quale   commissario
governativo, al fine di regolarizzare l'ente mediante la  risoluzione
delle irregolarita' riscontrate in  sede  ispettiva,  in  particolare
dando corso alle procedure indicate da questa direzione generale  con
la nota ministeriale del 19 aprile 2017, prot. n. 151200,  necessarie
al  fine  di  regolarizzare  il  mancato  adempimento  relativo  alla
devoluzione del patrimonio sociale ai fondi mutualistici,  avendo  la
cooperativa  deliberato  la  perdita  volontaria  dei  requisiti   di
mutualita' prevalente ed avendo  soppresso  dal  proprio  statuto  le
clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile; 
  Vista la relazione finale in data 30 dicembre 2019, acquisita  agli
atti di questa direzione generale il 31 dicembre 2019  con  prot.  n.
362437, nella quale il commissario governativo, nell'imminenza  dello
scadere del proprio  mandato,  da'  atto  di  non  aver  potuto  dare
esecuzione all'incarico di cui al predetto decreto,  con  particolare
riferimento all'adempimento relativo all'obbligo di  devoluzione  del
patrimonio sociale ai fondi mutualistici; 
  Tenuto conto che, come specificato nel decreto  direttoriale  sopra
citato  e  nuovamente  precisato  nelle   disposizioni   fornite   al
commissario governativo in data 25 novembre 2019 con  nota  prot.  n.
334004,  la  cooperativa  avrebbe  dovuto  regolarizzare  il  proprio
inadempimento nei confronti dei fondi mutualistici sulla  base  delle
risultanze del bilancio  straordinario  approvato  dall'assemblea  in
data  7  maggio  2014,  mediante  versamento  dell'importo  di   euro
2.375.609,00 secondo le indicazioni  procedurali  fornite  da  questa
direzione generale con la sopra citata nota prot. n. 151200/2017 -  a
seguito di parere acquisito dall'Avvocatura generale dello Stato - al
fine di consentire la rateizzazione  del  pagamento  in  n.  48  rate
mensili nell'ambito di una transazione che a  tutt'oggi  non  risulta
formalizzata da parte della cooperativa; 
  Considerate le osservazioni formulate dal  commissario  governativo
in merito all'opportunita' di prendere in  considerazione  una  nuova
ipotesi transattiva recentemente prospettata  da  una  rappresentanza
dei soci, interessati a definire la vicenda mediante il versamento ai
fondi mutualistici del minore importo di euro 975.000,00 (determinato
sulla base di  una  nuova  valutazione  di  mercato  del  terreno  di
proprieta' della cooperativa, peraltro unica posta attiva  risultante
nel bilancio della cooperativa) che, secondo lo  stesso  commissario,
potrebbe consentire un ristoro del creditore  definito  nel  quantum,
seppure  in  misura  parziale  rispetto  al  maggior   debito   della
cooperativa,  entro  tempi  certi  e   piu'   contenuti   di   quelli
ragionevolmente prevedibili nel caso  in  cui  il  pagamento  dovesse
avvenire con il ricavato di una vendita liquidatoria  del  patrimonio
societario, unica  alternativa  a  suo  avviso  possibile  stante  la
mancanza di liquidita' dell'ente; 
  Tenuto conto che la gestione commissariale si e' conclusa  in  data
15 gennaio 2020 con permanenza delle medesime  irregolarita'  che  ne
avevano costituito il  presupposto  e  senza  che  l'assemblea  abbia
provveduto al rinnovo delle cariche sociali,  ancorche'  regolarmente
convocata, e che la cooperativa, in  quanto  priva  della  necessaria
liquidita', potra' adempiere alla propria obbligazione nei  confronti
dei fondi mutualistici, cosi' come a tutte le  obbligazioni  correnti
contratte, solo con apporto di risorse da parte dei soci; 
  Tenuto conto altresi' dell'opportunita'  di  una  prosecuzione  del
mandato  commissariale,  prospettata  anche  dall'avv.  Leone   nella
predetta relazione  finale,  onde  esperire  un  nuovo  tentativo  di
transazione sulla base della  nuova  disponibilita'  manifestata  dai
soci e a tutela delle ragioni dell'amministrazione; 
  Ritenuto che, alla luce delle suesposte circostanze,  sia  pertanto
necessario  nonche'  opportuno   rinnovare   la   suddetta   gestione
commissariale, ricorrendone ancora le ragioni e i presupposti  e  non
essendo stati peraltro  ancora  ricostituiti  gli  organi  societari,
confermando nell'incarico l'avv.  Giuseppe  Leone  in  ragione  della
conoscenza della situazione societaria dallo stesso maturata; 
  Rilevata la necessita'  che  il  commissario  governativo,  in  via
prioritaria, verifichi la possibilita' per  l'ente  di  adempiere  in
un'unica soluzione all'obbligazione sorta  nei  confronti  dei  fondi
mutualistici, mediante acquisizione di  una  nuova  formale  proposta
transattiva da parte della compagine societaria, assicurando altresi'
l'impegno della cooperativa attraverso le forme di garanzia e  tutela
dell'amministrazione  che  riterra'  piu'  opportune,   proposta   da
sottoporre successivamente agli organi competenti per  le  necessarie
autorizzazioni; 
  Permanendo  la  necessita'  che  il   commissario   ripristini   la
regolarita'  della  gestione  societaria,  sanando  le  irregolarita'
rilevate  in  sede  ispettiva   e   tuttora   sussistenti,   e   solo
successivamente   convochi   l'assemblea   per   la    ricostituzione
dell'organo gestionale; 
  Considerato  che  nella  fattispecie  ricorrono   le   ragioni   di
impedimento  derivanti  da  particolari  esigenze  di  celerita'  del
procedimento di cui all'art. 7, primo comma, della legge n. 241/1990,
atteso che dalla relazione depositata dal commissario  nell'imminenza
dello scadere del  proprio  incarico  emergono  profili  che  rendono
necessario ed urgente il rinnovo della gestione  commissariale  della
cooperativa nei medesimi termini e contenuti di cui al  sopra  citato
decreto direttoriale n. 22/SGC/2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La gestione commissariale della  societa'  cooperativa  «I.B.I.S. -
societa' cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma (RM)  -  c.f.
n. 97005000589, e' rinnovata, ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies
del codice civile, per tre mesi a decorrere dalla data  del  presente
decreto.