Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Misure temporanee per il sostegno
alla liquidita' delle imprese
1. Al fine di assicurare la necessaria liquidita' alle imprese con
sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche
e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE
S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, ((in conformita'
alla normativa)) europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei
criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di
banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli
altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per
finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli
impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non
superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di
cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie
imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea
n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi
professionisti titolari di partita IVA ((nonche' le associazioni
professionali e le societa' tra professionisti)), che abbiano
pienamente utilizzato la loro capacita' di accesso al Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662((, nonche' alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)).
((1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con garanzia di
solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle imprese
di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della legge
21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari finanziari
iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385. I limiti di importo del prestito di cui al
comma 2, lettera c), e le percentuali di copertura della garanzia di
cui al comma 2, lettera d), sono riferiti all'importo del
corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere stabiliti modalita' attuative e
operative nonche' ulteriori elementi e requisiti integrativi per
l'esecuzione delle operazioni di cui al presente comma. La procedura
e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai
sensi del presente comma sono ulteriormente specificate dalla SACE
S.p.A.
1-ter. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al presente articolo
sono in ogni caso escluse le societa' che controllano direttamente o
indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una
societa' residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a
fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o
indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una
societa' residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a
fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si
intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE
delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con
conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione di cui
al presente comma non si applica se la societa' dimostra che il
soggetto non residente svolge un'attivita' economica effettiva,
mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai
fini del presente comma, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia
delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della
legge 27 luglio 2000, n. 212.))
2. Le garanzie di cui ((ai commi 1 e 1- bis)) sono rilasciate alle
seguenti condizioni:
a) la garanzia e' rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per
finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilita'
per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a
((36 mesi));
b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella
categoria delle imprese in difficolta' ai sensi del Regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento
(UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n.
1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non
risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema
bancario, ((come rilevabili dal soggetto finanziatore;
b-bis) nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio
netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che
non puo' essere superiore a 7,5, come indicato dal numero 1) della
lettera e) del punto 18) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce un
parametro indispensabile per la definizione di «impresa in
difficolta'», sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e
appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni
richiamate al citato articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo
periodo, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante
l'apposita piattaforma elettronica;))
c) l'importo del prestito assistito da garanzia non e' superiore
al maggiore tra i seguenti elementi:
1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativo al
2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione
fiscale;
2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al
2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se
l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia
iniziato la propria attivita' successivamente al 31 dicembre 2018, si
fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di
attivita', come documentato e attestato dal rappresentante legale
dell'impresa;
d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra
garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del
finanziamento((, copre l'importo del finanziamento concesso nei
limiti delle seguenti quote percentuali)):
1) 90 per cento per imprese ((con non piu' di 5000 dipendenti))
in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
2) 80 per cento per imprese con valore del fatturato
((superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi)) di euro o con piu'
di 5000 dipendenti in Italia;
3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato
superiore a 5 miliardi di euro;
e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio
della garanzia sono le seguenti:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono
corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante
il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100
punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie
imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti
base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo
anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
f) la garanzia e' a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e
conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza
prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;
g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per
capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo
garantito;
h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e
il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere
inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai
soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma
prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante
legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere
almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato
richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le
medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e
attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti,
ed il costo effettivamente applicato all'impresa;
((i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che
essa, nonche' ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte
del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette
alla direzione e al coordinamento da parte della medesima, non
approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel
corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano gia'
distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della
richiesta del finanziamento, l'impegno e' assunto dall'impresa per i
dodici mesi successivi alla data della richiesta;))
l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a
gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del
rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare
complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato
risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di
entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni
delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in
vigore del presente decreto;
n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato
a sostenere costi del personale, ((canoni di locazione o di affitto
di ramo d'azienda,)) investimenti o capitale circolante impiegati in
stabilimenti produttivi e attivita' imprenditoriali che siano
localizzati in Italia, come documentato e attestato dal
rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, ((e le medesime
imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
n-bis) il finanziamento di cui alla lettera n) deve essere
altresi' destinato, in misura non superiore al 20 per cento
dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute
o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31
dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente
impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19
o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della
stessa, a condizione che l'impossibilita' oggettiva del rimborso sia
attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.))
