IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
con cui e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato  di  emergenza
in  relazione  alla  crisi  di  approvvigionamento  idrico   ad   uso
idropotabile nei territori della Citta'  metropolitana  di  Torino  e
delle Province di Alessandria, di Asti, di  Biella,  di  Cuneo  e  di
Vercelli, i cui comuni appartengono agli ATO 2, 3, 4 e 6, nonche'  la
delibera del 7 marzo 2019 con cui il predetto  stato  d'emergenza  e'
stato prorogato di dodici mesi; 
   Vista l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione
civile n. 526 dell'11 giugno 2018 recante «Primi  interventi  urgenti
di  protezione  civile  finalizzati  a  contrastare   la   crisi   di
approvvigionamento idrico ad uso  idropotabile  nei  territori  della
Citta' metropolitana di Torino e delle Province  di  Alessandria,  di
Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i  cui  comuni  appartengono
agli ATO 2, 3, 4 e 6»; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1  con  cui
consentire la prosecuzione, in  regime  ordinario,  delle  iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della Regione Piemonte; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Piemonte  e'  individuata  quale   amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli  interventi  necessari  per  il  superamento  del
contesto  di  criticita'  determinatosi  a   seguito   degli   eventi
richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente della  Regione
Piemonte,  e'  individuato  quale   responsabile   delle   iniziative
finalizzate  al  definitivo  subentro  della  predetta  regione   nel
coordinamento degli interventi integralmente finanziati  e  contenuti
in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati
alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a
porre in essere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  del
presente provvedimento  nella  Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica
italiana, le attivita' occorrenti  per  il  proseguimento  in  regime
ordinario delle iniziative in corso finalizzate  al  superamento  del
contesto  critico  in  rassegna.  Il  predetto   soggetto   provvede,
altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei
rapporti giuridici pendenti, ai  fini  del  definitivo  trasferimento
delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Entro il termine di cui al comma 2, il commissario  delegato  di
cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile  n.  526  dell'11  giugno  2018  provvede  ad
inviare al Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle
attivita' svolte  contenente  l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,
degli interventi conclusi e  delle  attivita'  ancora  in  corso  con
relativo quadro economico. 
  4. Il  Presidente  della  Regione  Piemonte,  che  opera  a  titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di  cui  alla  presente
ordinanza si avvale delle strutture organizzative regionali,  nonche'
della collaborazione degli enti territoriali  e  non  territoriali  e
delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,   che
provvedono sulla base  di  apposita  convenzione,  nell'ambito  delle
risorse gia' disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio  di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla  presente  ordinanza,  il  Presidente  della  Regione   Piemonte
provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2  e
delle procedure amministrativo-contabili ad  essi  connessi,  con  le
risorse disponibili sulla contabilita' speciale  istituita  ai  sensi
dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile n. 526 dell'11 giugno 2020, che viene  al  medesimo
intestata fino al 21 febbraio 2021. Il predetto soggetto e' tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
trimestrale, sullo stato di attuazione degli  interventi  di  cui  al
comma 2. 
  6. Ai sensi dell'art.  26,  comma  1,  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, il medesimo Presidente della Regione Piemonte  e'
autorizzato a presentare, entro sei mesi dall'adozione della presente
ordinanza, una rimodulazione, nei limiti delle  risorse  disponibili,
del Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma  3  della  citata
ordinanza n. 526/2018, da sottoporre alla preventiva approvazione del
Dipartimento della protezione civile. 
  7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5
e  6,  residuino  delle  risorse  sulla  contabilita'  speciale,   il
Presidente  della  Regione  Piemonte  puo'   predisporre   un   Piano
contenente  gli  ulteriori  interventi  strettamente  finalizzati  al
superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura  dei
soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure  di
spesa, di cui al comma 5  dell'art.  27  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva
approvazione  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  che   ne
verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  8. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
7 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio dell'Agenzia  per  la  sicurezza
territoriale e la protezione civile della Regione  Piemonte,  ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il  Presidente
della Regione Piemonte e' tenuto a relazionare al Dipartimento  della
protezione civile, con cadenza trimestrale, sullo stato di attuazione
del piano di cui al presente comma. 
  9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  10. All'esito delle attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza. 
  11. Il Presidente della Regione Piemonte, a seguito della  chiusura
della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 maggio 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli