Estratto determina AAM/AIC n. 65 del 27 maggio 2020 
 
    Procedura europea n. ES/H/0578/001/DC. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale  GEILOFEN  nella
forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito
indicate. 
    Titolare A.I.C.: Geiser Pharma S.L., con sede legale e  domicilio
fiscale in Camino Labiano n.  45B  -  31192  Mutilva  Alta,  Navarra,
Spagna. 
    Confezioni: 
      «8,75 mg  pastiglie  gusto  arancia»  8  pastiglie  in  blister
PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046783015 (in base 10) 1DMQK7 (in base 32); 
      «8,75 mg pastiglie  gusto  arancia»  12  pastiglie  in  blister
PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046783027 (in base 10) 1DMQKM (in base 32); 
      «8,75 mg pastiglie  gusto  arancia»  16  pastiglie  in  blister
PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046783039 (in base 10) 1DMQKZ (in base 32); 
      «8,75 mg pastiglie  gusto  arancia»  20  pastiglie  in  blister
PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046783041 (in base 10) 1DMQL1 (in base 32); 
      «8,75 mg pastiglie  gusto  arancia»  24  pastiglie  in  blister
PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046783054 (in base 10) 1DMQLG (in base 32). 
    Forma farmaceutica: pastiglie. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Condizioni particolari per la conservazione: non  sono  richieste
precauzioni particolari per la conservazione. 
    Composizione: 
      ciascuna pastiglia contiene: 
        principio attivo: 8,75 mg di flurbiprofene; 
        eccipienti:  isomalto   (E953),   maltitolo   (E965),   rosso
cocciniglia  (E124),  giallo  arancio  (E110),  acesulfame   potassio
(E-950),  macrogol  300  (E-1521),   aroma   di   arancia   (limonene
[50,0%-100%], decanale [0,0%-10%] citrale, citronellolo [0,1%-1,0%]),
levomentolo. 
    Produttore  responsabile   del   rilascio   dei   lotti:   Campus
Empresarial Lekaroz n. 1 - 31795 Lecaroz, Navarra, Spagna. 
    Indicazioni terapeutiche: «Geilofen» e' indicato per il  sollievo
sintomatico a breve termine del  mal  di  gola  negli  adulti  e  nei
bambini sopra i dodici anni. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': «C-bis». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione ai fini della fornitura: OTC -  medicinale  non
soggetto a prescrizione medica da banco o di automedicazione. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  Titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere  a
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in
altra lingua estera.  In  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art.  107-quater,  paragrafo  7)  della  direttiva  2010/84/CE  e
pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.