3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito
indicato dal comma 2, lettera c), si fa riferimento al valore del
fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da
parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa
appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare
alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del
suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di piu'
finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo
((ovvero da altra garanzia pubblica)), gli importi di detti
finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il
medesimo gruppo quando la prima e' parte di un gruppo, siano
beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al
comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.
4. Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia
indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore su base
consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo,
qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa
richiedente e' tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale
valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d) si applicano
sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del
finanziamento.
5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. ((derivanti dalle garanzie
disciplinate dai commi 1 e 1-bis)) e' accordata di diritto la
garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui
operativita' sara' registrata da SACE S.p.A. con gestione separata.
La garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e
si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e
ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute
per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del
Ministero dell'economia e delle finanze le attivita' relative
all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che puo'
altresi' delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali
e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del
credito in Italia. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza
professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione
dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine
dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti
indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
6. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in
favore di imprese ((con non piu' di 5000 dipendenti)) in Italia e con
valore del fatturato ((fino a)) 1,5 miliardi di euro, sulla base dei
dati risultanti ((dal bilancio)) ovvero di dati certificati con
riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto se
l'impresa non ha approvato il bilancio, si applica la seguente
procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano
procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal
comma 9:
a) l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento
garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che
puo' operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con
altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo
Stato;
b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del
finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi
trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A.
((la quale esamina la richiesta stessa)), verificando l'esito
positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed
emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della
garanzia;
c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento
assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.
7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato
superiori alle soglie indicate dal comma 6, il rilascio della
garanzia e del corrispondente codice unico e' subordinato altresi'
alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla
base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in
considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia
svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva
strategica.
8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere elevate le
percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino al limite di
percentuale immediatamente superiore a quello ivi previsto,
subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in
capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione, in relazione
alle aree e ai profili di cui al comma 7.
9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a
SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalita' da
quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte
dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli
impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo.
SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e
delle finanze.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono
essere disciplinate ulteriori modalita' attuative e operative, ed
eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle
operazioni di cui ai commi da 1 a 9.
11. In caso di modifiche della Comunicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020 recante un «Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19», condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono
essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico.
12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 e' subordinata all'approvazione
della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea.
13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere
concessa, ((in conformita' alla normativa)) dell'Unione europea, la
garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa
depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro il 31 dicembre 2020
derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima
perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma,
da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in
Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una
riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da
«COVID-19» e che prevedano modalita' tali da assicurare la
concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti
in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per
effetto delle garanzie stesse. La garanzia e' a prima richiesta,
incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti
previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della
migliore mitigazione del rischio.
14. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie
concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonche' di quelle concesse ai
sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per
l'anno 2020. Al relativo onere, ((pari a 1.000 milioni di euro per
l'anno 2020,)) si provvede mediante versamento all'entrata del
bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse
disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 37, comma
6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la gestione del
fondo e' autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di
tesoreria centrale ((intestato alla SACE S.p.A., su cui sono versate
le commissioni incassate ai sensi del comma 2, lettera e), al netto
dei costi di gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attivita'
svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla contabilita'
della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a seguito
dell'approvazione del bilancio.
14-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidita' alle imprese
indicate al comma 1, la SACE S.p.A., fino al 31 dicembre 2020,
concede garanzie, in conformita' alla normativa dell'Unione europea
in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle
condizioni previsti nel presente articolo, in favore di banche,
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti
che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di
debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuita da parte di
una primaria agenzia di rating una classe almeno pari a BB- o
equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del
presente comma, unitamente a quelli assunti ai sensi del comma 1, non
devono superare l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di
euro.
