IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n.  165/1994,  (CE)
n.  2799/1998,  (CE)  n.  814/2000,  (CE)  n.  1290/2005  e  (CE)  n.
485/2008»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui  pagamenti  diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  639/2014  della  Commissione
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato  X  di  tale
regolamento; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  640/2014  della  Commissione
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o
la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti  diretti,  al  sostegno  allo  sviluppo  rurale  e  alla
condizionalita', ed in particolare  gli  articoli  4,  13  e  14  che
prevedono la non applicazione delle sanzioni nei  casi  di  causa  di
forza maggiore e circostanze eccezionali per la  presentazione  delle
domande oltre il termine stabilito; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della
Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di  controllo,
le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2020/501   della
Commissione del 6 aprile  2020,  recante  deroga  al  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo  di
presentazione della domanda unica, delle domande  di  aiuto  o  delle
domande di pagamento, il  termine  ultimo  per  la  comunicazione  di
modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine
ultimo per le domande di  assegnazione  di  diritti  all'aiuto  o  di
aumento del valore di diritti all'aiuto  nell'ambito  del  regime  di
pagamento di base per l'anno 2020; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente «Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   (Legge
comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone  che  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  nell'ambito  di  propria
competenza, provvede  con  decreto  all'applicazione  nel  territorio
nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
recante  «Definizione  ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e  dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  concernente  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai  criteri  e
alle modalita' per la  pubblicazione  degli  atti  e  degli  allegati
elenchi degli oneri introdotti ed eliminati  ai  sensi  dell'art.  7,
comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme  per  la  tutela
delle liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio 2020, relativo a «Disposizioni attuative  del  decreto-legge
23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 45 del 23 febbraio 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
febbraio 2020,  concernente  «Ulteriori  disposizioni  attuative  del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana - Serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020 concernente «Ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge
23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 52 del 1° marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo
2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 55
del 4 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 59 dell'8 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo
2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 62
del 9 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 64
dell'11 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo
2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76
del 22 marzo 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
aprile 2020 recante  «Disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25
marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare
l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili   sull'intero
territorio  nazionale»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 88 del 2 aprile 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
aprile   2020   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili
sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  97  dell'11  aprile
2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
aprile   2020   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, applicabili sull'intero  territorio  nazionale»  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 97 dell'11 aprile 2020; 
  Considerate le situazioni di  crisi,  determinatesi  nelle  aziende
agricole sull'intero territorio nazionale, a  seguito  dell'evolversi
della situazione  epidemiologica  da  COVID-19  e  delle  conseguenti
sospensioni di attivita' e servizi, che hanno ulteriormente aggravato
le difficolta' degli agricoltori per l'espletamento  delle  procedure
di presentazione delle domande di accesso  agli  aiuti  comunitari  e
nazionali; 
  Ritenuto  opportuno  avvalersi  della   facolta'   concessa   dalla
Commissione con il regolamento di  esecuzione  (UE)  n.  809/2014  di
prorogare al 15 giugno 2020 il termine ultimo  per  la  presentazione
delle domande e al 30  giugno  2020  il  termine  per  comunicare  le
modifiche alla domanda unica; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 7 maggio 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Termini per la presentazione della domanda unica e di  alcune  misure
                         di sviluppo rurale 
 
  1. Per l'anno 2020, il termine ultimo per  la  presentazione  della
domanda unica e' fissato al 15 giugno 2020. 
  2. Per l'anno 2020, le modifiche alla domanda unica,  apportate  ai
sensi dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, sono  comunicate
per iscritto all'organismo pagatore competente  entro  il  30  giugno
2020. 
  3. Per l'anno 2020, le  Autorita'  di  gestione  dei  programmi  di
sviluppo rurale possono posticipare,  fino  al  15  giugno  2020,  il
termine per la presentazione delle domande relative ai pagamenti  per
superficie e per le misure  connesse  agli  animali  nell'ambito  del
sostegno allo sviluppo rurale di cui all'art. 67,  paragrafo  2,  del
regolamento (UE) n. 1306/2013. 
  4. Per la presentazione delle domande oltre il termine  di  cui  ai
commi 1 e 2, sussistono le condizioni di causa di  forza  maggiore  e
circostanze eccezionali, ai sensi degli  articoli  4,  13  e  14  del
regolamento (UE) n. 640/2014. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 13 maggio 2020 
 
                                               Il Ministro: Bellanova 

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 511