IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
                           di concerto con 
 
                       IL SEGRETARIO GENERALE  
                     del Ministero della salute  
 
  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e  successive  modificazioni   ed   integrazioni   (Sistema   tessera
sanitaria); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio  2008,
attuativo del citato art. 50, comma 5-bis, concernente  le  modalita'
tecniche per il  collegamento  telematico  in  rete  dei  medici  del
Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, concernente
il Sistema di allerta Covid-19, il quale, tra l'altro, prevede: 
    al comma 1, che al solo fine di allertare le  persone  che  siano
entrate  in  contatto  stretto  con  soggetti  risultati  positivi  e
tutelarne la salute attraverso  le  previste  misure  di  prevenzione
nell'ambito delle misure di  sanita'  pubblica  legate  all'emergenza
COVID-19,  e'  istituita  una  piattaforma  unica  nazionale  per  la
gestione del sistema di allerta dei soggetti che, a tal  fine,  hanno
installato,  su  base  volontaria,   un'apposita   applicazione   sui
dispositivi di  telefonia  mobile.  Il  Ministero  della  salute,  in
qualita' di titolare del  trattamento,  si  coordina,  anche  per  il
tramite del Sistema tessera sanitaria, con le strutture  pubbliche  e
private accreditate che operano nell'ambito  del  Servizio  sanitario
nazionale, nel rispetto delle relative  competenze  istituzionali  in
materia sanitaria connessa all'emergenza epidemiologica da COVID  19,
per gli ulteriori adempimenti necessari alla gestione del sistema  di
allerta e per l'adozione di correlate misure di sanita' pubblica e di
cura; 
    al comma 2, che il  Ministero  della  salute,  all'esito  di  una
valutazione di impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi
dell'art. 35 del regolamento (UE) 2016/679, adotta misure tecniche  e
organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato  ai
rischi elevati per i diritti e le liberta' degli interessati, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali  ai  sensi  dell'art.
36, paragrafo 5, del medesimo regolamento (UE) 2016/679  e  dell'art.
2-quinquiesdecies del  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    al comma 6, che l'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma,
nonche' ogni trattamento di dati personali  effettuato  ai  sensi  al
presente articolo sono interrotti alla data di cessazione dello stato
di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei ministri del  31
gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed  entro  la
medesima  data  tutti  i  dati  personali  trattati   devono   essere
cancellati o resi definitivamente anonimi. 
  Considerato che il Ministero della salute, in qualita' di  titolare
del  trattamento  ai  sensi  del  predetto  art.  6,  comma   1   del
decreto-legge  30  aprile  2020,  n.   28,   designa   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  quale  responsabile   esterno   del
trattamento dei dati di cui al presente decreto; 
  Visto il documento di valutazione di impatto di cui al citato  art.
6, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2020, n.  28,  il  quale,  tra
l'altro, prevede: 
    i dati che l'operatore  sanitario  comunica  tramite  il  Sistema
tessera sanitaria alla piattaforma di cui al citato art. 6,  comma  1
del medesimo decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28; 
    la valutazione di impatto dei trattamenti effettuati  nell'ambito
del Sistema tessera sanitaria di cui al presente decreto; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005  n.  82  e  successive
modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni, concernente il Codice in  materia  di  protezione  dei
dati personali, come modificato dal  decreto  legislativo  10  agosto
2018  n.  101,  concernente  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e  che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale  sulla  protezione
dei dati)»; 
  Acquisito il parere favorevole del Garante per  la  protezione  dei
dati personali n. 94 del 1° giugno 2020 espresso ai  sensi  dell'art.
36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Sistema TS», il sistema informativo di  cui  e'  titolare  il
Ministero dell'economia e  delle  finanze  in  attuazione  di  quanto
disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 
    b) «Sistema di allerta Covid-19», il Sistema previsto dall'art. 6
del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 costituito dalla applicazione
mobile (App) e dalla componente di backend, la cui titolarita' e' del
Ministero della salute; 
    c) «Codice OTP», il codice One time password di durata  temporale
limitata e in nessun modo riconducibile all'interessato; 
    d) «SAR», il Sistema di accoglienza regionale attraverso il quale
gli operatori sanitari trasmettono i dati verso il Sistema TS; 
    e) «SSN», Sistema sanitario nazionale; 
    f)  «operatore  sanitario»,  l'operatore  del   Dipartimento   di
prevenzione della ASL autorizzato ad accedere al Sistema  TS  per  la
trasmissione al Sistema di  allerta  Covid-19  dei  dati  di  cui  al
presente decreto; 
    g) «TEK», il Temporary exposure  key,  una  chiave  crittografica
casuale  generata  da  un  telefono  cellulare  o  altro  dispositivo
«mobile» dotato dell'App.