IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e  successive  modificazioni
recante «Disciplina delle locazioni e  del  rilascio  degli  immobili
adibiti ad uso abitativo» che, all'art.  11,  istituisce,  presso  il
Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno  all'accesso  delle
abitazioni in locazione; 
  Visto, altresi', il comma 5 del medesimo art. 11,  come  sostituito
dall'art. 7, comma 2 del decreto-legge 13  settembre  2004,  n.  240,
convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che stabilisce,  tra
l'altro, che a decorrere dall'anno 2020 la ripartizione delle risorse
assegnate  al  predetto  Fondo  e'  effettuata  dal  Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano  sulla  base  dei  criteri  fissati  con
apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse  messe  a
disposizione dalle singole regioni e province autonome; 
  Visto il decreto  ministeriale  7  giugno  1999,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati
fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della citata  legge  n.  431
del 1998, i requisiti  minimi  dei  conduttori  per  beneficiare  dei
contributi integrativi per il pagamento dei  canoni  di  locazione  a
valere sulle risorse assegnate al Fondo  nazionale  per  il  sostegno
all'accesso delle abitazioni in locazione, nonche' i criteri  per  la
determinazione degli stessi; 
  Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2  dicembre  2005,  con  il  quale,  in
attuazione del predetto art. 11 della citata legge n. 431  del  1998,
sono stati fissati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni
del 14 luglio 2005, i  criteri  per  la  ripartizione  delle  risorse
assegnate al  Fondo  nazionale  per  il  sostegno  all'accesso  delle
abitazioni in locazione; 
  Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», con il quale  sono
stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5  e  6
della legge 30 novembre 1989, n. 386 e che conseguentemente non  sono
dovute alle Province autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico
del bilancio dello Stato previste da leggi di settore e tenuto  conto
che l'accantonamento per le suddette province autonome e' gia'  stato
considerato  in  fase  di  programmazione   ed   approvazione   della
disposizione normativa di finanziamento del Fondo; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in  particolare  l'art.  1,
comma 20, con il quale e' stata assegnata al Fondo nazionale  per  il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione la dotazione di  10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020; 
  Visto l'art. 1, comma 21 della citata legge n.  205  del  2017,  il
quale stabilisce che le regioni possono destinare le somme non  spese
della  dotazione  del   Fondo   destinato   agli   inquilini   morosi
incolpevoli, istituito dall'art. 6,  comma  5  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28
ottobre 2013, n. 124,  all'incremento  del  Fondo  nazionale  per  il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art.  11
della legge 9 dicembre 1998, n. 431; 
  Visto il decreto  direttoriale  31  maggio  2019  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   17   luglio   2019,   n.   166,    concernente
l'individuazione delle modalita' di trasferimento delle  risorse  non
spese del Fondo inquilini morosi incolpevoli nel periodo 2014-2018; 
  Visto il decreto  ministeriale  4  luglio  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 14 settembre 2019, n. 216, con il quale  e'  stato
effettuato il riparto tra  le  regioni  della  disponibilita'  di  10
milioni di euro relativa all'esercizio finanziario  2019,  assegnata,
al Fondo nazionale di  sostegno  per  l'accesso  alle  abitazioni  in
locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dal
predetto art. 1, comma 20, della legge n. 205 del 2017; 
  Visto l'art. 1, comma 234 della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», con il  quale
al Fondo nazionale per il sostegno  all'accesso  alle  abitazioni  in
locazione e' stata assegnata un'ulteriore dotazione di 50 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022; 
  Considerato pertanto che la dotazione del predetto Fondo  nazionale
ammonta, per l'esercizio finanziario 2020, a complessivi  60  milioni
di euro; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei  termini  per  l'adozione  di
decreti legislativi»; 
  Visto  in  particolare  l'art.   65,   comma   2-ter   del   citato
decreto-legge n. 18 del 2020 che, al fine di accelerare  l'erogazione
delle risorse attribuite dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la
riduzione del disagio  abitativo,  dispone  che  il  riparto  tra  le
regioni della disponibilita' complessiva assegnata per l'anno 2020 al
Fondo nazionale  per  il  sostegno  all'accesso  alle  abitazioni  in
locazione, di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre  1998,  n.  431,
pari a complessivi 60 milioni di euro, e il  riparto  dell'annualita'
2020 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli  istituito
dall'art. 6, comma 5  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,  n.  124,
attribuita dall'art. 1, comma 2 del decreto-legge 28 marzo  2014,  n.