14-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 14-bis, qualora la
classe di rating attribuita sia inferiore a BBB-, i sottoscrittori
originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si
obbligano a mantenere una quota pari almeno al 30 per cento del
valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.
14-quater. Alle garanzie di cui ai commi 14-bis e 14-ter si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3, 4,
8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al comma 2, lettera b), nel caso
di emissioni obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da
banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri
soggetti abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente
fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che alla data
del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava presente tra le
esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai
sensi della normativa dell'Unione europea. Con riferimento al comma
9, i sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di
debito nominano un rappresentante comune che fornisce un rendiconto
periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le
modalita' da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il
rispetto, da parte dell'impresa emittente e dei sottoscrittori, degli
impegni e delle condizioni previsti.
14-quinquies. Alle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle
garanzie disciplinate dal presente articolo e' accordata di diritto
la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui
operativita' sara' registrata dalla SACE S.p.A. con gestione
separata. La garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata,
irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento
degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle
commissioni ricevute per le medesime garanzie. La SACE S.p.A. svolge,
anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, le
attivita' relative all'escussione della garanzia e al recupero dei
crediti, che puo' altresi' delegare alle banche, alle istituzioni
finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti
abilitati all'esercizio del credito in Italia. La SACE S.p.A. opera
con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere impartiti alla SACE
S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle
garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia
dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi nonche' dei criteri
e delle condizioni previsti dal presente articolo.
14-sexies. Il rilascio delle garanzie di cui ai commi 14-bis e
14-ter da parte della SACE S.p.A., con l'emissione del corrispondente
codice unico identificativo di cui al comma 6, lettera b), nel caso
di emissione di importo eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero
nel caso in cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento
della percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera d), e'
subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo
economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE
S.p.A., tenendo anche in considerazione il ruolo che l'impresa
emittente svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato del lavoro;
e) rilevanza specifica nell'ambito di una filiera produttiva
strategica.))
Riferimenti normativi
La raccomandazione 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE della
Commissione europea relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese e' pubblicata nella
G.U.U.E. 20 maggio 2003, n. L 124.
Si riporta il testo del comma 100 dell'articolo 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
"100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo
di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67."
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 17 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38):
"Art. 17. Interventi per favorire la capitalizzazione
delle imprese
1. Omissis
2. L'ISMEA puo' concedere la propria garanzia a
fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine
concessi da banche, intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, nonche' dagli altri soggetti
autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati
alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare
e della pesca. La garanzia puo' altresi' essere concessa
anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le
medesime destinazioni."
La legge 21 febbraio 1991, n. 52 recante "Disciplina
della cessione dei crediti di impresa" e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 25 febbraio 1991, n. 47.
Si riporta il testo dell'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia):
"Art. 106 Albo degli intermediari finanziari
1. L'esercizio nei confronti del pubblico
dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari
autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi
di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati
ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro
eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico."
Si riporta il testo dell'articolo 2359 del codice
civile:
"Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante
di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati."
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 11 della
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente):
"Art. 11. (Diritto di interpello)
1. Il contribuente puo' interpellare
l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante
fattispecie concrete e personali relativamente a:
a) l'applicazione delle disposizioni tributarie,
quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla
corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta
qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni
tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano
condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque
attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147 e di cui all'articolo 2 del
medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione
della idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla
legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi
espressamente previsti;
c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del
diritto ad una specifica fattispecie."
Il REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e'
pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
Il REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) n. 702/2014 del
25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione
(CE) n. 1857/2006 e' pubblicato nella G.U.U.E. 1 luglio
2014, n. L 193.
Il REGOLAMENTO (UE) n. 1388/2014 della Commissione del
16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel
settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre
2014, n. L 369.
Si riporta il testo del punto 18) dell'articolo 2 del
citato Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del
17 giugno 2014:
"Articolo 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) - 17) Omissis
18) «impresa in difficolta'»: un'impresa che
soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di societa' a responsabilita'
limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre
anni o, ai fini dell'ammissibilita' a beneficiare di aiuti
al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni
dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare
di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito
della due diligence da parte dell'intermediario finanziario
selezionato), qualora abbia perso piu' della meta' del
capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate.
