IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e in
particolare l'articolo 23;
Vista la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE
sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
74, recante regolamento recante definizione dei criteri generali in
materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione
degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva
degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici
sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni
urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione
energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure
d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre
disposizioni in materia di coesione sociale, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 2020;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 12 marzo 2020;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' e modifiche al titolo
del decreto legislativo n. 192 del 2005
1. Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2018/844 e promuove
il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo
conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonche' delle
prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia
sotto il profilo dei costi delle azioni previste, ottimizzando il
rapporto tra oneri e benefici per la collettivita'.
2. Il titolo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/844,
che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica
nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,
della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica
nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE)
Note alle premesse.
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'articolo 23 della legge 4 ottobre 2019,
n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2018), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi'
recita:
«Art. 23. Principi e criteri direttivi per l'attuazione
della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica - 1.
Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo, oltre a seguire
i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo
1, comma 1, assicura che le norme introdotte favoriscano,
nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea,
l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine
di minimizzare gli oneri a carico della collettivita'.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati previa acquisizione del parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli
affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia
e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.»
- La direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica
nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica e' pubblicata nella G.U.U.E. 19 giugno 2018, n.
L 156.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri
generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a
norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013, n. 149.
- Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni
urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010,
sulla prestazione energetica nell'edilizia per la
definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla
Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia
di coesione sociale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
giugno 2013, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 3 agosto 2013, n. 181.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.
- Il testo dell'articolo 1 della legge 24 aprile 2020,
n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga
dei termini per l'adozione di decreti legislativi)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110,
S.O., cosi' recita:
«Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020,
n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo
2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Gli adempimenti e i
versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a
un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il
versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non
si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
3. In considerazione dello stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per
l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo
periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data
di entrata in vigore della presente legge, possono essere
adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
di delega.
4. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, cosi' recita:
«Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata. - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2018/844 si veda nelle note alle premesse.