IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
             delle politiche competitive della qualita' 
              agroalimentare della pesca e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012  del
Parlamento e del Consiglio che prevede  la  modifica  temporanea  del
disciplinare di produzione  di  una  DOP  o  di  una  IGP  a  seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie  da
parte delle autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio in  particolare  l'art.  6,  comma  3,  che  stabilisce  le
procedure riguardanti  un  cambiamento  temporaneo  del  disciplinare
dovuto all'imposizione, da parte di autorita'  pubbliche,  di  misure
sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita'  naturali
sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli  ufficialmente
riconosciute dalle autorita' competenti; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  1263/96  della  Commissione  del  1°
luglio 1996, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
Europee L 163 del 2 luglio 1996 con il quale e'  stata  iscritta  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette la denominazione di origine  protetta  «Pancetta
Piacentina»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  31
gennaio 2020 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di
emergenza   in   conseguenza   del   rischio    sanitario    connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
in Italia; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020, recante ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, recante misure urgenti in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana l'8 marzo 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
aprile 2020, ulteriori disposizioni attuative  del  decreto-legge  23
febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, recante misure urgenti in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero
territorio  nazionale,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020; 
  Considerato che lo stato di emergenza in Italia sta comportando  un
forte calo, delle vendite dei salumi  nel  banco  taglio  soprattutto
all'interno della distribuzione, in particolare  nei  canali  Iper  e
Super, dove il servizio al banco taglio e' presente  per  la  vendita
del prodotto su richiesta del consumatore; 
  Vista la richiesta, inviata dal Consorzio  Salumi  DOP  Piacentini,
riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/99,  acquisita
con protocollo n. 0021620 del 23 aprile 2020, di modifica  temporanea
dell'art. 3, comma 1 del disciplinare di produzione con la  quale  si
chiede di  consentire  il  confezionamento,  al  di  fuori  dall'area
geografica di produzione prevista  all'art.  2  del  disciplinare  di
produzione della  Pancetta  Piacentina  DOP,  esclusivamente  per  il
prodotto affettato e porzionato per  la  vendita  diretta,  elaborato
all'interno dei punti vendita nel banco taglio assistito o in locali,
sempre dello stesso punto vendita, adibiti preventivamente  a  questo
scopo; 
  Considerato  che  l'obbligo  di  osservare  sull'intero  territorio
nazionale rigide misure di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica  sta   comportando   mutamenti   delle   abitudini   e
comportamenti d'acquisto da parte del consumatore, il quale,  essendo
tenuto  ad  osservare   divieti   di   assembramento   e   norme   di
distanziamento interpersonale, e' portato ad evitare stazionamenti in
prossimita' del banco del taglio e la vicinanza con l'operatore; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione della DOP «Pancetta Piacentina», ai  sensi
del citato art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n.  1151/2012  e
dell'art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al  disciplinare  di  produzione  della  DOP  «Pancetta   Piacentina»
attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento  siano  accessibili  per  informazione   erga   omnes   sul
territorio nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione della modifica temporanea  del  disciplinare  di
produzione della «Pancetta  Piacentina»  registrata  in  qualita'  di
denominazione geografica protetta in forza  al  regolamento  (CE)  n.
1263/96 della  Commissione  del  1°  luglio  1996,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee Serie L 163 del  2  luglio
1996. 
  La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP della
«Pancetta Piacentina» sara' in vigore  dalla  data  di  pubblicazione
della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali fino alla vigenza del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del  1°  febbraio  2020  -  Serie
generale n. 26, citato nelle premesse. 
 
    Roma, 20 maggio 2020 
 
                                      Il Capo del Dipartimento: Abate