Cio' si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate
dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente
considerate come parte dei fondi propri della societa') da'
luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla meta'
del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente
disposizione, per «societa' a responsabilita' limitata» si
intendono in particolare le tipologie di imprese di cui
all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (8) e, se del
caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di
emissione;
b) nel caso di societa' in cui almeno alcuni soci
abbiano la responsabilita' illimitata per i debiti della
societa' (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre
anni o, ai fini dell'ammissibilita' a beneficiare di aiuti
al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni
dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare
di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito
della due diligence da parte dell'intermediario finanziario
selezionato), qualora abbia perso piu' della meta' dei
fondi propri, quali indicati nei conti della societa', a
causa di perdite cumulate. Ai fini della presente
disposizione, per «societa' in cui almeno alcuni soci
abbiano la responsabilita' illimitata per i debiti della
societa'» si intendono in particolare le tipologie di
imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura
concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni
previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi
confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi
creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per
il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o
revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la
ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di
ristrutturazione;
e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI,
qualora, negli ultimi due anni:
1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile
dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
2) il quoziente di copertura degli interessi
dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;"
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 1 Finalita' ed ambito di applicazione
1. Omissis
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI."
Si riporta il testo dei commi 3-bis e 3-ter
dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale):
"Art. 9. Rimborsi fiscali ultradecennali e
velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace
s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.
1. - 3. Omissis
3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per
somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni
professionali, le pubbliche amministrazioni, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 certificano, nel rispetto delle disposizioni
normative vigenti in materia di patto di stabilita'
interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo,
liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al
creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di
banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla
legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova
istanza del creditore, e' nominato un Commissario ad acta,
con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina e'
effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente
per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni
statali centrali, degli enti pubblici non economici
nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300; dalla Ragioneria territoriale dello
Stato competente per territorio per le certificazioni di
pertinenza delle altre amministrazioni. Ferma restando
l'attivazione da parte del creditore dei poteri
sostitutivi, il mancato rispetto dell'obbligo di
certificazione o il diniego non motivato di certificazione,
anche parziale, comporta a carico del dirigente
responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno
2013, n. 64. La pubblica amministrazione di cui al primo
periodo che risulti inadempiente non puo' procedere ad
assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino
al permanere dell'inadempimento. La cessione dei crediti
oggetto di certificazione avviene nel rispetto
dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia
liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si
applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della
legge 21 febbraio 1991, n. 52. La certificazione deve
indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento.
Le certificazioni gia' rilasciate senza data devono essere
integrate a cura dell'amministrazione utilizzando la
piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del
citato decreto-legge n. 35 del 2013 con l'apposizione della
data prevista per il pagamento.
3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non
puo' essere rilasciata, a pena di nullita':
a) dagli enti locali commissariati ai sensi
dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Cessato il
commissariamento, la certificazione non puo' comunque
essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del
commissariamento stesso. Nel caso di gestione
commissariale, la certificazione non puo' comunque essere
rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione
commissariale;
b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale
delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi
sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione
degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o
programmi siano state previste operazioni relative al
debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di
gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti
piani o programmi operativi."
Si riporta il testo dell'articolo 47 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445:
"Art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'
1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita'
personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva."
Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e'
pubblicato nella GUUE C326 del 26.10.2012.
Il testo del comma 14-bis dell'articolo 6 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici) come
modificato dall'articolo 2 della presente legge e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 2.
Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 37 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale):
"Art. 37 Strumenti per favorire la cessione dei
crediti certificati
1. - 5. Omissis
6. Nello stato di previsione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e' istituito, un fondo con
una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014
finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio
statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per
le finalita' del presente comma e' autorizzata
l'istituzione di apposita contabilita' speciale. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio."