IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29  novembre  2007,  n.  222,  rubricata
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219 e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note  AIFA  2004  -  Revisione
delle note CUF»), pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il  governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
AIFA; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la decisione della Commissione  europea  C(2019)5026  del  28
giugno   2019   (procedura   EMEA/H/C/004844)    di    autorizzazione
all'immissione in commercio del medicinale «Libtayo» (cemiplimab), di
titolarita' della  societa'  Regeneron  Ireland  Designated  Activity
Company  (DAC),  con   iscrizione   nel   registro   comunitario   n.
EU/1/19/1376,  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale   dell'Unione
europea, Serie C 252/1 del 26 luglio 2019; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  1/2020  del  16  gennaio  2020   di
classificazione, ai sensi  dell'art.  12,  comma  5,  della  legge  8
novembre 2012, n.  189,  del  medicinale  per  uso  umano  «Libtayo»,
approvato con  procedura  centralizzata,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 23  del  29
gennaio 2020; 
  Vista la domanda presentata in data 7 giugno 2019 con la  quale  la
societa' locale rappresentante del titolare A.I.C. Regeneron  Ireland
Designated Activity Company  (DAC),  Sanofi  S.p.a.,  ha  chiesto  la
riclassificazione del medicinale «Libtayo» (cemiplimab); 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 6-8 novembre 2019; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella
sua seduta straordinaria del 24-26 marzo 2020; 
  Vista la deliberazione n. 16 del 23 aprile 2020  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale e concernente l'approvazione delle specialita' medicinali ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  LIBTAYO   (cemiplimab)   e'   riclassificato   alle
condizioni qui sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:  «Libtayo»  in
monoterapia e' indicato per il trattamento  di  pazienti  adulti  con
carcinoma  cutaneo  a  cellule  squamose  metastatico  o   localmente
avanzato che non sono candidati ad intervento chirurgico  curativo  o
radioterapia curativa. 
  Confezione: 350 mg - concentrato per soluzione per infusione -  uso
endovenoso - flaconcino (vetro) - 7 ml (50 mg/ml) -  1  flaconcino  -
A.I.C. n. 048070015/E (in base 10); classe di  rimborsabilita':  «H»;
prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 6.975,00;  prezzo  al  pubblico
(IVA inclusa): euro 11.511,54. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  Servizio   sanitario
nazionale, i centri utilizzatori specificatamente  individuati  dalle
regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di
arruolamento  che  indica  i  pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di
follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le  indicazioni
pubblicate sul sito dell'Agenzia,  piattaforma  web  -  all'indirizzo
https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte  integrante
della presente determina. 
  Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio
web-based,  onde  garantire  la  disponibilita'  del  trattamento  ai
pazienti le prescrizioni dovranno essere  effettuate  in  accordo  ai
criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza  prescrittiva  riportati
nella   documentazione   consultabile   sul   portale   istituzionale
dell'Agenzia: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  determina,  tramite  la  modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio 
  Alla specialita' medicinale in oggetto si applica un tetto di spesa
complessivo sull'ex-factory (EXF) pari a euro 11,9 Mln al primo  anno
e di euro 14,4 Mln al secondo anno, decorrente dalla data di  entrata
in vigore della determina che  recepisce  le  condizioni  di  cui  al
presente  accordo.  In  caso  di  superamento  delle  soglie  EXF  di
fatturato sopra indicate la societa' e'  chiamata  al  ripiano  dello
sfondamento  attraverso  pay-back.  Ai  fini   della   determinazione
dell'importo dell'eventuale  sfondamento,  il  calcolo  dello  stesso
verra' determinato sulla base dei consumi ed in base al fatturato (al
netto degli eventuali payback del 5% e  dell'1,83%,  e  dei  pay-back
effettivamente versati, al momento della verifica dello  sfondamento,
derivanti dall'applicazione dei MEAs previsti), trasmessi  attraverso
il flusso della tracciabilita', di cui al decreto del Ministro  della
salute del 15 luglio 2004, per i canali Ospedaliero e Diretta e  DPC,
ed il flusso OSMED, istituito  ai  sensi  della  legge  n.  448/1998,
successivamente modificata dal decreto ministeriale n. 245/2004,  per
la Convenzionata. E' fatto, comunque, obbligo alla Parte  di  fornire
semestralmente i dati di vendita relativi  ai  prodotti  soggetti  al
vincolo del tetto e il relativo trend  dei  consumi  nel  periodo  di
vigenza dell'accordo, segnalando,  nel  caso,  eventuali  sfondamenti
anche prima della scadenza contrattuale. 
  Ai fini del monitoraggio annuale del tetto di spesa, il periodo  di
riferimento, per i prodotti gia' commercializzati, avra'  inizio  dal
mese della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta  Ufficiale,
mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal  mese  di  inizio
dell'effettiva commercializzazione. 
  In caso di richiesta di  rinegoziazione  del  tetto  di  spesa  che
comporti  un  incremento  dell'importo  complessivo  attribuito  alla
specialita' medicinale e/o molecola,  il  prezzo  di  rimborso  della
stessa (comprensivo dell'eventuale sconto  obbligatorio  al  Servizio
sanitario nazionale) dovra' essere rinegoziato in riduzione  rispetto
ai precedenti valori. 
  I tetti di spesa,  ovvero  le  soglie  di  fatturato  eventualmente
fissati, si riferiscono a tutti gli importi  comunque  a  carico  del
Servizio  sanitario  nazionale,  ivi  compresi,  ad  esempio,  quelli
derivanti dall'applicazione della legge n. 648/96  e  dall'estensione
delle indicazioni conseguenti a modifiche. 
  Le condizioni vigenti saranno valide  fino  all'entrata  in  vigore
delle nuove e l'eventuale sfondamento sara' calcolato  riparametrando
mensilmente il tetto annuo di 14,4 Mln di euro. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.