IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto l'art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
che prevede la possibilita' per i datori di lavoro italiani o
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero per i
datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno
previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni, di presentare istanza per concludere un
contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul
territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un
rapporto di lavoro irregolare, con cittadini italiani o cittadini
stranieri che sono stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici
prima dell'8 marzo 2020, o hanno soggiornato in Italia prima di tale
data, come risulta dalla dichiarazione di presenza, resa ai sensi
della legge 28 maggio 2007, n. 68 o da documentazione di data certa
proveniente da organismi pubblici;
Visto l'art. 103, comma 2, del medesimo decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 che prevede la possibilita' per i cittadini stranieri con
permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, presenti nel
territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza essersene
allontanati dalla medesima data, che hanno prestato attivita'
lavorativa nei settori indicati dal comma 3 del medesimo articolo,
antecedentemente al 31 ottobre 2019, di chiedere un permesso di
soggiorno temporaneo della durata di sei mesi;
Visto l'art. 103, commi 5 e 6, del medesimo decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 che demandano ad un decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, le modalita' di presentazione
dell'istanza per l'avvio dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 del
medesimo art. 103, la determinazione dei limiti di reddito del datore
di lavoro, l'individuazione della documentazione idonea a provare lo
svolgimento di attivita' lavorativa nei settori previsti, le
modalita' di svolgimento del procedimento e del pagamento del
contributo forfettario per gli oneri connessi all'espletamento della
procedura di emersione;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica
dello straniero in Italia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 e successive modificazioni, recante il «Regolamento di attuazione
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero
in Italia», ed in particolare l'art. 30-bis che disciplina la
richiesta di assunzione di lavoratori stranieri;
Decreta:
Art. 1
Presentazione dell'istanza in favore di cittadini extracomunitari
presso lo Sportello unico per l'immigrazione.
1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea e i datori di lavoro stranieri in possesso di
titolo di soggiorno di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, che intendono concludere un contratto di lavoro
subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale
o dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in
corso con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale
possono presentare istanza allo Sportello unico per l'immigrazione di
cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (di
seguito, Sportello unico).
2. Ai fini di cui al comma 1, il cittadino straniero deve:
a) essere stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici prima
dell'8 marzo 2020 ovvero aver soggiornato in Italia precedentemente
all'8 marzo 2020 in forza della dichiarazione di presenza resa ai
sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o essere in possesso di
attestazioni costituite da documentazioni di data certa provenienti
da organismi pubblici;
b) non aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.
3. Le istanze sono presentate esclusivamente con modalita'
informatiche dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 alle ore 22,00 del 15
luglio 2020 sull'applicativo disponibile all'indirizzo
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/.
4. Le fasi della procedura e le modalita' di compilazione dei
moduli appositamente predisposti per la presentazione delle istanze
di cui al comma 1 sono indicate nel «Manuale dell'utilizzo del
sistema» pubblicato a cura del Ministero dell'interno all'indirizzo
web di cui al comma 3 e nelle istruzioni di compilazione disponibili
nelle pagine dei singoli moduli di domanda.