Nel  decreto  citato  in  epigrafe,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 141 del 4 giugno  2020,  all'art.  3,
comma 5, il testo  «il  pubblico  ministero  procedente  disporre  la
sospensione» e' da intendersi «il pubblico ministero procedente  deve
disporre la sospensione».