IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in
particolare, l'articolo 18 e l'allegato A n. 8;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati);
Vista la direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE
del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo
delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti
degli Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalita' di
dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli
Stati membri;
Vista la direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998,
relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da
passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati
membri della Comunita';
Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati
personali e alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e
alle comunicazioni elettroniche);
Vista la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalita' di
dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati
membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della
navigazione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in materia di
sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in
mare;
Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135, recante disciplina della
professione di raccomandatario marittimo;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita
umana in mare;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante
attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle
norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi
nazionali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a
norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante
attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un
sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico
navale;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, recante
attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli
obblighi dello Stato di bandiera;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 662, recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989,
n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla
ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile
1979;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13
ottobre 1999, recante recepimento della direttiva 98/41/CE del
Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle
persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e
verso i porti degli Stati membri della Comunita', pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre
1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 12 dicembre 2019;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, espresso nell'adunanza del 23 gennaio 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 aprile 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la
pubblica amministrazione e dell'istruzione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di comunicazione del
numero e delle informazioni delle persone a bordo delle navi da
passeggeri, al fine di migliorare il livello di sicurezza e
accrescere la possibilita' di salvataggio dei passeggeri e dei membri
dell'equipaggio a bordo delle navi da passeggeri che effettuano
viaggi da e verso porti di Stati membri della Comunita' nei casi di
emergenza, nonche' di garantire una gestione piu' efficace delle
operazioni di ricerca e soccorso e delle altre conseguenze degli
incidenti in mare.
N O T E
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 117 Cost.:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- Il testo dell'art. 18 e l'Allegato A della legge 4
ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n.
245, cosi' recita:
«Art. 18 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione
della direttiva (UE) 2017/2109, che modifica la direttiva
98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle
persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano
viaggi da e verso i porti degli Stati membri della
Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, relativa alle formalita' di dichiarazione
delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati
membri). - 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione
della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 novembre 2017, il Governo e' tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'art. 1, comma 1, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in
particolare, al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, le modifiche e le integrazioni necessarie al
coordinamento ordinamentale, con espressa abrogazione delle
disposizioni incompatibili;
b) adeguare le disposizioni in materia di impiego dei
sistemi di identificazione automatica (AIS) e della rete
AIS nazionale contenute nel decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE
relativa all'istituzione di un sistema comunitario di
monitoraggio e di informazione sul traffico navale;
c) abrogare il decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 13 ottobre 1999, recante recepimento
della direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998,
relativa alla registrazione delle persone a bordo delle
navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti
degli Stati membri della Comunita', pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1999;
d) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci,
proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme
in materia di conteggio e di registrazione delle persone a
bordo delle navi da passeggeri nonche' di formalita' di
dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza, la cui
violazione possa compromettere la sicurezza della
navigazione;
e) prevedere sanzioni amministrative efficaci,
proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di
una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni,
diverse da quelle di cui alla lettera d), in materia di
conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle
navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti
degli Stati membri dell'Unione europea nonche' di
formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e in
partenza da porti degli Stati membri;
f) individuare nel capo del compartimento marittimo
l'autorita' competente a ricevere il rapporto previsto
dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689, per gli illeciti amministrativi in materia di
conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle
navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti
degli Stati membri dell'Unione europea nonche' di
formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e in
partenza da porti degli Stati membri.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia
e delle finanze, per la pubblica amministrazione e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
«Allegato A
(Articolo 1, comma 1)
1) direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5
dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di
sicurezza relative alla protezione contro i pericoli
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e
che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di
recepimento: 6 febbraio 2018);
2) direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19
dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo
all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore
della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del
lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione
generale delle cooperative agricole nell'Unione europea
(Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali
delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche)
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
15 novembre 2019);
3) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva
2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento
dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10
giugno 2019);
4) direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta
contro la frode che lede gli interessi finanziari
dell'Unione mediante il diritto penale (termine di
recepimento: 6 luglio 2019);
5) direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10
ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle
controversie in materia fiscale nell'Unione europea
(termine di recepimento: 30 giugno 2019);
6) direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della
direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del
SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019);
7) direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la
direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di
sicurezza per le navi da passeggeri (Testo rilevante ai
fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
8) direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la
direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla
registrazione delle persone a bordo delle navi da
passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli
Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle
formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in
partenza da porti degli Stati membri (termine di
recepimento: 21 dicembre 2019);
9) direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema
di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di
navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci da passeggeri
adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva
2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
21 dicembre 2019);
10) direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore
della navigazione interna e che abroga le direttive
91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (Testo rilevante ai
fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2022);
11) direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la
direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro
i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni
o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del
SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2020);
12) direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5
dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la
direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi
in materia di imposta sul valore aggiunto per le
prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni
(termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'art. 1 e 31
dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3);
13) direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23
gennaio 2018, recante attuazione dell'accordo concluso
dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e
dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti
(ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE
conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul
lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza
internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 16 febbraio
2020);
14) direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva
2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la
decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 9 ottobre 2019);
15) direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la
direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e
formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli
stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la
direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
23 maggio 2020);
16) direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25
maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE
per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di
informazioni nel settore fiscale relativamente ai
meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di
notifica (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);
17) direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive
2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 10 gennaio 2020);
18) direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica
nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 10 marzo 2020);
19) direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le
direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso,
2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di
pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
20) direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
5 luglio 2020);
21) direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
22) direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 5 luglio 2020);
23) direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi (termine di
recepimento: 30 luglio 2020);
24) direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della
proporzionalita' prima dell'adozione di una nuova
regolamentazione delle professioni (termine di recepimento:
30 luglio 2020);
25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termini per il recepimento: 25
giugno 2020 e 25 ottobre 2020 per i punti da 5 a 10
dell'art. 1 e i punti 3 e 4 dell'allegato);
26) direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la
direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 24 febbraio 2020).».
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
- La direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la
direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla
registrazione delle persone a bordo delle navi da
passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli
Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle
formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in
partenza da porti degli Stati membri e' pubblicata nella
G.U.U.E. 30 novembre 2017, n. L 315.
- La direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno
1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo
delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i
porti degli Stati membri della Comunita' e' pubblicata
nella G.U.C.E. 2 luglio 1998, n. L 188. Entrata in vigore
il 22 luglio 1998.
- La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei
dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla
vita privata e alle comunicazioni elettroniche) e'
pubblicata nella G.U.C.E. 31 luglio 2002, n. L 201. Entrata
in vigore il 31 luglio 2002.
- La direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalita' di
dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti
degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE e'
pubblicata nella G.U.U.E. 29 ottobre 2010, n. L 283.
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della
navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.
- La legge 5 giugno 1962, n. 616 (Norme in materia di
sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita
umana in mare) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5
luglio 1962, n. 168.
- La legge 4 aprile 1977, n. 135 (Disciplina della
professione di raccomandatario marittimo) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1977, n. 109.
- La legge 23 maggio 1980, n. 313 (Adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia
della vita umana in mare) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, Supplemento ordinario.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, Supplemento ordinario.
- Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245,
Supplemento ordinario.
- La legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese.) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 dicembre 2012, n. 294, Supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, Supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
(Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle
disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da
passeggeri adibite a viaggi nazionali) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2000, n. 55, Supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
Supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003,
n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto
2005, n. 202, Supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196
(Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
di informazione sul traffico navale) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164
(Attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto
degli obblighi dello Stato di bandiera) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 2011, n. 232.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51
(Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali da parte delle autorita'
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2018, n. 119.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione marittima) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94,
Supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di
procedura penale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
aprile 1952, n. 94, Supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435 (Approvazione del regolamento per la sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17,
Supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della
legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla
convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio
marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 1994, n.
281.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 febbraio 2014, n. 72 (Regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio
2014, n. 105.