IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014,  n.
702/2014,  che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Esaminato in particolare l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati
a  indennizzare  i  costi  della   prevenzione,   del   controllo   e
dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti
destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi  nocivi
ai vegetali»; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e  al  regolamento  (CE)  1857/2006,  della
Commissione, del 15 dicembre 2006; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32,  concernente  le
modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione
dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154  recante  deleghe  al
Governo e  ulteriori  disposizioni  in  materia  di  semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  n.
102/2004, nel testo modificato dai decreti legislativi n.  82/2008  e
n. 32/2018, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi
dei danni, nelle aree e per i rischi  non  assicurabili  con  polizze
agevolate, assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
  Visto l'art. 1, comma 501, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
recante bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2020  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2020-2022,   dove
stabilisce che: «Le imprese agricole ubicate nei territori che  hanno
subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha halys)
e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative
agevolate a copertura dei rischi, in  deroga  all'art.  1,  comma  3,
lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  possono
accedere  agli  interventi   previsti   per   favorire   la   ripresa
dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art.  5  del  citato
decreto legislativo n. 102 del 2004»; 
  Visto l'art. 1, comma 502, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
dove stabilisce che: «Per far fronte ai danni  subiti  dalle  imprese
agricole   danneggiate   dagli   attacchi   della   cimice   asiatica
(Halyomorpha halys), la dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale
-  interventi  indennizzatori  di  cui  all'art.   15   del   decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 40  milioni  di
euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2021 e 2022»; 
  Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,
rubricata al n. SA.56453(2020/XA); 
  Esaminata  la  proposta  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  di
declaratoria di eccezionalita' dell'infezione di cimice  asiatica  di
seguito indicata, per l'applicazione nei territori danneggiati  delle
provvidenze  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  approvata  con
delibera di Giunta regionale n. 179 del 7 febbraio 2020: 
    cimice asiatica (Halyomorpha halys) nelle  Province  di  Gorizia,
Pordenone, Udine, Trieste. 
  Dato atto alla Regione Friuli-Venezia Giulia di aver  effettuato  i
necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla
presente richiesta di declaratoria  hanno  assunto  il  carattere  di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.
102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Ritenuto di accogliere la  proposta  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia di attivazione degli  interventi  compensativi  del  Fondo  di
solidarieta' nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni  alle
produzioni agricole; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Declaratoria del carattere  di  eccezionalita'  dell'infestazione  di
                 cimice asiatica (Halyomorpha halys) 
 
  E' dichiarata l'esistenza del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province  per
i danni causati alle produzioni agricole nei sottoelencati  territori
agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di
intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102  e
successive modificazioni ed integrazioni: 
    Gorizia: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019  al  31
dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), nel
territorio dei Comuni di: Capriva del Friuli, Cormons,  Doberdo'  del
Lago,  Dolegna  del  Collio,  Farra  d'Isonzo,  Fogliano  Redipuglia,
Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Medea, Monfalcone, Moraro, Mariano
del Friuli, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi  dei  Legionari,  Sagrado,
San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo  Isontino,
San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse; 
    Pordenone: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31
dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), nel
territorio dei Comuni di:  Arba,  Aviano,  Azzano  Decimo,  Brugnera,
Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso
Nuovo, Chions, Clauzetto, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fiume  Veneto,
Fontanafredda,  Frisanco,  Maniago,  Meduno,  Montereale  Valcellina,
Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento,
Polcenigo,  Porcia,  Pordenone,  Prata  di  Pordenone,  Pravisdomini,
Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino
al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals,  Sesto
al Reghena, Spilimbergo, Travesio,  Vajont,  Valvasone  Arzene,  Vito
d'Asio, Vivaro, Zoppola; 
    Udine: infestazione cimice asiatica dal 1°  gennaio  2019  al  31
dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a)  nel
territorio  dei  Comuni  di:  Aiello  del  Friuli,  Aquileia,  Amaro,
Artegna, Attimis,  Bagnaria  Arsa,  Basiliano,  Bertiolo,  Bicinicco,
Bordano,  Buja,  Buttrio,  Camino   al   Tagliamento,   Campoformido,
Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cavazzo
Carnico,  Cervignano  del  Friuli,  Chiopris-Viscone,  Cividale   del
Friuli, Codroipo,  Colloredo  di  Monte  Albano,  Corno  di  Rosazzo,
Coseano,  Dignano,  Drenchia,  Faedis,  Fagagna,   Fiumicello   Villa
Vicentina, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli,  Gonars,
Grimacco, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro,  Lusevera,  Magnano
in Riviera, Majano, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto  di
Tomba,  Moimacco,  Montenars,  Mortegliano,  Moruzzo,   Muzzana   del
Turgnano, Nimis, Osoppo, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova,
Pasian di  Prato,  Pavia  di  Udine,  Pocenia,  Porpetto,  Povoletto,
Pozzuolo del Friuli, Pradamano,  Precenicco,  Premariacco,  Prepotto,
Pulfero,  Ragogna,  Reana  del  Rojale,  Remanzacco,  Rive  d'Arcano,
Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di
Nogaro, San  Giovanni  al  Natisone,  San  Leonardo,  San  Pietro  al
Natisone, San Vito al Torre, San Vito  di  Fagagna,  Santa  Maria  la
Longa, Savogna, Sedegliano, Stregna, Taipana,  Talmassons,  Tarcento,
Tavagnacco,  Terzo  d'Aquileia,   Tolmezzo,   Torreano,   Torviscosa,
Trasaghis,  Treppo  Grande,  Tricesimo,  Trivignano  Udinese,  Udine,
Varmo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Visco; 
    Trieste: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019  al  31
dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a)  nel
territorio dei Comuni Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San  Dorligo
della Valle-Dolina, Sgonico, Trieste. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 13 marzo 2020 
 
                                               Il Ministro: Bellanova