47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80,
e pari a 9, 5 milioni di euro, sono  effettuati  entro  dieci  giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato
decreto-legge n. 18 del 2020, in deroga alle procedure  ordinarie  di
determinazione dei coefficienti  regionali  e  adottando  gli  stessi
coefficienti gia' utilizzati per i  riparti  relativi  all'annualita'
2019; 
  Visto, altresi',  il  comma  2-quater  dell'art.  65  del  medesimo
decreto-legge n. 18 del 2020 il quale stabilisce che, nel termine  di
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del decreto-legge medesimo, le regioni  attribuiscono  ai
comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell'art. 1, comma
21 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con  procedura  di  urgenza,
anche secondo le quote a rendiconto o  programmate  nelle  annualita'
pregresse, nonche'  per  l'eventuale  scorrimento  delle  graduatorie
vigenti del Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre
1998, n. 431 e che i  comuni  utilizzano  i  fondi  anche  ricorrendo
all'unificazione dei titoli, capitoli  e  articoli  delle  rispettive
voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa; 
  Ravvisata, pertanto, la necessita' di  procedere  ad  un  immediato
riparto della dotazione complessiva di 60 milioni  di  euro  relativa
all'annualita' 2020 assegnata al  Fondo  nazionale  per  il  sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione di  cui  all'art.  11  della
legge 9 dicembre  1998,  n.  431,  al  fine  di  ridurre  il  disagio
abitativo  che  e'  dato   riscontrare   nel   territorio   nazionale
ulteriormente incrementato a seguito dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19,  utilizzando   i   medesimi   coefficienti   adottati   con
riferimento al riparto dell'annualita' 2019 di cui al citato  decreto
ministeriale 4 luglio 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Per  quanto  indicato   nelle   premesse,   la   disponibilita'
complessiva di 60 milioni di euro relativa all'anno 2020 assegnata al
Fondo nazionale  per  il  sostegno  all'accesso  alle  abitazioni  in
locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per
l'importo di 10 milioni di  euro  a  valere  sulle  risorse  previste
dall'art. 1, comma 20 della citata legge  n.  205  del  2017  e,  per
l'importo di 50 milioni, a valere sulle risorse previste dall'art. 1,
comma 234 della citata legge n. 160 del  2019  e'  ripartita  tra  le
regioni secondo l'allegata tabella, che forma  parte  integrante  del
presente decreto. 
  2. Ai sensi dell'art. 65, comma 2-quater del  citato  decreto-legge
n. 18 del 2020,  le  regioni,  entro  il  termine  di  trenta  giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione  del  decreto-legge
medesimo, attribuiscono ai comuni  le  risorse  assegnate,  anche  in
applicazione dell'art. 1, comma 21 della legge 27 dicembre  2017,  n.
205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto  o
programmate  nelle  annualita'  pregresse,  nonche'  per  l'eventuale
scorrimento delle graduatorie vigenti  del  Fondo  nazionale  di  cui
all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. I comuni  utilizzano
i fondi anche ricorrendo  all'unificazione  dei  titoli,  capitoli  e
articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e
pagamento della spesa. 
  3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto
dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del  Ministro  dei  lavori
pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti
in possesso dei predetti requisiti. 
  4. Le risorse assegnate alle regioni possono essere utilizzate,  ai
sensi dell'art. 11 della citata legge n. 431 del 1998, ottimizzandone
l'efficienza, anche in forma coordinata  con  le  risorse  del  Fondo
inquilini morosi incolpevoli  istituito  dall'art.  6,  comma  5  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al fine  di  rendere  l'utilizzo
delle risorse statali assegnate piu' aderente alla  domanda  espressa
nelle singole realta' locali. Ai sensi del  medesimo  art.  11  della
legge n. 431 del 1998 le risorse ripartite con  il  presente  decreto
possono  essere  utilizzate  anche  per   sostenere   le   iniziative
intraprese dai comuni e dalle regioni attraverso la  costituzione  di
agenzie, istituti per  la  locazione  o  fondi  di  garanzia  tese  a
favorire la mobilita' nel settore della locazione anche  di  soggetti
che non siano piu' in possesso dei requisiti di accesso  all'edilizia
residenziale  pubblica  attraverso  il  reperimento  di  alloggi   da
concedere in locazione a canone  concordato  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. 
  Il presente decreto, successivamente alla  registrazione  da  parte
degli organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 6 maggio 2020 
 
                                              Il Ministro: De Micheli 

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, n. 2310